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La sicurezza e la vigilanza durante l’uso delle scale portatili

La sicurezza e la vigilanza durante l’uso delle scale portatili
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

12/11/2012

La prevenzione degli incidenti nell’uso delle scale portatili con riferimento al D.Lgs. 81/2008, all’attività di vigilanza e ai compiti dei fabbricanti. Le cause degli incidenti, i riferimenti normativi e le difficoltà dell’attività di controllo.


Rimini, 12 Nov – Durante l’utilizzo di scale portatili avvengono numerosi incidenti, sia in ambiente di lavoro che domestico. Gli infortuni su scale portatili avvengono principalmente per cadute da altezze superiori a un metro e hanno generalmente come conseguenze delle lesioni agli arti inferiori e superiori. Non mancano, tuttavia, anche lesioni gravissime, a volte in relazione a cadute da altezze relativamente basse.
 
Questi alcuni dati riportati durante un seminario tecnico, organizzato da Confindustria Rimini e Assoservizi Rimini, che si è tenuto a Rimini il 23 Ottobre 2012 e dal titolo “ Scale portatili e DPI di 3° categoria : i fattori di rischio e la normativa vigente”.
 
In particolare il tema dei rischi correlati alle scale portatili, in relazione alla normativa vigente e alla vigilanza, è stato affrontato nell’intervento “Scale portatili, D.P.I. e D.Lgs. 81/2008 - Linee operative per la vigilanza ed esempi di infortuni”, a cura dell’Ing. Pierpaolo Neri  (AUSL Rimini - Responsabile Modulo Organizzativo Sicurezza e Igiene del Lavoro).  
 

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Il relatore indica che gli incidenti ed infortuni con le scale portatili sono riconducibili essenzialmente a:   
- “ scale doppie: instabilità e ribaltamento;   
- scale in appoggio: slittamento in sommità ed alla base rotazione intorno ad un montante; ribaltamento;  
- difetti tecnici delle scale (scarsa incidenza);  
- uso non corretto;  
- scala non idonea all’uso;  
- scala utilizzata al posto di altra attrezzatura idonea”.   
 
In particolare si sottolinea che per fare attività di prevenzione efficace bisogna concentrare l’attenzione su tre punti:  
- “la scelta della scala;  
- le caratteristiche tecniche della scala;  
- l’ uso della scala e quanto necessario per un corretto uso della stessa;  
 
Riguardo ai riferimenti normativi ed si indica che attualmente per le scale portatili “non esiste una direttiva europea di prodotto; si fa riferimento al D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 (Codice del consumo), Parte IV, «Sicurezza e qualità», Titolo I, «Sicurezza dei prodotti», che stabilisce le priorità sulla scelta delle normative e delle norme tecniche di riferimento”.  
In mancanza di disposizioni comunitarie specifiche, le scale portatili usate sui “luoghi di lavoro” in Italia devono rispondere al Decreto legislativo 81/2008.
Altre norme di riferimento:  
- Norme UNI EN 131/1/2/3/4;  
- DM 23/03/2000 Min. Lav. emanato ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 626/94, diventato Allegato XX del D.Lgs 81/2008.  
 
Vi rimandiamo alla lettura dell’intervento agli atti riguardo ai riferimenti normativi riportati nel dettaglio. Ad esempio con riferimento a:
- D. Lgs. 81/2008: Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, articolo 105 (Attività soggette) e articolo 113 (Scale);
- D. Lgs. 81/2008: Allegato XX.
Il relatore ricorda che “è compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento a un’appropriata specifica tecnica, anche prodotta dallo stesso, di aver ottemperato ai disposti legislativi. Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto, esiste una norma europea non cogente, che riguarda le scale portatili e che non fa differenza tra scale da lavoro e per uso domestico, così strutturata:  
- UNI EN 131-1, «Scale, terminologia, tipi, dimensioni funzionali »;  
- UNI EN 131-2, «Scale, requisiti, prove e marcatura»;  
- UNI EN 131-3, «Scale, istruzioni per l’utilizzatore»;  
- UNI EN 131-4, «Scale, scale trasformabili multi posizione con cerniere»”.
Inoltre – continua il relatore – “esiste una norma sugli sgabelli (scale inferiori a 1 m di altezza), la UNI EN 14183, «Sgabelli a gradini, requisisti e prove»”.
Il D.Lgs. 81/2008, art. 113, comma 10, ammette una “deroga alle disposizioni di carattere costruttivo (commi 3, 8 e 9) per le scale portatili conformi all’Allegato XX (non per gli sgabelli)”, allegato che riconosce la conformità alle vigenti norme dei mezzi e dei sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di scale portatili, “alle seguenti condizioni:  
- le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131, parti 1 e 2; 
- il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al precedente punto, emesse da un laboratorio ufficiale;  
- le scale portatili siano accompagnate da un foglio o da un libretto recante: una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; le indicazioni per un corretto impiego, le istruzioni per la manutenzione e la conservazione; gli estremi (l’istituto che ha effettuato le prove, i numeri di identificazione dei certificati, le date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131, parte 1 e 2; una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131, parte 1 e 2”.
 
L’intervento dopo essersi soffermato sulle varie possibilità del fabbricante di provare la rispondenza della scala portatile alle vigenti norme riporta le indicazione dell’Articolo 111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) del Testo Unico. Ad esempio ricordando che (comma 3) il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
 
Dunquea certe condizioni “le scale portatili possono essere utilizzate nei lavori in quota, ovvero in quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta a un’altezza superiore a 2m rispetto a un piano stabile”. Assunto confermato anche dall’art. 113, comma 8, “quando sono richiamate le caratteristiche delle scale in relazione alla loro altezza (8 metri e 15 metri), con precise indicazioni, con particolare riferimento al rischio di instabilità”. 
Se è possibile impiegare una scala portatile quale attrezzatura di lavoro in quota a condizione che non sia stato possibile trovare altre attrezzature più idonee per quel tipo di attività, “anche in relazione al contesto operativo”, elemento essenziale per questa decisione è la valutazione del rischio della specifica fase di lavoro.
 
Altri elementi essenziali, su cui si sofferma il relatore, sono la formazione, l’addestramento e la vigilanza durante l’uso.
 
Concludiamo riportando i punti deboli dell’attività di vigilanza:
- “la semplicità dell’attrezzatura in oggetto e la sua diffusione in tutti i contesti ambientali e produttivi;  
- l’utilizzo temporale breve e frequente;  
- la disponibilità dell’attrezzatura”.
È dunque “difficile attivare una specifica attività di controllo, vigilanza da parte dell’Organo di Vigilanza su un’attrezzatura così diffusa”.
Per evitare che si parli di sicurezza delle scale portatili solo a infortunio avvenuto, la “prevenzione va spostata in fase di analisi della fase di lavoro e di formazione”.
 
 
 
 
Scale portatili, D.P.I. e D.Lgs.81/2008 - Linee operative per la vigilanza ed esempi di infortuni”, a cura dell’Ing. Pierpaolo Neri  (AUSL Rimini - Responsabile Modulo Organizzativo Sicurezza e Igiene del Lavoro), intervento al convegno “Scale portatili e DPI di 3° categoria : i fattori di rischio e la normativa vigente” (formato PDF, 61 kB).
 
 
 
RTM

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Rispondi Autore: Saverio Corleto - likes: 0
12/03/2019 (08:24:20)
Un manutentore che sale su una scala ( avendo una base) ad una altezza superiore a 2 mt. quale DPI è obbligato vestire?

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