Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Ulteriori rinvii per il Decreto 81?

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Valutazione del rischio incendio

16/07/2010

Un altro passo avanti per il rinvio della valutazione del rischio stress, ma non solo: anche scuole, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, etc ... avranno più tempo per mettersi in regola con le disposizioni del D.lgs. 81/08.

Ulteriori rinvii per il Decreto 81?

Un altro passo avanti per il rinvio della valutazione del rischio stress, ma non solo: anche scuole, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, etc ... avranno più tempo per mettersi in regola con le disposizioni del D.lgs. 81/08.

google_ad_client

  
Prosegue l’iter di approvazione del maxiemendamento, interamente sostitutivo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che contiene, fra le numerose modifiche la proposta di rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato per le imprese.
 
Il 14 luglio il Governo ha posto la questione di fiducia e il Senato ha in seguito approvato l’emendamento con 170 voti favorevoli e 136 contrari.
 
 


Il provvedimento, entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso, ha iniziato l'iter parlamentare in Commissione al Senato (S.2228) il primo giugno scorso e dovrà essere approvato dalla Camera entro il 30 luglio.
 
Nel frattempo numerose le modifiche proposte, vediamo quelle che riguardano direttamente la sicurezza sul lavoro.
 
L’emendamento inizialmente modificava il comma 12 dell’art. 8 del decreto legge 78/2010 proponendo il rinvio al 31.12.2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato per i datori di lavoro del settore privato, differimento già previsto per le Pubbliche Amministrazioni.
 
Ora il nuovo testo conferma la nuova scadenza e propone il differimento di 12 mesi del termine di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08.
Quest’ultima novità introdotta in termini di rinvio consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole etc...
Ora quindi i "ventiquattro mesi" potrebbero diventare 36.
 
“D.Lgs. 81/2008, Art. 3, comma 2
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonchè dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.”  
 
Vediamo come verrà presentata la modifica alla camera:
 
“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi”.
 
 
Nessuna modifica è stata invece inserita al comma 1 dell’art. 7, che propone la soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici e la riduzione dei contributi a favore di enti: per ora è quindi confermato che “l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL”.
 
 
 
Il Maxiemendamento (formato PDF, 2.72 MB).
 
 
Federica Gozzini
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Marco immagine like - likes: 0
16/07/2010 (09:42)
e' proprio il paese dei cachi.

se viene fissata dalla normativa una data precisa per gli adempimenti di legge, perchè si assiste SEMPRE al balletto degli spostamenti?

Privacy, SISTRI, Sicurezza del lavoro ogni volta è la stessa storia.. pene draconiane, date rimandate, decreti attuativi promessi e mai prodotti......
Rispondi Autore: Mari immagine like - likes: 0
16/07/2010 (11:32)
Sono pienamente d'accordo con te...non si può lavorare così!!

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Incendi in edilizia: rischi e prevenzione per i depositi di carta e legnami

La nuova prevenzione incendi: progettazione e semplificazione

DM 3 settembre 2021: la valutazione del rischio incendio

Attività di ufficio: progettazione antincendio e Codice prevenzione incendi


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

17SET

Inail Lombardia e Patronati firmano un nuovo protocollo d’intesa per la tutela dei lavoratori

16SET

Trattato globale sulla plastica: nessun accordo dopo i negoziati a Ginevra

11SET

Convegno gratuito "L'innovazione che protegge"

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
18/09/2025: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 26600 del 21 luglio 2025 - Malore fatale durante il tentativo di arginare la fuga di 50 bufale dagli stalli. Esclusa la responsabilità datoriale. Necessario distinguere causalità della condotta dalla causalità della colpa.
18/09/2025: MASE - Interpello nr. 138506 del 22 luglio 2025 in risposta ad Istanza n. 58077 del 27 marzo 2025 della Città Metropolitana di Roma Capitale - Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127.
17/09/2025: Inail - Sistema Infor.MO. Rapporto Inail - Regioni sulle cause degli infortuni mortali e gravi – edizione 2025
17/09/2025: Osservatorio Olympus - Ad un anno dall’entrata in vigore del d.l. n. 19/2024: luci e ombre della patente a crediti per la sicurezza sul lavoro - Evan Rago
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


SICUREZZA STRADALE

2 preziosi manuali per accrescere la sicurezza stradale


RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI

Il rischio delle punture da imenotteri: i dati e la prevenzione


LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARI

Radiazioni ionizzanti: quali sono le novità per i lavoratori autonomi?


RADIAZIONI OTTICHE

Laser, rischi e misure di sicurezza essenziali


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità