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Qualificazione delle imprese e certificazione dei contratti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

07/09/2012

Le indicazioni relative alla certificazione dei contratti con riferimento alla qualificazione delle imprese che svolgono attività negli ambienti confinati. Procedure e efficacia giuridica della certificazione, il D.Lgs. 81/2008 e i modelli organizzativi.

 
Modena, 7 Set –  Dal mese di marzo di quest’anno, grazie alla collaborazione con la Commissione di certificazione del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è attivo e presente in rete il “Bollettino Commissione di Certificazione”.
Questa newsletter di aggiornamento sui temi connessi alla certificazione dei contratti presenta documentazione internazionale, comunitaria, nazionale, regionale e locale sui temi della certificazione o sui temi inerenti le tipologie contrattuali certificabili. Mette inoltre a disposizione materiali di approfondimento utili per chi intenda avvalersi del servizio di certificazione, attraverso la pubblicazione di modelli contrattuali e di soluzioni di problematiche giuridiche di particolare interesse.
 

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Ricordiamo che tale certificazione, come indicato sul sito del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi – Adapt, è una delle più significative novità introdotte dalla Riforma Biagi con l'obiettivo di accrescere le tutele dei lavoratori già in fase di incontro tra domanda e offerta di lavoro e di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti.
In particolare l’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per il tramite del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”, è stata la prima sede universitaria, in Italia, ad essere autorizzata allo svolgimento di tale attività.
 
Sul Bollettino n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati” sono presenti diversi interventi sia sulla certificazione dei contratti che sulle novità in merito alla qualificazione delle imprese che svolgono attività nei luoghi confinati e a sospetto di inquinamento.
 
Uno dei documenti presentati dal Bollettino è intitolato “La certificazione dei contratti alla luce dell’esperienza del Centro Studi Marco Biagi” ed è a cura di Flavia Pasquini (Vice Presidente Commissione di certificazione Centro Studi Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia).
Nel documento si ricorda che, riguardo alla qualificazione del contratto di lavoro, “in attesa di un intervento del legislatore volto a sdrammatizzare il momento qualificatorio, la questione della distinzione tra rapporti di lavoro autonomo e rapporti di lavoro subordinato viene inevitabilmente rinviata alla giurisprudenza, chiamata a decidere caso per caso la disciplina applicabile a ciascun singolo rapporto di lavoro di cui sia dubbia la qualificazione”.
 
Dopo aver riportato i vari riferimenti normativi, gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro e i requisiti dell’istanza di certificazione, il documento si sofferma sulla procedura di certificazione.
Procedura che si svolge nel rispetto dei seguenti princìpi:
- “l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
- il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
- l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
- l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione”.
 
Questa è invece l’efficacia giuridica della certificazione (Art. 79, D. Lgs. 276/2003):
- “gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari;
- gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede”. Mentre “in caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli”.
 
Rimandandovi alla lettura integrale dei documenti presentati nel Bollettino, presentiamo ora     brevemente l’intervento dal titolo “La certificazione ‘giuridica’ dei contratti di lavoro e di appalto e dei modelli organizzativi per la salute e sicurezza sul lavoro: si parte dagli ambienti confinati”, a cura di Maria Giovannone (Commissione di Certificazione dei contratti Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).     
 
Viene sottolineato che uno dei tratti caratterizzanti del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è il “tentativo di un migliore adeguamento del quadro normativo vigente alla evoluzione dei modelli organizzativi d’impresa”. Adeguamento che si deve ad alcune disposizioni-chiave che, sebbene non ancora adeguatamente coltivate, mirano tra l’altro alla applicazione della certificazione disciplinata dalla Legge Biagi ai modelli di organizzazione e gestione, auspicabilmente con tutti i benefici alla stessa riconducibili - sia in sede ispettiva che giudiziale - e in piena sintonia con le nuove funzioni ormai affidate alle commissioni di certificazione per effetto del Collegato Lavoro (l. n. 183/2010)”.
 
Il riferimento è in particolare all’art. 30 del Decreto legislativo 81/2008, alle problematiche relative all’estensione della responsabilità amministrativa degli enti e alle indicazioni esplicite sui requisiti che devono avere i modelli di organizzazione e gestione per operare come esimenti dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti dalla inosservanza delle norme antinfortunistiche.
In particolare l’intervento si sofferma sulle disposizioni che mostrano come la sicurezza negli ambienti di lavoro “debba essere parametrata non solo sulla mera rispondenza dei modelli organizzativi a requisiti formali, bensì sulla effettiva capacità degli stessi di prevenire e gestire il rischio e di governare le dinamiche concrete che muovono la singola realtà produttiva”.
 
L’intervento si sofferma poi sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27 d.lgs. n. 81/2008), sulla nuova disciplina sugli ambienti confinati - disciplina che rappresenta un primo “prototipo regolamentare” - e sull’impiego della certificazione “giuridica” disciplinata dalla Legge Biagi “non solo per i contratti di lavoro e per gli appalti, ma anche per i modelli e per gli standard organizzativi. Invero lo stesso ricorso a standard contrattuali certificati e la adozione di modelli organizzativi (ex art. 30, d.lgs. n. 81/2008) sono espressamente riconosciuti quali requisiti per la qualificazione”.
 
L’intervento si conclude poi con un cenno allo schema di Disegno di legge di modifica del d.lgs. n. 231/2001 presentato nel luglio 2010 e alla pronuncia del Tribunale di Trani, sez. Molfetta, del 26 ottobre 2009.
Pronuncia che “proprio con riferimento ad un caso di subappalto inerente ad attività svoltesi in una cisterna, ha di fatto affermato che la mancata adozione di un modello, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari, sia sufficiente a costituire una condizione di rimproverabilità dell’impresa”.
 
Facile intuire – conclude Maria Giovannone – “come in tale contesto lo strumento della ‘certificazione giuridica’ della Legge Biagi possa fornire un contributo decisivo, se non necessario”.
 
 
La certificazione dei contratti alla luce dell’esperienza del Centro Studi Marco Biagi”, a cura di  Flavia Pasquini - Vice Presidente Commissione di certificazione Centro Studi Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia, documento tratto dal Bollettino Commissione di Certificazione n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati” (formato PDF, 27.72 MB).
 
 
La certificazione ‘giuridica’ dei contratti di lavoro e di appalto e dei modelli organizzativi per la salute e sicurezza sul lavoro: si parte dagli ambienti confinati”, a cura di Maria Giovannone - Commissione di Certificazione dei contratti Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, intervento tratto dal Bollettino Commissione di Certificazione n. 4 del 25 giugno 2012 “Speciale ambienti confinati” (formato PDF, 172 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/09/2012 (11:01:08)
E se magari, vista l'estrema specializzazione necessaria per operare in un ambiente confinato, invece di perderci dietro a questi iter burocratici di dubbia utilità ai fini della reale sicurezza e tutela della salute, creassimo un Albo delle imprese abilitate ad operare in questi particolari ambienti?

Ovviamente, dovrebbe trattarsi di un Albo con serissimi criteri di accesso e valutazione periodica del mantenimento dei requisiti fissati per poter operare nei citati contesti.

E non si dica che ciò è inutile perchè c'è allo studio il decreto sulla qualificazione delle imprese ....
Questo provvedimento sarà un provvedimento avente validità generale nel contesto lavorativo.

Quello che è necessario per gli spazi confinati è, invece, un criterio di selezione serio e specifico così come serio e specifico è il rischio per gli operatori quando si lavora in uno spazio confinato accompagnato da periodiche verifiche del mantenimento dei requisiti che ne hanno permesso l'iscrizione al citato Albo.

Come committente, avrei la possibilità di scegliere all'interno di un elenco l'impresa a cui affidate i lavori senza perdermi dietro ad aspetti formali di dubbia utilità.

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