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Nuovo accordo stato regioni: le modifiche possibili

Nuovo accordo stato regioni: le modifiche possibili
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

28/10/2016

Nel mondo della formazione l’impatto dell’accordo del 7 luglio è stato notevole e non mancano le criticità. Quali sono? Come verranno risolte? Risponde alle nostre domande Donato Lombardi che ha coordinato il lavoro sui testi dell’accordo approvato.


Bologna, 28 Ott – Come annunciato in un precedente articolo, che ha messo in evidenza il lavoro giornalistico svolto da PuntoSicuro ad Ambiente Lavoro 2016 (19 - 21 ottobre, Bologna), cominciamo a presentare le molte interviste realizzate durante la manifestazione.

 

E sicuramente non possiamo che partire dall’intervista che entra nel merito della formazione alla sicurezza e delle novità normative dettate dal nuovo “Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.  Accordo, approvato il 7 luglio, che non revisiona solo il precedente accordo del 2006, ma che contiene anche sensibili modifiche alla formazione di quasi tutti gli “attori” che hanno ruoli, a partire dai lavoratori, in materia di sicurezza.

 

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Come i nostri lettori sapranno, l’atteso Accordo del 7 luglio 2016 – che è arrivato con estremo ritardo alla revisione del precedente Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, non ha avuto una vita facile. Per circa tre anni ci ha lavorato un gruppo di lavoro del Coordinamento tecnico delle Regioni e la bozza di Accordo ha avuto interruzioni (ad esempio a causa del tuttora mancante decreto sui settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali), compromessi da raggiungere, ripartenze improvvise, …

Alla fine il testo finale è arrivato in porto il 7 luglio scorso, ma non senza errori, criticità e dubbi che sono arrivati da operatori, enti e associazioni…

Criticità che potrebbero essere risolte a breve (ma la brevità sappiamo essere per questi passaggi normativi più una speranza che un’effettiva possibilità) con un qualche “chiarimento” ufficiale.

 

Con che forma usciranno i chiarimenti? Quando? Quali i punti più critici? Quali sono gli aspetti da chiarire e gli errori da correggere?

 

Abbiamo rivolto invece le nostre domande ad una delle persone, presenti a Bologna per relazionare a convegni su questo tema, che hanno lavorato e stanno lavorando per trovare delle soluzioni e delle rispose alle critiche: Donato Lombardi, uno dei coordinatori del gruppo del Coordinamento tecnico delle Regioni che ha lavorato al testo dell’Accordo del 7 luglio.

 

Donato Lombardi ha ammesso che “negli incontri che sono stati fatti dai vari funzionari e colleghi sui territori, sono emerse criticità e dubbi” e lo strumento correttivo potrebbe essere “un documento di pari valore, quindi uno stesso Accordo Stato-Regioni”.

 

E ci ha aiutato, tra i primi, a conoscere quali sono i punti che un eventuale correttivo tratterà e quali sono gli aspetti che hanno necessità di chiarimenti: dai problemi della decorrenza dell’aggiornamento di RSPP/ASPP agli errori materiali relativi al nuovo allegato II in materia di formazione in modalità e-learning, dalle modifiche in merito ai soggetti organizzatori alle modalità per fare corsi, ancora per un anno, conformi al vecchio accordo del 2006.

 

Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di ascoltare integralmente l’intervista (in questo caso si tratta di una intervista audio) e/o di leggerne una parziale trascrizione.

 

 

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

Veniamo all’Accordo Stato Regioni del 7 luglio, un accordo che non revisiona solo il precedente Accordo del 2006 in materia di formazione di RSPP/ASPP. Qualcuno lo ha accolto positivamente, qualcuno meno e sono state sollevate diverse criticità. Lei cosa ne pensa? Qual è stato l’impatto dell’accordo sugli operatori? E come pensa si potrà rispondere alle critiche e ai quesiti?

 

Donato Lombardi: “Ovviamente l’Accordo del 7 luglio 2016, come noto, non ha riguardato solamente la revisione del percorso RSPP/ASPP, ma – proprio per la scelta delle Regioni e del Ministero – è andato anche a incidere sugli altri atti che regolamentano in qualche maniera la formazione; in particolare incide sugli Accordi del 2011 - per i lavoratori, dirigenti e preposti e per il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione – ma anche sul decreto del formatore del 6 marzo 2013. La logica di questo ambito ulteriore dell’accordo era quello di uniformare quanto più possibile i requisiti, come già detto in precedenti interviste, dei vari corsi di formazione. Una terza parte (…) riguarda invece l’applicazione dei crediti previsti nel decreto del Fare del 2013 con una serie di tabelle dove c’è l’equivalenza tra i corsi.

Evidentemente l’impatto è stato notevole sia per la formazione RSPP/ASPP sia per quella dei lavoratori. E quindi in questi mesi di entrata in vigore dell’accordo, entrata in vigore che ricordiamo essere il 4 settembre 2016, (…) negli incontri che sono stati fatti dai vari funzionari e colleghi sui territori, sono emerse criticità e dubbi da chi dovrebbe applicare in maniera corretta l’accordo”.

 

Diamo ora qualche indicazione su alcuni aspetti critici rilevati, sulle criticità, cercando di indicare, laddove ci sono già, anche delle soluzioni…

 

DL: “Naturalmente dubbi e criticità nascevano anche da diverse interpretazioni che ciascuna parte in causa provava a dare rispetto alle disposizioni dell’accordo.

Vediamo le criticità maggiori.

Ad esempio sono date dalla decorrenza dell’aggiornamento di RSPP/ASPP e tra l’altro sugli aggiornamenti e in generale è uscita una previsione (…) secondo la quale nel corso abilitante - sia esso il corso carrellisti, sia il percorso per addetti e responsabili, sia anche il corso per coordinatore -  anche in mancanza di aggiornamento triennale o quinquennale (a seconda delle normative) non viene meno il percorso iniziale, ma deve essere sanato il debito formativo di aggiornamento ripristinando poi la funzione.

Un altro aspetto critico è legato all’applicazione del nuovo allegato II, quello relativo all’e-learning. Quindi come questo allegato si debba applicare nei precedenti accordi… Perché tra l’altro c’è un errore materiale nell’accordo del 7 luglio”…

 

Quale sarebbe l’errore?

 

DL: “L’errore fondamentalmente sta nel fatto che il nuovo allegato II fa riferimento solo all’accordo dell’articolo 37 (formazione lavoratori, dirigenti e preposti). Non viene modificato in maniera esplicita anche l’allegato I dell’accordo ex articolo 34… (…)”

 

(…)

 

Cosa si farà per rispondere a queste e ad altre criticità? Ci sarà un nuovo provvedimento? Un decreto? Un accordo? Una circolare? E con che tempi?

 

DL: “Intanto va sottolineato che nelle norme transitorie è indicato che l’Accordo del 2006 relativamente alla formazione di RSPP/ASPP può essere ancora applicato per un anno dall’entrata in vigore del nuovo accordo, per la formazione già programmata e da realizzare in questo anno.

 

Veniamo allo strumento da utilizzare per un’eventuale integrazione/modifica, perché pare che su questo passaggio il Ministero voglia procedere…

Ci sono stati informalmente dei contatti, ma ancora ufficialmente non c’è stata una richiesta in tal senso, per procedere ad un correttivo, ad un integrativo dei vari punti…

 

E mi pare si stia parlando di un nuovo Accordo Stato-Regioni…

 

DL: “Sostanzialmente un provvedimento che giustificherebbe modifiche e integrazioni ad uno stesso accordo sarebbe un documento di pari valore, quindi uno stesso Accordo Stato-Regioni.

E chiaramente questo richiede dei tempi tecnici e passaggi poi politici più impegnativi, anche se, a dir la verità, poi i punti sui quali intervenire non sono moltissimi e sono molto tecnici, concentrati…”.

 

Cioè non sono dirimenti, non sono fondamentali, non vengono intaccati i principi dell’Accordo del 7 Luglio…

 

DL: “Sì, non sono dirimenti (…). Alcuni correttivi possono intervenire, ad esempio, dando indicazioni su un periodo transitorio per completare l’aggiornamento.

Come sapete con il nuovo accordo viene modificato il calcolo dell’aggiornamento per RSPP/ASPP: non più i quinquenni fissi legati alla scadenza originaria data dalla frequenza del modulo B o dal conseguimento della laurea. Dopo il primo quinquennio viene chiesto ai professionisti di avere alle spalle sempre un monte ore (…). L’accordo dice che in ogni istante RSPP e ASPP devono avere alle spalle il monte ore relativo, di 20 o 40 ore. E con che criterio calcolare esattamente il monte ore?

In questo momento c’è un’indicazione che è quella del giorno e del mese a ritroso per cinque anni, ma evidentemente questo spiazza molti che hanno fatto una formazione molti anni fa e si troveranno magari fra sei mesi ad avere un mancato aggiornamento. Quindi ci potrebbe essere un periodo transitorio su questo aspetto.

E poi si potrebbe intervenire sulla modifica delle indicazioni che riguardano l’allegato II.

Faccio un esempio.

Nell’allegato II si fa riferimento ai soggetti formatori, quelli che possono erogare la formazione per RSPP, ma sappiamo benissimo che l’Accordo del 2011 ex art. 37 non prevede il ricorso a soggetti formatori particolari, ma solo a docenti che abbiamo i requisiti del 6 marzo 2013…

Quindi c’è da fare qualche correzione, che potrebbe anche essere solo un semplice chiarimento…”.

 

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.


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Rispondi Autore: Emiliano Maronati - likes: 0
05/11/2016 (08:53:14)
La montagna ha partorito un topolino....... Diversamente abile.

Nel 2015 Gli infortuni mortali “accertati” sono stati 694. Delle 1.246 denunce di infortunio con esito mortale (erano 1.152 nel 2014), gli infortuni accertati “sul lavoro” sono stati 694 (di cui 382, il 55%, “fuori dell’azienda”)

Malattie professionali: le denunce sono state 59mila. Si conferma l’andamento crescente nella serie storica del numero delle malattie professionali. Le denunce di malattia sono state circa 59mila (circa mille e 500 in più rispetto al 2014), con un aumento di circa il 24% rispetto al 2011
Rispondi Autore: Giuseppe Zerruso - likes: 0
30/06/2017 (19:56:21)
Salve, avrei necessità di un chiarimento.
Sono RSPP, secondo il vecchio Accordo Stato Regioni, nei macro settori 3, 4, e 6 ed in regola con gli aggiornamenti. Se volessi prendere l'incarico come RSPP in una azienda del settore Ristorazione (ex macrosettore 9) alla luce del nuovo Accordo posso farlo?
Ringrazio chi mi aiuterà a capire.
Giuseppe Zerruso

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