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Le criticità della formazione: la carenza dei controlli sull’efficacia
Milano, Gen – Riprendiamo a parlare di formazione alla sicurezza con riferimento non solo alle criticità, alle carenze e alle “deviazioni” del “mercato della sicurezza”, ma anche alle proposte che la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ha fatto in un documento dal titolo “ La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: problematiche applicative e proposte”.
A questo documento, già presentato dal nostro giornale, è dedicata l’intervista di PuntoSicuro a Giancarlo Bianchi (Presidente della Consulta CIIP e dell’associazione AIAS), Norberto Canciani (Vice Presidente di CIIP e Segretario dell’associazione Ambiente e Lavoro) e Arnaldo Zaffanella (Vice Presidente di AIAS e coordinatore del gruppo di lavoro della CIIP sulla formazione).
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La lunga intervista, quasi un breve convegno, è stata suddivisa in tre parti.
Nella prima parte, già pubblicata nell’articolo “ Il discount della formazione e l’assenza di efficacia e qualità”, ci si è soffermati specialmente sulla situazione del “mercato della sicurezza” in Italia, sulla carenza dei controlli in materia di formazione alla sicurezza, sulle responsabilità delle aziende e sulla normativa tecnica.
Invece la seconda parte che presentiamo oggi entra nel merito delle proposte del documento.
Presentiamo le domande che abbiamo rivolto ai tre esponenti...
Le prime proposte riguardano l’individuazione dei soggetti autorizzati ad erogare formazione alla sicurezza.
Queste le proposte CIIP:
- individuazione di soggetti autorizzati “ex lege” solamente tra enti, istituzioni o strutture private che svolgono attività di formazione in modo istituzionale (Regioni/ASL, INAIL, Università, Scuole Superiori di Formazione, ecc.), dotati di specifica conoscenza e competenza nel settore;
- tutti gli altri soggetti che svolgono attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia autonomamente che in collaborazione con soggetti legittimati, devono dimostrare/certificare la competenza (accreditamento regionale con certificazione competenze e/o sistema di gestione, secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi);
- tutti i soggetti accreditati/certificati possono operare sull’intero territorio nazionale (riconoscimento reciproco accreditamenti regionali).
Come dovrebbe funzionare l’accreditamento secondo la CIIP? Ci potrebbero essere variazioni riguardo al tema dell’accreditamento regionale con la probabile futura approvazione della riforma costituzionale che riporta le competenze in materia di sicurezza sul lavoro allo Stato?
Un’altra proposta chiede di programmare un Piano Nazionale dei Controlli (per gli organismi di vigilanza ASL) mirato alla “formazione efficace” con controlli sistematici nelle aziende e presso i soggetti formatori accreditati/certificati e la definizione di metodi per la verifica dell’efficacia della “funzione educativa” della formazione erogata.
Ci sono esperienze di controlli di questo tipo? Come avvengono i controlli da parte degli organi di vigilanza? Cosa viene controllato riguardo alla formazione?
Dopo aver affrontato anche il tema dell’istituzione del libretto formativo individuale elettronico, le proposte CIIP chiedono un protocollo di verifica sulla efficacia della formazione e-learning e l’avvio di controlli sull’erogazione di questi percorsi formativi.
Anche perché, come ricorda Norberto Canciani, “l’e-learning è uno strumento che, se realizzato come previsto dalla normativa e secondo quanto indica la letteratura in materia, può essere efficace, ma al momento la sensazione è che ci sia un largo uso di strumenti che poco assomigliano a veri e-learning e non hanno nessuna efficacia dal punto di vista formativo”.
Se l’efficacia formativa non è legata alla modalità formativa, ma alla qualità della formazione erogata, che strumenti ha il datore di lavoro per conoscere questa qualità prima di scegliere la formazione da erogare? Quali controlli dovrebbero essere messi in atto per verificare l’efficacia della formazione?
L’ultimo tema di questa seconda parte dell’intervista, riguarda invece i crediti formativi...
Qual è l’opinione della CIIP? E quali sono stati negli i risultati della campagna CIIP contro l’uso indiscriminato di rilascio di crediti formativi negli eventi non formativi?
Ricordiamo che la terza parte dell’intervista, che affronterà nel dettaglio il tema degli indicatori di performance e della qualifica dei formatori, sarà pubblicata nei prossimi giorni.
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visionare integralmente la seconda parte dell’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Parliamo delle proposte, della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, in materia di formazione. Le prime proposte riguardano l’individuazione dei soggetti autorizzati ex lege ad erogare la formazione e la possibilità di certificazione/validazione di altri soggetti...
Norberto Canciani: Per legge, per una serie di percorsi legislativi degli anni passati, sono individuati, come soggetti autorizzati ad erogare la formazione, soggetti istituzionali quali le Regioni, le Asl, le Università, l’Inail, i Vigili del Fuoco, ...
Oltre a questi soggetti istituzionali sono individuate anche le associazioni datoriali e sindacali. Per la verità in origine, già con riferimento al D.Lgs. 626/94, venivano individuati questi soggetti in quanto componenti di quelli che erano gli organismi che avevano la funzione specifica della formazione, gli organismi paritetici. Soggetti che, come individuati dalla norma di allora, erano costituiti attraverso la pariteticità dell’associazione datoriale e sindacale ed erano costituiti proprio per fare formazione con organizzazione, competenze e abilità adeguate.
Questo passaggio negli anni si è un po’ perso. Così invece di parlare di organismi paritetici si è cominciato a parlare di organismi paritetici e enti bilaterali, confondendo così ruoli anche diversi. Fino ad arrivare a consentire a soggetti datoriali e sindacali di poter erogare la formazione. Nessuno mette in discussione questa scelta, ma il vero è problema è che se questi soggetti non ne hanno la capacità succede quanto già raccontato (nella prima parte dell’intervista, con riferimento alle deleghe date per la formazione ad altri soggetti formativi più o meno abilitati e competenti, ndr).
La proposta CIIP dice: evitiamo di consentire a tutti di erogare formazione, a parte i soggetti istituzionali che lo fanno già per definizione e per competenze (vedi, ad esempio, le Università).
Questi sono gli unici legittimati: tutti gli altri soggetti che non hanno nella loro mission l’erogazione della formazione, per poterlo fare devono essere in qualche modo validati attraverso procedure. Le procedure attualmente vigenti sono essenzialmente le procedure dell’accreditamento regionale. Noi abbiamo proposto qualcosa di più: che si arrivi ad una certificazione che abbia anche una valenza internazionale.
E che abbia anche una valenza nazionale, perché ancora oggi l’accreditamento è regionale. Quindi un soggetto che è accreditato a svolgere formazione in una regione non può andare a farla nelle altre. O meglio, per svolgere formazione nelle altre regioni, deve farsi accreditare di volta in volta nelle diverse regioni.
Questo è un meccanismo molto farraginoso che porta a diverse distorsioni (vedi la prima parte dell’intervista, ndr).
Per cui è opportuno semplificare lasciando la legittimazione soltanto ai soggetti istituzionalmente legittimati e prevedendo una procedura di “autorizzazione” per i soggetti che vogliono erogare formazione, una autorizzazione che abbia una valenza più ampia, per lo meno sull’intero territorio nazionale...
Ci potrebbero essere variazioni riguardo al tema dell’accreditamento regionale con la probabile futura approvazione della riforma costituzionale che riporta le competenze in materia di sicurezza sul lavoro allo Stato?
Norberto Canciani: (...) In realtà la formazione professionale rimane di competenza regionale. Bisogna capire se ci sarà una ridefinizione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. È una formazione specifica e particolare che sfugge alla legislazione delle competenza regionale in materia di formazione professionale? Oppure no?
La complessità della questione è data dal fatto che noi parliamo di due piani di formazione diversi. Un conto è la formazione che la normativa prevede di base e specifica per tutti i lavoratori, un conto è la formazione professionale che deve essere erogata agli specialisti, pensiamo ad esempio ai corsi di formazione per gli RSPP. E’ chiaro che qui parliamo di un livello di formazione più elevata. Pensare che questo tipo di formazione sfugga al controllo regionale è al momento non così scontato.
E’ dunque possibile che permanga ancora una competenza regionale in tal senso anche a modifica legislativa avvenuta....
Giancarlo Bianchi: (...) Ricordo inoltre che a partire dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dal decreto legislativo 13/2013, (...)per la prima volta si parla di conoscenze, abilità e competenze professionali. E quindi si identifica con precisione, a seconda della professione, quali sono le differenze di conoscenze, abilità e competenze. Quindi ci sono strumenti, unificati a livello europeo, che per la prima volta permettono di fare una formazione (...) unificata a livello italiano e che può permettere (...) ai professionisti di andare nei 28 paesi dell’Unione Europea... Il processo è un processo molto articolato che esige diverse soluzioni di carattere legislativo generale, ma anche di applicazione puntuale e concreta delle due normative... (...)
In un’altra vostra proposta richiedete un Piano Nazionale dei Controlli mirato alla “formazione efficace”... Ci sono esperienze di controlli di questo tipo? Come avvengono questi controlli?
Norberto Canciani: (...) Come avviene? Per esperienza passata ci sono controlli che passano da momenti formali, ad esempio verificare la coincidenza della data in cui è stata erogata la formazione con l’effettività della formazione, attraverso controlli incrociati su badge di timbratura,... Poi vengono acquisiti i fascicoli formativi che ogni soggetto formatore deve avere, in cui deve esserci l’analisi dei bisogni formativi... Tutte cose peraltro scritti nell’Accordo Stato-Regioni... (...)
Dopo di che spesso si entra nel merito dell’efficacia della formazione andando a vedere i comportamenti reali di chi sta lavorando... E’ chiaro che si entra in un aspetto molto delicato. Ci possono certo essere a volte comportamenti incongruenti rispetto anche ad una formazione efficace, ma se la totalità dei lavoratori si comporta non coerentemente con la formazione erogata, questo è un problema diverso...
Su questi aspetti sono state fatte delle sperimentazioni, sono in corso di elaborazione dei modelli, per vedere, acquisire indicazioni sull’efficacia della formazione.
Negli ultimi tempi questi controlli degli organi di vigilanza aumentano, sicuramente in occasione degli incidenti. E, posso dire, per mia esperienza passata, che quando ci sono infortuni nella quasi totalità dei casi viene contestata tra le cause una carente, una mancata formazione. E pure in presenza di attestati...
(...)
Se l’efficacia formativa non è legata alla modalità formativa, ma alla qualità della formazione erogata, che strumenti ha il datore di lavoro per comprendere, conoscere questa qualità prima di scegliere che formazione erogare ai propri lavoratori? Quali controlli dovrebbero essere messi in atto per verificare l’efficacia della formazione?
Arnaldo Zaffanella: (...) Io ho avuto modo di vedere, essendo un centro convenzionato con strutture straniere per fare formazione, che in questi paesi, contrariamente a noi, l’elemento fondamentale è il controllo finale, l’esame di merito. Bisogna andare a vedere che cosa il lavoratore ha imparato. Si pensi che in molti centri di formazione stranieri addirittura viene allontanato il docente e l’esame viene fatto da una commissione indipendente. (...)
Questo è un elemento critico che si voleva sottolineare... (...)
Questo vale per l’e-learning e vale anche per gli altri modelli di formazione. Bisogna fare in modo tale di avere la certezza che questo addestramento (...) raggiunga l’obiettivo...
(...)
Arriviamo poi a parlare di crediti formativi...
Giancarlo Bianchi: Pavanello aveva messo in evidenza come il rilascio di crediti formativi privi di valore svilisse la formazione efficace.
E anche noi abbiamo ripreso un indirizzo condiviso nella CIIP con Pavanello e lo stiamo portando avanti. Lo portiamo avanti nell’ambito delle strutture formative che ci seguono rispettando i criteri legali relativi al rilascio di crediti. Quindi distinguiamo fra i corsi e la partecipazione a convegni: i convegni non possono essere visti come strumento normale di superamento di una formazione efficace di un professionista. Perché se no sviliamo il concetto di formazione. Un convegno prevalentemente è qualcosa in cui si dà una informazione, mentre un corso è invece qualcosa che porta ad un cambiamento comportamentale e di conoscenze.
(...)
CIIP, “ La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: problematiche applicative e proposte”, 10 dicembre 2015 (formato PDF, 160 kB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: paolo zani - likes: 0 | 21/01/2016 (08:36:33) |
concordo sulla necessità di attivare/garantire efficaci percorsi di controllo dell'efficacia dei percorsi formativi fruiti dai discenti, ma quando parliamo della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza resta un problema fondamentale quello di evitare di incastrare in modo rigido la formazione nel controllo di una serie di aspetti formali che prescindono dall'esigenza di dare in tempi rapidi e stretti contenuti formativi al lavoratore esposto a specifico fattore di rischio anche attarverso l'impiego di figure/formatori che hanno il compito di trasferire prassi e modalità di lavoro sicure (best practice ad es.). Ciò nonostante questi momenti formativi devono essere valorizzati e documentati, ma evitando la lungaggine di un controllo di requisti esterni puramente formali. Lavoro in sanità, quando nel 2013 abbiamo avuto l'emergenza ebola in tempi stretti abbiamo dovuto implementare procedure, introdurre DPI e DPC specifici e addestrare tramite personale che non aveva ad es. i requisti dettati dall'accordo stato regioni in materia di formazione su salute e sicurezza - qualcuno osa obiettarmi che la formazione erogata da infettivologi inseriti nel circuito internazionale o infermieri che da anni lavorano nel campo delle malattie infettive non ha valore solo perché non formalmente non aveva tutti i bollini previsti dalle norme? e forse qualcuno osa pensare che quella formazione erogata non valga nulla ai fini della sicurezza, soprattutto se gli stessi soggetti formati dovessero essere trasferiti in altra azienda sanitaria? Prima di tutto la sostanza e il dovere/diritto di ogni DdL di giustificare le proprie scelte dei percorsi formativi determinata non dalle norme ma dalla Valutazione dei Rischi della propria azienda. Mi rendo conto che il rischio possa essere l'anarchia, ma l'esigenza sul campo, specialmente quando le strutture sono articolate e complesse e i fattori di rischio mansionale da disciplinare molteplici l'esigenza può anche essere quella di garantire un percorso formativo efficace, flessibile rispetto all'organizzazione del lavoro e nel contempo calato nel proprio contesto lavorativo. Per me l'esigenza è verificare che programmi e scelta dei docenti siano coerenti con il fattore di rischio su cui sto investendo attraverso la formazione. spesso in aziende complesse le risorse per fare una buona docenza sono interne, perché rinunciarvi se ciò può consentire di erogare contenuti veri e nel contempo ridurre i costi a carico delle aziende. L'argomento è complesso me ne rendo conto, ma resto perplesso su chi dall'esterno entra in azienda e propina pacchetti preconfezionati perfettamente in linea con le norme vigenti ma lontano anni luce dalle specificità del contesto aziendale in cui dovrebbe calarsi. |
Rispondi Autore: Clara Resconi - likes: 0 | 21/01/2016 (10:06:47) |
Io sono dell'idea che le figure della sicurezza possano essere formate dai soggetti istituzionali, ma anche da altri soggetti con esperienza in campo; la mia proposta (legislativa) sarebbe invece prevedere la verifica dell'efficacia della formazione attraverso un esame da parte di una commissione (costituita dagli Enti preposti: ASL, INAIL, VVF) con inserimento ad esempio in un elenco degli RSPP/ASPP abilitati (al pari degli esperti in prevenzione incendi presso il Ministero dell'Interno). |
Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0 | 21/01/2016 (10:32:50) |
Giusta l'idea di verifica delle capacità formative e della ricerca di una leggittimazione delle stesse purchè non sia l'occasione di farci spendere altri soldi... Oltre al corso di formazione per formatori, temo sia un altro buco nell'acqua! |
Rispondi Autore: Mauro Matteucci - likes: 0 | 21/01/2016 (11:39:46) |
Egregi colleghi, siamo certamente tutti convinti che la formazione va valutata, ma siete veramente convinti che sia efficace farlo sui fattori su esposti? (soggetti accreditati, controlli, controllori, programmi, organizzazione e contesto lavorativo, scadenze, percorsi formativi, crediti formativi). Pensate solamente al livello di corruzione a cui siamo giunti, cosa non si può comprare? Ora immaginate la formazione come un unico blocco logico, dove entrano ed escono diversi elementi. All'ingresso ci sono tutti quegli elementi che vi concorrono, mentre all'uscita c'è esattamente il risultato della formazione, ovvero gli infortuni ed i mancati infortuni. Non sarebbe meglio valutare l'efficacia della formazione, proprio dal suo unico risultato finale? Non pensate che sarebbe anche un valore più attendibile e meglio quantificabile? Un saluto a tutti. |
Rispondi Autore: giampaolo calgaro - likes: 0 | 21/01/2016 (12:23:33) |
... dispiace constatare che enti/associazioni/agenzie/gruppivari mirano ad egemonizzare la sicurezza sul lavoro ridotta a puro bussines... sempre più 'specialisti' autoreferenti invece che implimentazione della cultura NEI luoghi di lavoro... I livelli di formazione previsti per legge sono molteplici ma il principale responsabile dell'erogazione è il datore di lavoro che però delega a un ""responsabile esterno""... l'Europa ci castiga ma ce ne freghiamo e specializziamo gli specializzati che specializzano: l'importante è restringere sempre più i soggetti sul 'mercato'... intanto infortuni e morti ricrescono pur in piena crisi occupazionale... che tristezza |