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Danno da mobbing frainteso

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L’Inail commenta la decisione del Tar del Lazio con la quale è stata annullata la Circolare 71/2003 “Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale. Modalità di trattazione delle pratiche”.

Secondo il Tar, l’approccio dell’Inail alle vicende di mobbing applicato nella circolare segue la struttura logica dell'accertamento delle malattie c.d. “tabellate”; ma una malattia non “tabellata” non può esser legittimamente trattata dall’INAIL come se fosse tale.

Secondo l’Inail  invece la sentenza del Tar non sembra aver colto i punti fondamentali della circolare, travisandola.

”Quello che è ancora più sorprendente  - afferma l’Avvocatura dell’Inail - è che il Tar del Lazio abbia fondamentalmente assimilato le patologie oggetto della circolare al mobbing, confondendo due ambiti radicalmente diversi tra di loro.
La tutela delle malattie professionali causate da disfunzioni organizzative del lavoro costituisce attuazione di diritti costituzionalmente protetti indipendentemente da qualsiasi responsabilità del datore di lavoro.
Il mobbing invece – che come è noto si manifesta con un ripetuto comportamento persecutorio – determina l’obbligo di risarcire il danno ingiustamente causato al lavoratore anche se quest’ultimo non abbia contratto alcuna malattia per effetto del mobbing”.

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