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Imparare dagli errori: infarti sui luoghi di lavoro

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

24/02/2009

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: due casi in cui la probabile causa determinante dell’infortunio è un infarto. Una salita imprudente su un ponteggio e lo scarico errato di un transpallet da un camion.

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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 

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Con questa puntata concludiamo idealmente – almeno per quanto riguarda il primo caso di cui parleremo – l’attenzione per gli infortuni sui ponteggi e parlando di infarti ci ricolleghiamo ad un documento di Suva, da noi presentato pochi giorni fa, dedicato ai rischi cardiocircolatori in ambito lavorativo.
 
Il primo caso riguarda delle lavorazioni all’impianto elettrico di un locale caldaia con predisposizione di una porta nello stesso locale.
 
Durante queste lavorazioni di due dipendenti della ditta sopraggiungeva sul posto il titolare per controllare lo stato dei lavori.
Ad un certo punto uno dei dipendenti, impegnati nelle attività lavorative, “avvertiva un rumore come di spostamento dell’impalcatura seguito da un tonfo, si affacciava alla porta del locale caldaia e vedeva steso a terra il titolare”.
Secondo quanto dichiarato dai dipendenti, che non hanno assistito alla dinamica dell’incidente, e dalle analisi fatte sul luogo dell’infortunio si può ipotizzare che il titolare “sia salito o stesse salendo sull’impalcatura, risultata priva di ancoraggio e priva di una scala per raggiungere il piano di lavorazione, per verificare quale fosse il tubo che passava sul punto dove il dipendente stava demolendo il muro”.
All’improvviso, a causa di un malore (il titolare era stato,a suo tempo colpito da infarto) o per uno scivolamento mentre saliva in modo non adeguato, il titolare è finito a terra battendo violentemente il cranio.
 
In questo caso siamo di fronte ad un impalcatura con mancanza di protezioni e senza una scala per arrivare al piano di lavorazione.
Con un errore di procedura il titolare vi saliva in modo non idoneo, senza valutare sufficientemente i rischi e senza indossare indumenti e dispositivi di protezione, come il casco o un dispositivo anticaduta.
Bisogna tener poi conto dell’infarto pregresso e dello sforzo fatto per salire: il titolare era ancora in condizioni lavorative idonee per l’attività svolta?
 
Il secondo caso è invece relativo ad attività di trasferimento di un transpallet elettrico da uno stabilimento ad un altro tramite autocarro.
 
Un operaio stava scaricando dall'autocarro il transpallet mentre l'infortunato da terra dirigeva le operazioni di scarico.
“L'operaio si è posizionato sulla sponda dell'autocarro con il timone del transpallet verso l'esterno e leggermente di traverso in modo che le forche non interferissero con il pianale dell'autocarro durante la discesa della sponda”.
“Arrivato in prossimità della sponda questa si è inclinata in maniera eccessiva facendo scendere dal suo piano la ruota motrice e frenante del transpallet. Mancando la presa della ruota tutto il transpallet è scivolato a terra investendo l'infortunato che, essendo cardiopatico, nel cercare di trattenere il transpallet per lo sforzo è stato colpito da infarto miocardico acuto”.
 
Anche in questo caso siamo di fronte a diversi problemi.
Intanto il cedimento della sponda del camion, cedimento probabilmente dovuto al carico eccessivo.
Poi gli errori di procedura, ad esempio lo scarico del transpallet svolto in modo errato e il tentativo di trattenere il carico.
Infine ancora un problema di cardiopatia e un possibile problema di inidoneità all’azione lavorativa svolta.
 
A questo proposito nel  D.Lgs. 81/2008  secondo l’art. 18 comma 1 lettera c) il datore di lavoro ed i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività lavorative secondo le attribuzioni e le competenze agli stessi conferite, devono:
 
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
 
 
Inoltre l’art. 41 sulla sorveglianza sanitaria impone che venga effettuata da parte del medico competente la sorveglianza:
 
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
 
E in particolare la sorveglianza sanitaria comprende:
 
     a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
    c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
    d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
    e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
 
 
 
 
Per consultare la scheda dell’infortunio collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare le schede del caso 30 e 1082.
 
  
Tiziano Menduto



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