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Modifiche al decreto legislativo 626/94
Sul numero n.70 della Gazzetta Ufficiale del 24.03.00 e' stato pubblicato il decreto legge 66/2000 che adegua la legge 626/94 alle disposizioni delle direttive europee 97/42/CE e 1999/38/CE per la protezione contro i rischi cancerogeni e mutageni.
Il D.lgs 66/2000 modifica ed integra in modo sostanziale il titolo VII del D.lgs 626/94 aggiornando la protezione per il rischio cancerogeno e introducendo quella per il rischio mutageno.
Tra gli articoli del D.lgs 626/94 modificati compare l'art.63, riguardante la valutazione del rischio, per la quale viene imposto espressamente di tenere conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello per assorbimento cutaneo.
Nuova formulazione anche per l'articolo 70 del D.lgs 626/94 (''Registro di esposizione e cartelle sanitarie'') nel quale, ad esempio, compare l'obbligo per il medico competente di indicare l'agente mutageno a cui sono sottoposti i lavoratori e di istituire e aggiornare una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore.
La cartella deve essere custodita dal datore di lavoro presso l'azienda o l'unita' produttiva.
Le novita' introdotte rendono necessario considerare l'opportunità di revisionare il documento di valutazione dei rischi.
Variazione anche per le sanzioni previste dal D.Lgs 626/94.
Ad esempio la violazione da parte del medico competente delle norme sull'istituzione e l'aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per i lavoratori esposti al rischio di agenti cancerogeni o mutageno è punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila e lire tre milioni.
Nuovi obblighi per le attività che comportano l'esposizione a polvere di legno duro.
Il D.lgs 66/2000 modifica ed integra in modo sostanziale il titolo VII del D.lgs 626/94 aggiornando la protezione per il rischio cancerogeno e introducendo quella per il rischio mutageno.
Tra gli articoli del D.lgs 626/94 modificati compare l'art.63, riguardante la valutazione del rischio, per la quale viene imposto espressamente di tenere conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello per assorbimento cutaneo.
Nuova formulazione anche per l'articolo 70 del D.lgs 626/94 (''Registro di esposizione e cartelle sanitarie'') nel quale, ad esempio, compare l'obbligo per il medico competente di indicare l'agente mutageno a cui sono sottoposti i lavoratori e di istituire e aggiornare una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore.
La cartella deve essere custodita dal datore di lavoro presso l'azienda o l'unita' produttiva.
Le novita' introdotte rendono necessario considerare l'opportunità di revisionare il documento di valutazione dei rischi.
Variazione anche per le sanzioni previste dal D.Lgs 626/94.
Ad esempio la violazione da parte del medico competente delle norme sull'istituzione e l'aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per i lavoratori esposti al rischio di agenti cancerogeni o mutageno è punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila e lire tre milioni.
Nuovi obblighi per le attività che comportano l'esposizione a polvere di legno duro.
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