Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

I quesiti sul decreto 81/08: gli obblighi del committente

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

31/07/2008

Chiarimenti sugli obblighi del committente nell’affidamento diretto dei lavori in un cantiere a lavoratori autonomi (art. 90). A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81/08: gli obblighi del committente

Chiarimenti sugli obblighi del committente nell’affidamento diretto dei lavori in un cantiere a lavoratori autonomi (art. 90). A cura di G. Porreca.

Pubblicità

Sugli obblighi del committente nell’affidamento diretto dei lavori in un cantiere a lavoratori autonomi. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Quesito
Nel caso che in un cantiere siano in corso dei lavori di breve durata e che richiedono solo la D.I.A. e nel caso che nello stesso operino, chiamati dal committente, solo due lavoratori autonomi contemporaneamente si applicano gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e se sì quali?
 
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----





Risposta
Nel caso prospettato il committente, per il quale viene realizzata l’opera, essendo in presenza di due lavoratori autonomi non è tenuto, anche se lavorano contemporaneamente, a designare né il coordinatore in fase di progettazione né quello in fase di esecuzione in quanto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art 90 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la designazione di queste due figure è obbligatoria per i cantieri in cui è prevista la presenza di più “imprese”, anche non contemporanee. Il committente o il responsabile dei lavori però, prima di affidare i lavori, è comunque tenuto ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 90 a:
 
a) verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare con le modalità indicate nell’Allegato XVII dello stesso Testo Unico. Tale verifica, essendo in presenza di lavori che non richiedono il permesso di costruire, si ritiene soddisfatta, in base a quanto indicato nell’art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, dietro presentazione da parte dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di una autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti per i lavoratori autonomi nel punto 2. del citato Allegato XVII (documentazione di conformità per le macchine, attrezzature e opere provvisionali, elenco dei DPI in dotazione, documentazione attestante la propria formazione e la propria idoneità sanitaria).
 
b) trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività, il nominativo dei lavoratori autonomi ai quali sono stati affidate le singole lavorazioni unitamente alla documentazione indicata nella lettera a) sopra riportata tenendo presente che in assenza del documento unico di regolarità contributiva viene sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
Diversa è la situazione se il committente, oltre ad essere tale, riveste anche la figura di datore di lavoro che ospita i lavoratori autonomi nel suo cantiere dove sono occupati già dei suoi dipendenti perché in tal caso scatterebbero tutti gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per cui il committente datore di lavoro, oltre a verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare mediante il contratto d’opera, è tenuto anche a:
a) fornire ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel cantiere in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nello stesso;
b) cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto della commessa;
c) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori scambiandosi le informazioni reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze fra i lavori;
d) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento da allegare al contratto d’opera.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: enzo immagine like - likes: 0
29/09/2008 (11:10)
Come si deve comportare il progettista/DL nel caso in cui:
-il cantiere è di committente privato e di breve durata;
-sono presenti più imprese non contemporaneamente;
-il lavoro non è oggetto di permesso a costruire ma di DIA;

-E' necessaria la nomina del coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione?
-Se non necessario, chi è il responsabile della sicurezza, il progettista/DL o il Committente?
-A quali obblighi deve assolvere?

Rispondi Autore: stefano iovinelli immagine like - likes: 0
18/04/2011 (09:38:12)
ma se in un cantiere c'è una impresa con i suoi dipendenti e due lavoratori autonomi (un idraulico ed un pavimentista) bisogna farlo il psc o no??????
per favore rispondetemi
Rispondi Autore: SEROTTI FABIO immagine like - likes: 0
27/02/2014 (13:15:50)
sono un lavoratore autonomo, mi trovo nella situazione di manutenzione straordinaria, ho presentato tutta la mia documentazione il committente mio amico a premura di iniziare i lavori ma il CSE mi obbliga a presentare l'idoneità sanitaria e i corsi di formazione.
se il committente non mi obbliga può farlo il CSE???

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

ASR 2025: formazione abilitante per alcune gru a bandiera

Imparare dagli errori: incidenti nel montaggio delle mantovane parasassi

Badge di cantiere digitale: cosa cambia dal 13 maggio 2026

Le catene di appalti e le responsabilità per la sicurezza sul lavoro


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

27MAG

ETS2 e Fondo clima UE: sfide per una mobilità equa e verde nel TPL!

26MAG

Verso una metodologia condivisa per le linee guida in medicina legale

19MAG

Industria 5.0: Rimettere le persone al centro dell'industria

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
27/05/2026: ENISA - The ENISA Cybersecurity Exercise Methodology - End-to-end guide on how to plan, run and evaluate an exercise
27/05/2026: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – documento in Gazzetta Ufficiale.
26/05/2026: Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court in Case C-492/23 Sentenza del 2 dicembre 2025 - Russmedia Digital and Inform Media Press.
26/05/2026: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Accessori di imbracatura - lista di controllo – 2025
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


QUESITI SULLA SICUREZZA

La copia degli attestati della formazione sulla sicurezza


RISCHIO RUMORE

Noise annoyance e benessere: normativa, prevenzione e rischi psicosociali


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Esplosione da polveri: le misure tecniche per la prevenzione e protezione


PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità