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Pareri favorevoli su due futuri decreti attuativi del decreto 81/2008

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

22/03/2011

La Conferenza Stato Regioni ha dato parere favorevole su due decreti attuativi del D.Lgs. 81/2008. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro. L’applicazione del Testo Unico negli istituti scolastici.

Dopo la recente emanazione del Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011, concernente il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario di quanto disposto in tema di pronto soccorso aziendale dal Decreto Interministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, si avvicinano i tempi per l’emanazione di altre disposizioni, regolamenti e provvedimenti attuativi in ottemperanza a quanto indicato dal Decreto legislativo 81/2008.
 
Si tratta in questo caso del parere favorevole da parte della Conferenza Stato Regioni, nella riunione del 3 marzo 2011, su due futuri decreti attuativi del Testo Unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Cioè in poche parole un decreto relativo alle modalità di effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro che stabilisce anche i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati all’effettuazione di tali verifiche.
 
Articolo 71, comma 13:
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

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Dunque l’atteso decreto che farà luce sull’applicazione agli istituti di cui sopra dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008.
 
Riportiamo anche in questo caso, per maggiore chiarezza, l’ articolo 3 comma 2 del Testo Unico.
 
Articolo 3, comma 2:
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,  degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. (…)
 
 
 
Conferenza Stato Regioni, “ Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, di cui all’articolo 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (formato PDF, 92 kB).
 
 

 
 
 


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