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Art. 40 decreto 81: luci e ombre dell’invio telematico dei dati sanitari

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori

01/04/2009

L’art. 40 del D.Lgs. 81/2008 prevede un invio telematico dei dati sanitari dei lavoratori che non sempre è possibile. Le esperienze, gli applicativi, gli indirizzi della Regione Piemonte e le difficoltà dell’ASL della Provincia di Bergamo.

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Sicuri di essere sicuri”, un progetto di comunicazione della Regione Piemonte per aumentare la consapevolezza dei problemi relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ci ricorda che l’art. 40 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’invio, per via esclusivamente telematica, da parte del Medico Competente all’ Organo di vigilanza, dei flussi informativi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici.
 
Art. 40.
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
 
 1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL
   
 
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Per facilitare la trasmissione dei dati da parte dei Medici Competenti e per consentirne una raccolta standardizzata su tutto il territorio, il Coordinamento Tecnico delle Regioni ha realizzato un modello di comunicazione unico a livello nazionale, in ottemperanza ai requisiti minimi previsti dall’allegato 3B.
 
Questo documento è stato integrato dalla Regione Piemonte “con la richiesta di alcune informazioni supplementari relative alle risultanze dei principali accertamenti diagnostici effettuati, visto anche quanto disposto dagli artt. 25, comma 1, lett. i) e 35, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, anche in considerazione delle finalità generali di monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori esposti a rischi specifici”.
Ed è stato dunque predisposto dalla Regione Piemonte:
- un “applicativo in Access per la compilazione del modello, che consente anche di importare eventuali files creati con altri tipi di programmi”;
- un programma, il manuale d’uso e un file di istruzioni per scaricare dalla rete gratuitamente una versione Runtime di Access, per chi non possiede questo programma.
 
In realtà purtroppo non tutti i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL sono già predisposti a ricevere i dati sanitari e di rischio dei lavoratori secondo il già citato articolo 40.
Ad esempio il Servizio PSAL dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo dichiara di non disporre ancora “di modelli e modalità operative per la trasmissione per via telematica, né delle risorse necessarie per poter sopperire alla gestione (ricevimento, inserimento dati, archiviazione ecc.) di documentazione fornita su supporto cartaceo”.
Il Servizio PSAL sta predisponendo un sistema operativo per la trasmissione di queste informazioni, sistema che diverrà pienamente operativo nel secondo semestre del 2009.
Fino ad allora questo servizio sollecita i Medici Competenti, operanti in aziende presenti nel territorio dell'ASL di Bergamo, a raccogliere tutte le informazioni previste dall’allegato 3B ma a “non inviare la documentazione, pur prevista dall'art.40, in formato cartaceo”.
 
 
Applicativo in Access predisposto dalla Regione Piemonte (formato ZIP, 1.4 MB).
 
Informazioni e programma per chi non utilizza Access (formato ZIP, 1.2 MB)
 
Comunicazione dello SPSAL dell’Asl di Bergamo in relazione all’art. 40 D.Lgs. 81/2008 (formato PDF, 462 kB).
 
Tiziano Menduto

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