Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Scatta l’obbligo del tesserino

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

31/08/2007

Dal 1° settembre obbligatorio per tutte le imprese che operano in regime di appalto e subappalto. Un esempio.

Scatta l’obbligo del tesserino

Dal 1° settembre obbligatorio per tutte le imprese che operano in regime di appalto e subappalto. Un esempio.

Pubblicità

Dal 1° settembre 2007, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i lavoratori occupati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovranno essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento. Per i lavoratori vi è inoltre l’obbligo di esporre tale tessera.

 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----





Lo prevede l’art.6 della Legge 123/2007, tra le misure di tutela della sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro nero.
La disposizione riguarda le aziende di qualsiasi settore, non solo quindi di quello edilizio come prevedeva invece la
Legge di conversione del Decreto Bersani (Legge n. 248 del 4 agosto 2006).

L’obbligo della tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di munire i lavoratori del tesserino mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Per il computo delle unità lavorative si deve tenere conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena osserva tuttavia che “l'utilizzazione del tesserino è, da un punto di vista pratico, preferibile anche nelle piccole imprese in quanto il registro va aggiornato quotidianamente e se ne deve tenere uno per ciascun luogo di lavoro.”

La Legge 123/2007 non ha stabilito alcun modello di tesserino, ma ha disposto solo che esso debba contenere la fotografia e le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
 
A titolo di esempio riportiamo la tipologia di modello suggerita dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena che contiene gli elementi essenziali richiesti dalla norma.

Sanzioni severe sono previste per datori di lavoro e lavoratori che non rispettano questi obblighi.
Per il datore di lavoro che non munisce i lavoratori di tesserino (o, nel caso di meno di 10 dipendenti, che non tiene l’apposito registro) è prevista una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ha ricordato che il tesserino di riconoscimento non è in alcun modo sostitutivo di altri documenti che obbligatoriamente debbono essere sul posto di lavoro (libro matricola, libro paga, ecc.).


 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: giarnieri silvano immagine like - likes: 0
19/02/2015 (17:03:00)
Ho lavorato diversi anni, ora sono in pensione,
col badge appuntato alla divisa di lavoro. Ero
quasi fiero di averlo. I dipendenti di oggi sono
di una maleducazione sconfinata e fanno della
mancanza di badge una loro vittoria.
Rispondi Autore: londi simonetta immagine like - likes: 0
07/03/2016 (11:21:14)
Avrei bisogno di una risposta ad un quesito per me molto importante: vi è l'obbligo di legge di esporre il cartellino di riconoscimento anche per i lavoratori della grande distribuzione (supermercati, centri commerciali ecc)?
grazie!

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Patente a crediti: una nuova nota dell’Ispettorato e il regime sanzionatorio

Nota INL: patente a crediti e decurtazioni per lavoro irregolare

La legge 203/2024 e i tesserini di riconoscimento: una nuova nota INL

Patente a crediti e vigilanza: le indicazioni della circolare INL 1/2026


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

19MAG

Industria 5.0: Rimettere le persone al centro dell'industria

14MAG

Sicurezza nell’artigianato e nelle piccole imprese

12MAG

L'ECHA svolgerà un ruolo chiave nella protezione delle acque europee dall'inquinamento chimico

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
21/05/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Climate-driven trends influencing future occupational safety and health – 2026
19/05/2026: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV – Sentenza n. 18085 del 29 aprile 2015 - Rischi interferenti: omesso coordinamento tra interventi di protezione e prevenzione. La figura del preposto.
18/05/2026: Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 - Piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anno 2026
18/05/2026: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV – Sentenza n. 4599 del 30 gennaio 2015 - Infortunio mortale durante le operazioni di manutenzione e calibratura dei cilindri
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


MOVIMENTAZIONE CARICHI

Movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa


RISCHIO ELETTRICO

Linee elettriche aeree: infortuni gravi e prevenzione sul lavoro


LUOGHI DI LAVORO

Gestire la tutela dei lavoratori nei siti contaminati di interesse nazionale


MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE

Sicurezza e manutenzione: entra in vigore la UNI EN 17975:2025


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità