Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Ulteriori approfondimenti sulla circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 2007
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Abbiamo già incontrato in precedenti articoli le importanti novità della circolare n. 24 del 14 novembre 2007 che fornisce importanti indicazioni di carattere interpretativo della Legge del 3 agosto 2007 n.123 sull’applicazione della sospensione delle attività in presenza di gravi violazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Punto Sicuro conclude la presentazione di questa normativa esaminando alcune precisazioni che riguardano:
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- le tessere di riconoscimento per il personale impegnato in appalti;
- la moratoria sugli accertamenti ispettivi;
- l’applicazione dell’istituto della diffida.
La circolare affronta il problema della fruizione da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del documento di valutazione dei rischi. Pur essendo un diritto acquisito già da precedenti normative, spesso si verificano comportamenti dei datori di lavoro che rendono difficoltoso un effettivo accesso. In questo senso viene letteralmente esplicitato che il datore di lavoro è tenuto a consegnargli “materialmente copia del documento nonché del registro infortuni”.
L’articolo 6 della Legge del 3 agosto 2007 n. 123 introduce, anche per datori di lavoro non edili e con decorrenza dal primo settembre 2007, l’obbligo di munire il personale occupato nell’ambito degli appalti e subappalti di “apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
La circolare specifica che la tessera deve riportare oltre alla fotografia anche i dati di riconoscimento (almeno nome, cognome e data di nascita) del lavoratore e dell’impresa datrice di lavoro (nome o ragione sociale).
Si ribadisce inoltre per le imprese con meno di dieci dipendenti la possibilità di assolvere all’obbligo della tessera “mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”.
Riguardo a queste imprese con la circolare il Ministero precisa e chiarisce alcuni punti:
- è necessario istituire più registri se l’attività è dislocata in luoghi diversi;
- ogni registro non può essere rimosso dal luogo di lavoro;
- le annotazioni sul registro devono essere effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
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La circolare del Ministero pone, inoltre, dei limiti alla moratoria di un anno degli accertamenti ispettivi per le imprese che hanno presentato domanda di emersione, secondo quanto indicato dal comma 1198 della Legge n. 296/2006. Prendendo atto di alcune criticità espresse verso questa norma, si chiarisce in modo in equivoco che la sospensione delle verifiche ispettive “non trova applicazione con riferimento alla materia della sicurezza e salute dei lavoratori”.
Infine il Ministero ha voluto chiarire alcuni problemi relativi all’applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria da parte del personale amministrativo degli Enti previdenziali che accerta d’ufficio la sussistenza di violazioni amministrative. Viene indicato in modo inequivocabile che tale procedura di diffida è estesa a tutto il personale che pur non rivestendo tale qualifica svolge, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, un attività accertativa in materia previdenziale.
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