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Come gestire la sicurezza in azienda
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha diramato una circolare, la n° 40/2000, per precisare le modalità di partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alla gestione antinfortunistica in azienda.
In particolare, in merito alla consultazione da parte dei RLS del documento di valutazione dei rischi, il Ministero, pur non esprimendo obblighi specifici, ha comunque specificato che "tenuto poi conto della circostanza che, il RLS ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/94 - ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di produzione, non la rendano praticabile - costituisca la migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro."
Infatti, la circolare ha ribadito che "il legislatore italiano ha disciplinato la figura del RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro; tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente, nella procedura di valutazione del rischio , sia successivamente, nella verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione poste in atto."
In particolare, in merito alla consultazione da parte dei RLS del documento di valutazione dei rischi, il Ministero, pur non esprimendo obblighi specifici, ha comunque specificato che "tenuto poi conto della circostanza che, il RLS ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/94 - ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di produzione, non la rendano praticabile - costituisca la migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro."
Infatti, la circolare ha ribadito che "il legislatore italiano ha disciplinato la figura del RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro; tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente, nella procedura di valutazione del rischio , sia successivamente, nella verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione poste in atto."
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