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Rivalutabile la pensione dei lavoratori esposti all'amianto?
La legge 257 del 1992 (art. 13, comma 8), e successive modifiche, prevede benefici pensionistici per i lavoratori che sono stati esposti per piu' di dieci anni all'amianto; in particolare stabilisce che '' l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL", sia "moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
Alcune sentenze in materia, anche da parte della Cassazione, facevano supporre che la legge 257 del 1992 fosse invocabile al solo fine di permettere al lavoratore - ex dipendente di imprese che avevano eliminato l'amianto dal ciclo produttivo - di accedere al trattamento pensionistico pur in assenza dei requisiti contributivi minimi.
Diversa interpretazione della legge e' stata invece fornita da una sentenza del Tribunale di Roma (Sezione Lavoro - primo grado - sentenza depositata in data 14.1.2002) .
Il Tribunale ha infatti accolto il ricorso di un lavoratore che, pur avendo raggiunto il requisito dei 35 anni di contribuzione, richiedeva all'INPDAI il riconoscimento del beneficio, per l'esposizione ultradecennale all'amianto, al fine di raggiungere la massima anzianita' contributiva dei 40 anni.
La sentenza precisa che ''la normativa attribuisce il beneficio di una supervalutazione del periodo lavorativo con esposizione all'amianto (moltiplicazione per il coefficiente 1,5), senza porre alcun tipo di limitazione ma affermando in senso ampio "ai fini delle prestazioni pensionistiche"''.
Pertanto, considerando che il lavoratore ha già raggiunto il requisito dei 35 anni di contribuzione ed è stata riconosciuta l'esposizione ultradecennale all'amianto, ''egli ha diritto a vedersi considerata la massima anzianità contributiva di 40 anni.''
Alcune sentenze in materia, anche da parte della Cassazione, facevano supporre che la legge 257 del 1992 fosse invocabile al solo fine di permettere al lavoratore - ex dipendente di imprese che avevano eliminato l'amianto dal ciclo produttivo - di accedere al trattamento pensionistico pur in assenza dei requisiti contributivi minimi.
Diversa interpretazione della legge e' stata invece fornita da una sentenza del Tribunale di Roma (Sezione Lavoro - primo grado - sentenza depositata in data 14.1.2002) .
Il Tribunale ha infatti accolto il ricorso di un lavoratore che, pur avendo raggiunto il requisito dei 35 anni di contribuzione, richiedeva all'INPDAI il riconoscimento del beneficio, per l'esposizione ultradecennale all'amianto, al fine di raggiungere la massima anzianita' contributiva dei 40 anni.
La sentenza precisa che ''la normativa attribuisce il beneficio di una supervalutazione del periodo lavorativo con esposizione all'amianto (moltiplicazione per il coefficiente 1,5), senza porre alcun tipo di limitazione ma affermando in senso ampio "ai fini delle prestazioni pensionistiche"''.
Pertanto, considerando che il lavoratore ha già raggiunto il requisito dei 35 anni di contribuzione ed è stata riconosciuta l'esposizione ultradecennale all'amianto, ''egli ha diritto a vedersi considerata la massima anzianità contributiva di 40 anni.''
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Rispondi Autore: martino orsatti8 - likes: 0 | 06/04/2017 (20:40:41) |
Dopo 24 anni di patentino per abilitazione smaltimento amianto e 38 anni di contributi.... quando posso andare in pensione |
Rispondi Autore: martino orsatti - likes: 0 | 06/04/2017 (20:45:45) |
Fopp 34 anni di sbilitazone e dmsltimento amianto con 48 anni di conttibuti... quando posdo anfare in pensione |