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Protezione dei lavoratori dall’elettrosmog
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Il 7 aprile 2004 il Consiglio dell’UE ha adottato una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
La direttiva si prefigge di completare la direttiva 89/391/CEE (GU L 183 del 26.9.1989) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, stabilendo requisiti minimi e consentendo agli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose per la protezione dei lavoratori.
Essa dà priorità alla riduzione dei rischi alla fonte mediante l'adozione di misure preventive connesse alla progettazione dei posti di lavoro nonché alla scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro.
La direttiva stabilisce valori limite di esposizione e valori di azione basati su raccomandazioni elaborate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Attribuisce ai datori di lavori la responsabilità di valutare i livelli di esposizione, adottare misure preventive e provvedere all'informazione e alla formazione dei lavoratori.
Dato che per il momento non esistono prove scientifiche sufficienti riguardo a eventuali effetti a lungo termine, la direttiva è circoscritta agli effetti a breve termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
I campi elettromagnetici erano stati in origine oggetto di un'unica proposta riguardante quattro tipi di agenti fisici. Tuttavia, considerata la complessità dei vari agenti, è stato deciso di esaminare ciascun tipo separatamente. Di conseguenza sono state adottate direttive sulle vibrazioni e sul rumore.
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Il 7 aprile 2004 il Consiglio dell’UE ha adottato una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
La direttiva si prefigge di completare la direttiva 89/391/CEE (GU L 183 del 26.9.1989) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, stabilendo requisiti minimi e consentendo agli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose per la protezione dei lavoratori.
Essa dà priorità alla riduzione dei rischi alla fonte mediante l'adozione di misure preventive connesse alla progettazione dei posti di lavoro nonché alla scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro.
La direttiva stabilisce valori limite di esposizione e valori di azione basati su raccomandazioni elaborate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Attribuisce ai datori di lavori la responsabilità di valutare i livelli di esposizione, adottare misure preventive e provvedere all'informazione e alla formazione dei lavoratori.
Dato che per il momento non esistono prove scientifiche sufficienti riguardo a eventuali effetti a lungo termine, la direttiva è circoscritta agli effetti a breve termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
I campi elettromagnetici erano stati in origine oggetto di un'unica proposta riguardante quattro tipi di agenti fisici. Tuttavia, considerata la complessità dei vari agenti, è stato deciso di esaminare ciascun tipo separatamente. Di conseguenza sono state adottate direttive sulle vibrazioni e sul rumore.
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