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I quesiti sul decreto 81/08: DDL non RSPP e autocertificazione della VdR

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

14/10/2009

Chiarimenti circa la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi da parte di un datore di lavoro che non svolge direttamente i compiti di RSPP. A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi da parte di un datore di lavoro che non svolge direttamente i compiti di RSPP.
 
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
Quesito
Sono un operatore di vigilanza e di recente ho effettuato un controllo presso una ditta la quale aveva alle sue dipendenze solo 2 lavoratori. Il datore di lavoro dell’azienda ha nominato come RSPP un consulente esterno ed ha autocertificato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.
 
Mi è sorto a proposito un dubbio: può il datore di lavoro, avendo meno di 10 dipendenti, autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi pur non svolgendo direttamente i compiti di RSPP? Dalla lettura dell’art. 33 dello stesso testo unico mi pare di capire che nel caso in cui l'RSPP sia persona diversa dal datore di lavoro questo, anche se l’azienda ha meno di dieci dipendenti, deve necessariamente redigere il documento di valutazione dei rischi.
 
 
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Risposta
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione e la valutazione dei rischi sono due obblighi separati fra di loro, l’uno previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e l’altro previsto dall’art. 17 dello stesso decreto legislativo quale obbligo del datore di lavoro, tra l’altro non delegabile, con la redazione del conseguente documento di valutazione dei rischi (DVR).
 
I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono indicati nell’art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 e consistono nella:
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e)partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) informazione ai lavoratori di cui all'articolo 36.
 
L’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 consente poi al datore di lavoro di aziende che presentano le caratteristiche indicate nell’allegato II di poter svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione previa adeguata formazione indicata nello stesso articolo. L’art. 29 comma 5 stabilisce, quindi, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi a meno che non svolgano le attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).
 
Alla luce di quanto sopra indicato si è quindi del parere che anche se è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione ed è stato individuato il Responsabile del servizio stesso (RSPP)  il datore di lavoro può ancora usufruire della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi facendo sue con ciò le conclusioni alle quali è pervenuto lo stesso RSPP in merito alla valutazione dei rischi la quale comunque, come già detto, rimane sempre a carico del datore di lavoro come suo obbligo non delegabile.  
 

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Rispondi Autore: alberto - likes: 0
14/10/2009 (09:02)
con 2 dipendenti puoi fare l'autocertificazione fai tu il responsabile prevenzione e protezione vai a fare il corso per datori di lavoro

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