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Il registro antincendio: cosa è e quali aziende devono compilarlo

Il registro antincendio: cosa è e quali aziende devono compilarlo
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

08/07/2014

Il registro antincendio è obbligatorio? Come deve essere? Quali aziende sono tenute a compilarlo? Che novità ha portato la norma UNI 9994-1:2013? Quale sarà il futuro? PuntoSicuro intervista Dario Domenighini, esperto di formazione antincendio.

 
Breno (BS), 8 Lug – PuntoSicuro qualche giorno ha dato puntuale informazione sul futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi che ha tra i suoi obiettivi anche la semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi.
 
In attesa del testo definitivo è importante tuttavia, per un giornale come il nostro, cercare di districare alcuni nodi, di dare risposta ad alcuni dubbi relativi al tema della prevenzione incendi, ad esempio in merito al registro antincendio.
 
E sufficiente fare una breve ricerca in rete per comprendere che su questo registro non c’è chiarezza. Ne parlava il DPR n. 37 del 12 gennaio 1998Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, poi abrogato dal DPR 1 agosto 2011, n. 151Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. E in questa abrogazione qualcuno ha letto anche la cancellazione dell’obbligatorietà del registro antincendio, visto come un doppione del Registro delle Manutenzioni. Ma in realtà è lo stesso DPR 151/2011 a parlare di un registro per l’attrezzatura antincendio all’articolo 6...
 

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E allora cosa è cambiato nella tenuta del registro antincendio? Quali aziende sono tenute ad averlo e compilarlo? Come deve essere? E cosa ha cambiato, nella tenuta del registro antincendio, la nuova norma UNI 9994-1:2013? E se ne parla nella bozza del futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi?
 
Abbiamo rivolto tutte queste domande a Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio che si occupa soprattutto, ma non solo, di formazione antincendio di sicurezza.
E ne abbiamo approfittato anche per chiedergli un suo parere sulla direzione e sugli obiettivi normativi della prevenzione incendi in Italia.
 
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di leggere l'intervista, trascritta parzialmente, o di ascoltarla integralmente.
 
 

 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
 
Riguardo al registro antincendio in questi anni si sono dette diverse cose, non sempre coerenti tra loro. Qualcuno dice che il registro è obbligatorio, qualcun altro che non lo è più. Si è parlato delle indicazioni della norma UNI 9994-1:2013 e, per finire, di un registro parla anche la bozza del futuro testo unico sulla prevenzione incendi... Facciamo un po’ di chiarezza e diciamo innanzitutto cosa è il registro antincendio.
 
Dario Domenighini: Il registro antincendio, che può essere anche chiamato registro dei controlli, non è altro che un semplice registro - non sono dei fogli volanti – dove semplicemente devono essere annotate – può essere una pagine, due pagine, tre pagine, ... - tutto ciò che un’azienda ha di antincendio. Questo deve essere verificato, controllato e, quindi, annotato. (...)
 
Lo stesso registro è stato chiamato anche registro dei controlli, registro delle manutenzioni. Sono lo stesso registro? E come deve essere il registro?
 
D.D.: È un po’ la stessa cosa. (...) Viene chiamato in più modi. Anche solo Registro, perché ad esempio nell’ultima normativa UNI 9994, che riguarda in modo particolare le attrezzature antincendio, le attrezzature portatili e estintori d’incendio, viene addirittura chiamato molto semplicemente “Registro”.
 
E il registro deve essere una cosa semplice: la semplicità può essere applicata alla piccola azienda, alla piccola attività, e poi anche alla grande attività. Dove poi dietro al registro delle grande attività ci sarà anche il piano di manutenzione (...). Può essere un quaderno, un’agenda, un registro appositamente fatto in alcuni casi, come abbiamo fatto noi, dove su una pagina c’è tutto. Poi chiaramente all’interno un’azienda ci può mettere le sue “bollettine tecniche” oppure può farsi il suo “piano di manutenzione”, che può essere anche in formato elettronico (...).
 
C’è stata una qualche abrogazione di tale registro? E la sua tenuta è obbligatoria per tutte le aziende?
D.D.: Bisogna dire una cosa. C’è stato ad un certo punto qualche anno fa – per quanto riguardo lo slogan “meno carte e più sicurezza” (...) – qualcuno che aveva ventilato l’abolizione del registro. Però in pratica abolire il registro non fa altro che complicare le varie attività. Anche perché se non ci fosse il registro dei controlli e nessuno l’avesse nominato, ad un certo punto nella prevenzione incendi quando un professionista deve certificare o meglio ancora asseverare la prevenzione incendi non fa altro che chiedere dei requisiti e questi requisiti - soprattutto e anche per la manutenzione e mantenimento degli impianto e dell’attrezzatura antincendio - devono comunque essere annotati. Stiamo parlando di asseverazione, che non è la certificazione, è un qualche cosa in più che il responsabile deve comunque documentare.
 
Il fatto che qualcuno abbia parlato (di abrogazione, ndr) può aver creato qualche piccola perplessità. Diciamo piccola perché chi è nel campo sa che anche il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008, ndr) all’articolo 30 (Modelli di Organizzazione e di gestione) indica che tutto deve essere molto chiaro, e deve essere organizzato tutto il sistema di sicurezza; chiaramente in questo rientra il discorso del registro e della persona responsabile.
In modo particolare il tema viene richiamato nell’ultima normativa tecnica (UNI 9994, ndr) che è uscita nel 2013 e che riguarda le attrezzature antincendio portatili e estintore, che - riguardo al registro antincendio – indica che la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro firmato. In questo modo viene fatta chiarezza su tutto. Questa norma UNI ci dice che il registro deve essere sempre presente presso l’attività e tenuto a disposizione delle autorità competenti. (...) Questo registro, che deve essere mantenuto sempre a disposizione, viene indicato anche per quanto riguarda le piccole attività non solo quelle che sono soggette alla prevenzione incendi. In quanto il registro deve essere tenuto oltre che per le autorità competenti, anche per il manutentore. Quindi se uno ha uno o due estintori dovrebbe annotarli sul registro perché il manutentore che arriva – e che magari è una persona nuova perché è stata cambiata l’attività – deve sapere cosa deve andare a fare, dove deve fare manutenzione e quali sono le apparecchiature. Non fa altro che leggerle sul registro antincendio.
 
Comunque al di là della norma UNI 9994-1:2013, era già l’articolo 6 del DPR 151/2011 a parlare del registro...
 
D.D.: Sì era molto chiaro. Il DPR 151 diceva molto chiaramente che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione devono essere annotate in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. E tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. È sempre tutto incatenato e richiamato, Non ci possono essere discussioni. Anche perché comunque il registro diventa un promemoria di ciò che è stato fatto riguardo alla manutenzione sulle attrezzature.
 
Torniamo sul tema sul campo di applicazione e ribadiamo quanto già espresso. Il registro vale per tutte le aziende o solo per le aziende che rientrano nelle categoria di rischio A, B e C?
 
D.D.: In modo particolare per quelle. E qui non ci sono dubbi. Poi di fatto poiché tutte le attività, anche le più piccole, hanno un minimo di attrezzature antincendio - chi non ha un estintore in azienda? - ecco che (l’uso del registro, ndr) viene richiamato.
 
Arriviamo alla bozza del futuro Testo Unico per la prevenzione incendi...
 
D.D.: Nelle bozze della nuova norma di prevenzione incendi mi sembra che si chiarisca il tutto. Intanto viene proprio indicato il registro nel punto 9.6.2. come “Registro dei controlli” e inserisce qualcosa in più.
Si dice che “nelle attività dove previsto dalle soluzioni conformi, il responsabile dell'attività deve predisporre un registro dei controlli periodici, dove siano annotati: i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi,attrezzature e le altre misure antincendio adottate”. Inoltre devono essere annotate “le attività di informazione, formazione ed addestramento” e tra l’altro si aggiungono anche “le prove di evacuazione”.
E “tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di controllo”. E qui di fatto si richiama ancora l’articolo 46 (Prevenzione incendi) del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008, ndr) (...).
 
Per concludere, cosa ne pensa della bozza del testo della nuova normativa sulla prevenzione incendi?
 
D.D.: La trovo molto interessante, anche perché di fatto il professionista di fronte ad una deroga ha la possibilità di applicare qualcosa di conforme. Bisognerà aspettare perché è ancora incompleta su alcuni punti... Per certi aspetti è molto semplice (...) e va a chiarire molti aspetti (...).
 
 
 
 



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Rispondi Autore: ANTONIO FLORIANI - likes: 0
08/07/2014 (09:07:14)
tutte disquisizioni inutili. Il d.lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro ad eseguire regolare manutenzione su tute le attrezzature presenti in azienda e se uno conosce la definizione di attrezzature sa che vengono compresi tutti i presidi antincendio. quindi basta burocrazia inutile! da che mondo è mondo ogni azienda ha un contratto con una o più ditte ditta esterne che eseguono ogni sei mesi controlli sui presidi antincendio.
Ad ogni controllo segue un rapportino di lavoro. Archiviate i rapportini su un dox e chiamatelo genericamente registro delle manutenzioni delle attrezzature. Se ci volete fare una sezione dedicata ai presidi antincendio fatela. ma basta basta ..... ricopiare su registri come gli scribani del medioevo!
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
08/07/2014 (09:09:36)
Vediamo di essere precisi.
L'art. 6 del 151 dice CHIARAMENTE che l'obbligo del registro vale SOLO per le attività "non soggette alla disciplina
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"!
Per le attività in 81 vale (già)l'art. 71.
Rispondi Autore: harleysta - likes: 0
08/07/2014 (09:45:49)
...eppoi parlano di semplificazione, diciamo che devono dar da mangiare ai professionisti; in compenso si trovano estintori, naspi, ecc. revisionati solo sulla carta...
Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0
08/07/2014 (09:50:05)
A mio parere il problema è "in mezzo" ovvero, siamo sicuri che tutte le aziende hanno memoria esatta delle verifiche e/o interventi su macchine, attrezzature, presidi AI, ecc.? La risposta è semplicissima: NO! Allora il legislatore è "tenuto" a imporre delle regole e mi sembra che, in questo caso, dia ampia possibilità di tenere e fare un registro. Quindi ben vengano nuove norme chiare e semplici, a meno che qualcuno non supponga che è sufficiente il "malloppone o T.U." per garantire la sicurezza assoluta intesa come safety, naturalmente.
Rispondi Autore: ROBERTO TRENTA - likes: 0
08/07/2014 (11:24:38)
perfettamente daccordo con Antonio!!!
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
08/07/2014 (12:58:27)
Un conto è "potere", un altro è "dovere".
Ognuno è libero di farsi tutti i registri che vuole; ci mancherebbe!
Ma l'unico registro (in questo campo) obbligatorio è quello previsto dall'art. 71 dell'81.
Proprio per evitare duplicati, i VVV hanno abrogato il loro (registro), lasciandolo (guarda caso) per le attività non in 81.

PS E' chiaro che la mia risposta si è sovrapposta a quella di Antonio, che condivido in pieno.
Rispondi Autore: Mario - likes: 0
08/07/2014 (13:14:25)
Certo che se lo chiediamo ad un titolare di azienda antincendio che vende registri , come nel caso dell'intervistato e' molto facile vedere come faccia della norma un suo strumento di vendita. Sarebbe come chiedere ad un panettiere se mangiare il pane fa bene o male, secondo voi la risposta quale sarebbe ?
Rispondi Autore: Franco Mazzucato - likes: 0
08/07/2014 (14:52:00)
Il decreto 151/11 è molto chiaro.
Gli enti e i privati non soggetti al D.lgs. 81/2008 hanno l'obbligo di annotazione (verifiche,manutenzioni...)in un apposito registro.
Quindi i responsabili di attività "lavorative" non hanno l'obbligo di tenuta del suddetto registro.
Rispondi Autore: GG - likes: 0
09/07/2014 (12:13:50)
Siamo burocrati amanti delle montagne di carta e delle deforestazioni... ma per piacere... la sicurezza deve essere concreta e non chili di cellulosa. Antonio Floriani ha perfettamente ragione e condivido.
Saluti
GG
Rispondi Autore: Aldo Di giandomenico - likes: 0
14/07/2014 (15:12:48)
gistamente meno carte e più controlli, il Sig.Domenghini mi sembra più un forense che un esperto antincendio, a cosa serve questo registro ? solo per annotare cosa? se poi le manutenzioni non vengono effettuate ? nella Provincia di Teramo ho trovato che un manutentore di estintori vende ogni anno ad un cliente ben 4 registri antincendio, questo sì che è un bravo manutentore di solo fumo
Rispondi Autore: Io non lo so - likes: 0
18/07/2014 (08:32:46)
Sarebbe bello avere un cavolo di modello ministeriale per il registro, oltre al problema se farlo o non farlo, io ho il problema di cosa scriverci o cosa non scriverci.
Per me, la soluzione ottimale sarebbe una pagina per ogni estintore ove annotare, anche con una croce, la manutenzione effettuata.
Rispondi Autore: DANILO ZULIAN - likes: 0
18/07/2014 (09:50:08)
Buongiorno a tutti, credo che il problema del registro antincendio sia un falso problema in quanto non credo ci vogliano decreti attuativi, norme UNI/CEI per impostare un semplice documento (ricordiamoci che le cose semplici sono quelle che funzionano meglio) che riporti, chiaramente ove necessario, l'attività di controllo e manutenzione svolta, chi l'ha esercitata e la data.E' chiaro che è carta in più ma per le attività soggette a controllo antincendio rappresenta la serietà nella conduzione della stessa. Non nascondiamoci dietro ai costi perché tutto ha un costo (riporto l'esempio di una ditta alla quale ho chiesto un POS in un cantiere in qualità di CSE, ovvero il POS presentato era gravemente carente ed andava integrato (la ditta esercita da oltre 15 anni quindi deve sapere cosa deve fare): il titolare mi dice che i miei colleghi non hanno mai chiesto nulla (verosimile, purtroppo), poi passa al tema costi (ogni cantiere un pos costa). Bene, dico io, se ti presenti in cantiere con una A4 All Road nuova di zecca (valore superiore ai 50000 €) non mi parli di costi. L'hai presa a noleggio? leasing? Tua scelta. Potevi prendere un mezzo che costava meno e con la differenza ti pagavi i pos che non hai fatto in 15 anni di attività ed avanzavi pure dei soldi.Vediamo di non prenderci in giro. Tornando a noi: non occorre comprare registri preformati, quanto dice il sig. Floriani è verissimo, al massimo aggiungiamo un foglietto che riporti le scadenze delle singole attività di controllo e manutenzione, rapportini di intervento, dati di qualifica di chi ha fatto l'intervento, non occorrono tecnici della NASA per fare questo. Buo lavoro.
Rispondi Autore: andrea guerra - likes: 0
22/02/2016 (18:38:43)
Vedo tirare in ballo l'art. 71 del D. 81/08 per unto riguarda il registro dei controlli delle "attrezzature". E' il caso di andare a rivedere cosa dice testualmente l'art. 71 comma 4 lett. b) del D. 81/08 . " Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: ... siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro PER CUI LO STESSO E' PREVISTO."
Occorre chiarire quindi che il registro deve essere PREVISTO per essere istituito. E si badi bene, non è l'art. 71 che ne sancisce l'istituzione per tutte le attrezzature. A questo punto occorre fare uno sforzo in più ed andare a vedere quali disposizioni normative e per quali attrezzature è prescritto tale registro.
Per le macchine vere e proprie (che rientrano enlel attrezzature di lavoro secondo il D. 81) è la direttiva macchine che, recepita con il D. Lgs 17 del 27/01/2010, lo prevede espressamente ma solo per le APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO (punto 4.4.2).
Varie norme UNI, lo prevedono per per le attrezzature a cui si riferiscono e quindi occorre determinare, attrezzatura per attrezzature se richiesto da norme tecniche (es. UNI 9795 punto 9.1 su sistemi di rivelazione e allarme incendio " a cura dell'utente deve essere tenuto un APPOSITO REGISTRO ...").
Richiedere un registro quando non è previsto è divenire ancora più sudditi del regime burocratico che ci avviluppa in una selva di adempimenti per lo più inutili. Per le attrezzature per cui non è richiesto, è assolutamente adeguato raccogliere i rapporti di controllo/manutenzione. Se poi certi soggetti richiedono i registri dei controlli di cose assurde (mi è capitato lo abbiano richiesto per attrezzature elettriche portatili) sarà nostro impegno supportare l'azienda e farli ricredere dando dimostrazione della non esistenza della motivazione di tale richiesta.
Rispondi Autore: Davide Degrassi - likes: 0
23/02/2016 (12:57:27)
Condivido il ragionamento del Sig. Guerra, ma sulla parte antincendio mettiamoci tutti il cuore in pace: il registro è obbligatorio sempre punto.
Vediamo cosa dicono le norme:
- UNI 9994-1 "Estintori di incendio: controllo iniziale e manutenzione" punto 8.3 "Registro - La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro [...]"
- UNI EN 671-3 "Sistemi equipaggiati con tubazioni: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili" punto 7 "[...]La persona responsabile deve mantenere una registrazione permanente di ogni ispezione, controllo e collaudo."
- UNI 10779 "Reti di idranti: progettazione, installazione ed esercizio" punto 10.6 "Il responsabile del sistema deve tenere un apposito registro, costantemente aggiornato [...]"
- UNI 11473-1 "Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo: requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione" punto 7.3 "[...]Si raccomanda di porre i moduli compilati (i rapporti di intervento, ndr) in una raccolta ordinata cronologicamente, che costituisce il registro progressivo degli interventi di manutenzione realizzati [...]".
Potrei continuare, ma credo che possa bastare.

Parliamo ora di utilità del registro: il cartellino di manutenzione nel tempo può deteriorarsi, staccarsi, diventare illeggibile o semplicemente finire e quindi essere sostituito; ora se capita ciò vi sfido io a risalire a quando è stata eseguita l'ultima revisione sull'estintore e l'ultimo collaudo sulla manichetta. Il registro permette di avere sotto controllo in modo permanente tutte le manutenzione fatte a quel presidio antincendio.

Un altro discorso ancora è verificare che le manutenzioni vengano eseguite realmente secondo le norme oppure solo su carta, ma questa verifica spetta al datore di lavoro che spesso preferisce far finta di non sapere nulla perché così spende di meno...
Rispondi Autore: Giuseppe Rocca - likes: 0
26/06/2019 (13:06:48)
In questo paese è diventata una moda ormai, ordinare servizi che servono alle pubbliche amministrazioni, e presentare il conto ai soliti noti, ebbene si , il registro serve, il registro è utile, allora chi lo pensa veramente, se ne faccia carico a proprie spese e paghi anche il tempo che serve per la compilazione, non capisco perchè debba essere sempre l'utente finale ad accollarsi le spese della burocrazia italiana!!!

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