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Sulla prescrizione e sulle misure imposte dall’organo di vigilanza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Banche e vigilanza

09/11/2009

Cassazione: l’inadempimento ad un ordine di sospensione emanato dall’organo di vigilanza a corredo della prescrizione per far cessare un pericolo per la sicurezza è preclusivo della estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni. Di G. Porreca.

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Cassazione Sezione III - Sentenza n. 24791 del 16 giugno 2009 (u. p. 1/4/2009)  -  Pres. De Maio – Est. Squassoni – P.M. (Parz. Conf.) Izzo - Ric. S. V. 

Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).

Sempre più numerose sono le sentenze emanate dalla Corte di Cassazione penale in merito alla applicazione del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 con il quale ormai 15 anni fa vennero apportate delle modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e con il quale, in particolare, vennero dettate con il Capo II delle disposizioni relative alla estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. Questa volta, alla discussione della suprema Corte è stato sottoposto l’articolo 20 del citato decreto legislativo con il quale è stata introdotta la “prescrizione”, cioè quel provvedimento impartito dall’organo di vigilanza competente in materia, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata ed in particolare il comma 3 dello stesso articolo con il quale il legislatore ha disposto che “ con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.


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Con questa sentenza la Corte di Cassazione, fermo restando che la stessa individua nell’ordine di sospensione dell’attività emanato dall’organo di vigilanza a corredo della sua prescrizione una delle suddette misure per far cessare una situazione di pericolo, ha avuto modo di precisare che l’inadempimento all’ordine da parte del contravventore costituisce inadempimento alla prescrizione stessa ed è quindi preclusiva della applicazione delle procedure di estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni fissate dagli articoli 21 e 24 dallo stesso decreto legislativo (verifica di eliminazione della violazione secondo le modalità e nel termine fissato dalla prescrizione, ammissione al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto  del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione, comunicazione al P.M. dell’adempimento alla prescrizione e dell’eventuale pagamento della predetta somma, richiesta di archiviazione da parte del P.M. per estinzione della contravvenzione).

Il fatto e la condanna
. Un Tribunale ha condannato il responsabile di una amministrazione per i reati previsti e puniti dal D. P. R. n. 128 del 1959, articolo 6, comma 1, articolo 24, comma 1, articolo 28, comma 1, articolo 681 c.p. per avere esercitato attività estrattiva di cava di marmo omettendo la nomina di un direttore responsabile e la denuncia al Distretto Minerario ed al Comune. Il Giudice era addivenuto a tale conclusione e non aveva ritenuto estinta la contravvenzione in via amministrativa dal momento che l’imputato stesso, pur versando tempestivamente la somma dovuta a titolo di oblazione, non si era attenuto alla prescrizione dell'organo di vigilanza.

Il ricorso e le motivazioni.
L'imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado sostenendo che non gli era stata imposta nessuna prescrizione in quanto il Giudice aveva ritenuta non correttamente l’interruzione della attività impartita come una prescrizione e che l'ammissione al pagamento da parte dell'organo di vigilanza dimostrava che non vi erano ulteriori adempimenti da effettuare.

Motivi della decisione
.  La suprema Corte nell’assumere le sue decisioni ha ricordato che “ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20, l'organo di vigilanza deve impartire al contravventore quelle prescrizioni che, in rapporto alle singole e contingenti situazioni, sono idonee a fare cessare la situazioni antigiuridica perchè in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e igiene sul lavoro” ed inoltre che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 20, lo stesso organo di vigilanza può imporre "specifiche misure per fare cessare la situazione di pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori". La Sez. III ha quindi precisato che “tali imposizioni hanno il fine di eliminare immediatamente, anche prima del termine utile per la completa regolarizzazione, una situazione non procrastinabile di pericolo” ed inoltre che “tra queste prescrizioni, si può annoverare l'ordine di cessazione della attività che si sostituisce, oppure si aggiunge, alle precise direttive idonee a mettere in conformità alla normativa di riferimento il luogo di lavoro”.

In altre parole, ha precisato la Sez. III “l'ordine di sospensione dei lavori può considerarsi una prescrizione nel senso indicato dall'articolo 20 e l'inottemperanza a tale ordine ha il valore di un inadempimento cui consegue l'effetto preclusivo della estinzione della contravvenzione in sede amministrativa”. “Si deve, pertanto, ritenere”, ha concluso la Sez. III, “che la sequela procedimentale prevista dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 20 e ss. non si sia perfezionata dal momento che il puntuale e completo pagamento da parte dello imputato della somma stabilita dall'articolo 21, comma 2 non è stato accompagnato dalla ottemperanza alla prescrizione”.



Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza n. 24791 del 16 giugno 2009 (u. p. 1/4/2009)  -  Pres. De Maio – Est. Squassoni – P.M. (Parz. Conf.) Izzo - Ric. S. V. - L’inadempimento ad un ordine di sospensione emanato dall’organo di vigilanza a corredo della prescrizione per far cessare un pericolo per la sicurezza e’ preclusivo della estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni.



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