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Agricoltura: il rischio di caduta dalle scale fisse e portatili

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Agricoltura

22/06/2011

La prevenzione degli infortuni dovuti alla caduta dalle scale e alla rottura o al cedimento strutturale di queste attrezzature. Le scale di accesso alla sala mungitura, le scale portatili e i requisiti raccomandati dalle norme tecniche.

 
Torino, 22 Giu - PuntoSicuro si è occupato più volte della prevenzione degli incidenti nel settore agricolo con particolare riferimento all’elevato impiego di mezzi meccanici. Ad esempio abbiamo recentemente parlato di trattori, di alberi cardanici, di motocoltivatori, di motoseghe e di rotoimballatrici.
Tuttavia anche nel comparto agricolo, come in molti altri comparti lavorativi, c’è una tipologia di incidenti di cui spesso non si valuta sufficientemente il rischio: la caduta dalle scale.
Spesso siamo infatti consapevoli dei rischi legati all’uso di una macchina o di una sostanza pericolosa, ma siamo vittime di infortuni – con conseguenze che possono variare dalla semplice contusione e slogatura, alla frattura, fino alla paralisi o morte - per semplici ed evitabili cadute da scale fisse o portatili.
 
Informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione, specifiche per l’uso sicuro delle scale nel comparto agricolo, possiamo trovarle sul numero monografico de “ I Quaderni della regione Piemonte – Agricoltura” dal titolo “ Nuove regole per le macchine agricole - Le nuove regole per l’immissione sul mercato di macchine nuove e per le verifiche di sicurezza di macchine usate”. Numero monografico prodotto in relazione al “Piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura – anni 2010-2012” della Regione Piemonte e alla necessità di promuovere un’adeguata formazione/informazione per gli operatori che impiegano attrezzature e macchine nel comparto agricolo e della selvicoltura.
 
Dopo aver ricordato che di scale si parla nell’art. 113 del Decreto legislativo 81/2008, che rimanda a sua volta all’allegato XX dello stesso Decreto ed alla norma tecnica UNI EN 131-1/2, il documento affronta due diversetipologie di scale.
 


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Scale di accesso alla sala mungitura
L’accesso alle sale mungitura – ricorda il numero monografico della Regione Piemonte – “prevede spesso il ricorso a scale, generalmente metalliche, che, se prive di determinati accorgimenti tecnici, possono essere teatro di spiacevoli incidenti con conseguenze anche gravi per i lavoratori”.
 
In particolare questi sono i rischi potenzialmente più gravi connessi con l’utilizzo delle scale di accesso alle sale mungitura:
- rischio di caduta dalla scala: “la scalinata deve essere dotata di corrimano ed i gradini devono presentare una superficie antiscivolo (grigliato)”;
- rotture e cedimenti strutturali.
 
Il principale rischio in fase di accesso alla sala mungitura consiste proprio nel pericolo di caduta dalla scala di accesso da parte del personale dedicato.
Per la prevenzione delle cadute la norma tecnica UNI EN ISO 14122-3:2010, principale riferimento tecnico normativo applicabile, raccomanda una serie di requisiti:
- “tutte le parti che sono a contatto con gli utilizzatori devono essere progettate in modo da non provocare lesioni o impedimenti (angoli affilati, saldature con bavature, bordi ruvidi, ecc.)”;
- “gradini e pianerottoli devono offrire una resistenza antisdrucciolo soddisfacente, per evitare il rischio di scivolamento;
- la scala deve essere provvista di almeno un corrimano. Se la larghezza della scala è maggiore o uguale a 1.200 mm, devono essere previsti due corrimani. Le scale a castello in particolare devono essere sempre provviste di due corrimani. L’altezza verticale del corrimano di una scala deve essere compresa tra 900 mm e 1.000 mm sopra la sporgenza del gradino della rampa della scala e deve essere minimo di 1.100 mm sopra il piano di calpestio sul pianerottolo. Il corrimano dovrebbe avere un diametro compreso tra i 25 mm e i 50 mm oppure una sezione equivalente, per fornire una buona presa per la mano”.
Si ricorda inoltre che il corrimano “deve essere libero da ostacoli entro una distanza di 100 mm su tutta la lunghezza, eccetto il lato inferiore del corrimano, per il montaggio dei supporti del montante”.
 
Per evitare rotture e cedimenti strutturali i materiali usati devono essere, “per loro natura o per mezzo di un trattamento complementare, in grado di resistere alla corrosione provocata dall’atmosfera circostante. La struttura nel complesso ed i gradini in particolare devono soddisfare una serie di requisiti strutturali legati ai carichi previsti, elencati nella norma UNI EN ISO 14122-3, che riporta anche le procedure per eseguire le relative verifiche”.
 
Scale portatili
Abbiamo già detto che le cadute dalle scale sono una causa frequente di incidenti in agricoltura.
Per facilitare la prevenzione degli incidenti, le scale portatili, di impiego molto comune, “non solo devono essere costruite e riparate in conformità ai criteri di sicurezza, ma devono venire utilizzate correttamente. Le principali tipologie usate prevedono una configurazione a scala semplice, ad elementi innestati oppure doppia, mentre i materiali di fabbricazione variano dal legno all’alluminio ai materiali plastici”.
 
Per le scale portatili i rischi potenzialmente più gravi connessi sono il rischio di caduta della scala e le rotture e cedimenti strutturali.
 
Lacaduta può dipendere da una scala portatile che non sia correttamente o solidamente posizionata. Le norme armonizzate EN 131-1 ed EN 131-2, principali riferimenti tecnici normativi applicabili, “prescrivono in merito la presenza di:
- dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, quali per esempio calzature di sicurezza, puntali, chiodi, suole deformabili e zoccoli piatti o arrotondati;
- ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala”.
 
Infine, riguardo alle rotture e cedimenti strutturali, le norme EN 131-1 ed EN 131-2, così come il D.Lgs. 81/2008, richiedono il ricorso a “materiale adatto alle condizioni di impiego, una sufficiente resistenza nell’insieme e nei singoli elementi e dimensioni appropriate al loro uso”.
“Le scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro, pioli che devono essere privi di nodi. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti”.
Le norme tecniche riportano poi una serie di “prove di resistenza, di flessione, di torsione dei pioli e di sicurezza cui vengono sottoposte le attrezzature prima dell’immissione sul mercato, oltre alla definizione delle caratteristiche di finitura delle superfici”.
 
Ricordiamo che nel numero monografico della Regione Piemonte è presente un allegato che offre specifiche indicazioni per le scale d’accesso:
- “per evitare il rischio di scivolamento e di inciampo, i mezzi di accesso devono presentare delle superfici di appoggio per i piedi (serie di gradini successivi) e delle maniglie;
- i gradini devono avere una superficie antiscivolo e devono essere dotati di un arresto laterale su ciascun lato;
- è permessa una tolleranza massima di ± 20 mm nella distanza verticale e orizzontale tra gradini successivi”.  
 
 
 
 
 
 


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