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Il ruolo dell’impresa affidataria nel D.Lgs. 81/08

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

18/02/2009

La gestione dell’appalto edile dal punto di vista dell’impresa affidataria: legge, obblighi, verifica della congruenza del POS e dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, livelli macro e micro di coordinamento, sanzioni.

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A Castel San Pietro Terme si è tenuto il 19 novembre 2008 un incontro sul Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 “Dal D.Lgs. 494/96 al Testo Unico di sicurezza: novità e criticità”.
Organizzato dall’Associazione Tavolo 494 Imola, un’associazione che promuove e diffonde dal 1999 la cultura della sicurezza sul lavoro con particolare riguardo al settore edile,  quest’incontro voleva chiarire le novità apportate dal Titolo IV del decreto, in particolare dal Capo I che sostituisce integralmente il precedente D.Lgs. 494/96.


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Per fare luce sulle novità sostanziali introdotte dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei cantieri, PuntoSicuro presenta alcuni degli interventi di quest’incontro relativi alle tematiche più rilevanti per i nostri lettori.
 
Nell’intervento “Il ruolo dell’impresa affidataria” di Andrea Zaratani, dell’Ass. Tavolo 494 Imola, si affronta il tema della gestione dell’appalto edile dal punto di vista dell’impresa affidataria, l’impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici e di lavoratori autonomi.
 
L’intervento analizza in particolare due articoli del D.Lgs. 81/2008, l’articolo 97 e l’articolo 96.
 
Art. 97.
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
 
  1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
  2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
 
Quanto indicato nel comma 2 indica che “anche per l’impresa affidataria valgono gli obblighi di selezione, gestione e coordinamento delle imprese subappaltatrici con esclusione della redazione del DUVRI qualora il cantiere preveda il PSC”.
E riguardo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici si ricorda che l’impresa affidataria lo farà con le stesse modalità con cui le verificherà il Committente.
 
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
    a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
    b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 
 
 
A questo proposito Andrea Zaratani ricorda che “il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici” e contiene, secondo quanto  riportato nell’allegato XV del decreto, almeno i seguenti elementi:
 
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
 
Insomma la verifica della congruenza dei POS vuole rispondere, ad esempio, a queste domande:
- “il POS si riferisce allo specifico cantiere?
- Le lavorazioni corrispondono a quelle del contratto di subappalto?
- La gestione delle emergenze del subappaltatore è congruente con quella del cantiere?
- L’organizzazione di cantiere indicata nel POS (viabilità, wc, baracche, gru, ecc) corrisponde con quella del cantiere?
- I livelli di rumore sono compatibili con quelli delle altre imprese?
- I lavoratori hanno la formazione necessaria per eseguire le lavorazioni previste nel cantiere?
 
L’altro articolo del decreto che l’intervento analizza è l’articolo 96.
 
Art. 96: Obblighi dei datori dei lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa (quindi in tutti i cantieri, anche quelli senza PSC) , anche familiare o con meno di dieci addetti:
 a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
 
 
In particolare l’allegato XIII contiene:
- prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri: spogliatoi e armadi per il vestiario, docce, gabinetti e lavabi, locali di riposo e di refezione, utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione, utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali;
- prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri: porte di emergenza, areazione, illuminazione naturale e artificiale, pavimenti, pareti e soffitti dei locali, finestre e lucernari dei locali, porte e portoni , vie di circolazione, misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
 
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza.
 
 
L’intervento di Zaratani, che riporta nel documento anche le relative sanzioni per ogni omissione, ricorda infine che “con l’introduzione del ruolo dell’impresa affidataria il T.U. ha ribadito e reso esplicito il doppio livello di coordinamento esistente nei cantieri.
Un Coordinamento di Macro Livello, svolto dal coordinatore per la sicurezza che:
- “ha la visione globale del cantiere;
- mantiene i rapporti con Committente, Direttori dei lavori, Impresa affidataria e ne conosce esigenze e priorità;
- verifica l’attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali;
- si concentra sulle interferenze fra le lavorazioni”.
Un Coordinamento di Micro Livello, svolto dall’impresa affidataria che:
- “sceglie le imprese subappaltatrici;
- gestisce operativamente e giornalmente le imprese subappaltatrici (chi fa cosa, quando, dove e con quali attrezzature);
- organizza e gestisce il cantiere scegliendo l’esatto modello di attrezzature ed opere provvisionali, le modalità di approvigionamento materiali;
- vigila sulla sicurezza dei lavori e sull’applicazione del PSC”.
 
 
 
Il ruolo dell'impresa affidataria”, A. Zaratani (formato PDF, 1.8 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Alessandro Capuzzo - likes: 0
30/09/2013 (17:31:44)
Quando l'appalto è eseguito da una ATI ( Associazione temporanea di imprese ) con imprese scelte dalla Committente, tutte le imprese hanno un contratto diretto con la Committente e vengono direttamente pagate dalla Committente stessa , la Società Mandataria dell'ATI è anche impresa Affidataria ?
Saluti

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