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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Dal D.Lgs. 187/05 al D.Lgs. 81/08
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In riferimento alla corretta applicazione del Decreto legislativo 81/08 alla prevenzione e alla protezione dai rischi di esposizione alle vibrazioni nei luoghi di lavoro, pubblichiamo un approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini.
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Vibrazioni. A cura di Rolando Dubini.
Rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, nel D.Lgs. 81/08 vi sono delle novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve. Infatti, l’art. 201 del CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del TITOLO VIII, riporta i valori limite di esposizione e valori d’azione: a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 ; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2 . b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2 ; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il “livello giornaliero massimo ricorrente”, secondo un criterio in precedenza non previsto. Cambia il valore limite di esposizione giornaliero al corpo intero, passato da 1,5 m/s2 a 1 m/s2. L’articolo 201 del D.Lgs. 81/2008 mette in evidenza un’altra novità: i “periodi brevi”. Il significato del periodo breve può dedursi da una precedente versione della Direttiva EU, ove era stato introdotto il concetto di “breve periodo” (”short term”). Per quanto riguarda le vibrazioni mano-braccio (20 ms-2) per short term la Direttiva intendeva “a few minutes”, il che in significherebbe non più di 15 minuti. Per le vibrazioni tutto il corpo lo short term era fissato a 1.25 ms-2 (rispetto ai 1.5 ms-2 del D.Lgs. 81/2008) ma non vi era alcun riferimento a “a few minutes”. Si potrebbe considerare 15 minuti per vibrazioni mano-braccio, mentre il valutatore deve decidere autonomamente, giustificando, il breve periodo per le vibrazioni tutto il corpo. |
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