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Giovani lavoratori e rischio rumore
Entrera' in vigore il 10 ottobre il decreto legislativo n. 262 del 18 agosto 2000 contenente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999 n.345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro.
L'approvazione del decreto 262/2000 era attesa sia dagli imprenditori, sia dalle parti sociali che ritenevano le disposizioni del decreto n.345/1999 troppo rigide: il provvedimento aveva infatti abbassato da 85 a 80 decibel la soglia di rumore tollerabile per un giovane nei luoghi di lavoro; una disposizione che, senza una disciplina transitoria, avrebbe potuto mettere a rischio 50mila posti di lavoro di giovani apprendisti.
Il decreto 262/2000 ha apportato numerose modifiche all'Allegato I della legge n.977/1967, introdotto dall'articolo 15 del decreto n.345/1999, indicante le lavorazioni alle quali non possono essere adibiti gli adolescenti. Tra le modifiche vi e' l'innalzamento della soglia di esposizione media giornaliera a 90 decibel.
Quanto alla deroga al divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni indicati nell'Allegato I, il decreto 262/2000, art.1 comma 2, stabilisce che: ''le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.''
L'approvazione del decreto 262/2000 era attesa sia dagli imprenditori, sia dalle parti sociali che ritenevano le disposizioni del decreto n.345/1999 troppo rigide: il provvedimento aveva infatti abbassato da 85 a 80 decibel la soglia di rumore tollerabile per un giovane nei luoghi di lavoro; una disposizione che, senza una disciplina transitoria, avrebbe potuto mettere a rischio 50mila posti di lavoro di giovani apprendisti.
Il decreto 262/2000 ha apportato numerose modifiche all'Allegato I della legge n.977/1967, introdotto dall'articolo 15 del decreto n.345/1999, indicante le lavorazioni alle quali non possono essere adibiti gli adolescenti. Tra le modifiche vi e' l'innalzamento della soglia di esposizione media giornaliera a 90 decibel.
Quanto alla deroga al divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni indicati nell'Allegato I, il decreto 262/2000, art.1 comma 2, stabilisce che: ''le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.''
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