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Coordinatori: responsabilità e compiti secondo la Corte di Cassazione
Roma, 10 Gen – Più volte abbiamo scritto come la frammentazione della catena produttiva nel comparto edile, la nascita di miriadi di subappalti e la parcellizzazione dell’organizzazione aziendale siano problemi importanti che rendono il lavoro degli attori della sicurezza, ad esempio dei coordinatori di cantiere, difficile.
A questo sia aggiunge, riguardo ai coordinatori stessi, una direzione giurisprudenziale che “rischia di deresponsabilizzare il sistema delle imprese, laddove si richiede al CSE (il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ndr) un controllo continuo ed effettivo”.
Questi sono alcuni degli elementi che il Dott. Marco Masi, Coordinatore Gruppo di lavoro Sicurezza appalti ITACA e Direttore Area Ricerca – Regione Toscana, ha raccolto nella sua relazione al convegno, di presentazione del Rapporto AiFOS 2013, dal titolo “ Il coordinatore di cantiere e la sicurezza sul lavoro”; convegno che si è tenuto il 4 dicembre 2013 a Roma.
PuntoSicuro era presente al convegno e ha raccolto, in una breve intervista, il parere di Marco Masi sulla situazione dei cantieri e sul ruolo di CSP e CSE con particolare riferimento alle responsabilità e all’orientamento della Corte di Cassazione.
L’intervista parte intanto dalla funzione dell’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale ( ITACA) e arrivare a parlare del rapporto tra i coordinatori di cantiere e il mondo degli appalti.
E quale dovrebbe essere il ruolo dei Coordinatori negli appalti pubblici?
Masi sottolinea che negli appalti pubblici “il coordinatore ha un alleato strategico che è il responsabile dei lavori”.
Ma il cuore dell’intervista è relativa all’orientamento della Corte di Cassazione, che in questi anni non è stato sempre univoco, e che tuttavia in molti casi porta a sanzionare il coordinatore, in particolare quello per l’esecuzione, per inosservanze della normativa che sono in realtà – come segnala Marco Masi in un suo intervento sul n. 4 dei Quaderni della sicurezza AiFOS 2013 – “riconducibili alla sfera di responsabilità del datore di lavoro o del direttore tecnico di cantiere”.
Quali sono i compiti che la giurisprudenza assegna al CSE?
Secondo Masi “la giurisprudenza dà al CSE compiti non impropri, ma aggiuntivi e diversi – probabilmente quello che la normativa non voleva – cioè un controllo puntuale su attività proprie dell’impresa”.
E, infine, qual è la situazione della la normativa italiana? Cosa dovrebbe cambiare?
Ad esempio secondo Masi “l’articolo 90, comma 11 (del 81/2008, ndr) non è scritto benissimo.... Le direttive europee sono più chiare”.
Per approfondire tutti questi temi, invitiamo i nostri lettori a visionare integralmente l’intervista realizzata da PuntoSicuro.
Intervista e articolo a cura di Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
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Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 10/01/2014 (07:58:36) |
Sono tempi duri, meglio astenersi dall'assunzione di posizione di garanzia non garantite. L'articolo 90 comma 11 è scritto male? Un po' pochino come rilievo. Intervista sul CSP/CSE vero? Mi aggirerei verso il 91 comma 1 b-bis e comma 2-bis per finire al 92 comma d) (???) ed e) che necessita di strumenti incisivi. Il RUP nel pubblico? Non risulta dall'intervista che negli appalti pubblici non sempre c'è un RUP preparato, le opere pubbliche non sempre sono Grandi Opere (dove forse c'è un tecnico preparato) la valutazione ITP se non si conosce la valutazione del rischio è compito davvero impossibile per gran parte dei RUP. Verranno tempi migliori |
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 10/01/2014 (09:51:06) |
Vorrei ringraziare l'ing. Catanoso che seguo, perchè queste cose le annuncia( denuncia) da almeno 15 anni, per quanto ne so...Insistiamo è importante! Considerare il CSE "un controllore aggiunto" ha certamente impedito una crescita culturale(necessaria) delle imprese sull'argomento sicurezza, vista sempre più come mero adempimento e ha contribuito a mantenere ancora oggi assenti ( inconsapevoli?) i committenti che ignorano totalmente il loro carico di responsabilità e gli adempimenti obbligatori a loro riconducibili. Concordo sulla necessità di fare squadra (per il CSE è fondamentale) la nomina di un Responsabile dei Lavori "qualificato" l'abbiamo sempre considerata un'opportunità, perchè si possa garantire una guida (la 92/57 lo definisce project Supervisor) a tutto il processo costruttivo,fin dalla sua ideazione. Non dimenticherei neppure la figura del Direttore dei Lavori, che se collaborativo con il CSE insieme possono maggiormente garantire nel tempo un buon livello di sicurezza nel cantiere. |
Rispondi Autore: Fabio Grandini - likes: 0 | 11/01/2014 (13:32:20) |
In quest'Italia che va a rotoli credo senza più riprensa, salvo "svolte drammatiche", la tendenza ormai dell'apparato Pubblico è quella di DERESPONSABILIZZARSI SEMPRE PIU' e ad Ogni costo, a DISCAPITO del privato, che sia semplice cittadino, oppure un professionista (vedere pratiche antincendio)od infine .... il MALCAPITATO COORDINATORE per la SICUREZZA... come mai li (ci) chiamino ancora coordinatori nessuno lo sa, perché SECONDO GLI ILLUSTRI SAPIENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NOI COORDINATORI DOVREMMO ESSERE sempre più, PIUTTOSTO I PALADINI DELLA SICUREZZA. Beh potrebbe anche essere un impegno da poter prendere, ma tutto si risolve sempre con la stessa domanda: quanto dovrebbe costare l'incarico di "Coordinatore" ad un committente, comprendendo un pasto caldo ogni giorno (compresa la Domenica nella quale il pensionato o il committente potrebbero rischiare la vita in cantiere!!)ed una brandina all'interno della baracca di cantiere per tutta la durata dei lavori ????. A questo punto non rimane altro da fare per noi coordinatori che affidarci più ad una "protezione dall'Alto", più in alto di Organi terreni: vedrete che tutto andrà benino..... ammesso che non ci sia alcun problema in cantiere, che si tratti di una visita OOControllo che può in qualsiasi maniera incastrare anche il più perfetto e presente dei coordinatori (per come sono scritte le norme) o, peggio ancora ovviamente, che si tratti di un infortunio. In questi casi citati, mi dica qualcuno se, qualora Magistratura od altri organi giudicanti VOLESSERO incolpare qualcono gisutamente o meno (tanto per dare esempi eclatanti oppure per puntare il dito sempre sulle solite persone, cosi non si sbaglia mai)NON lo possano fare !. Buon lavoro a tutti .... fin che ce ne sarà ! e soprattutto BUONA FORTUNA ai colleghi coordinatori. |
Rispondi Autore: carmelo catanoo - likes: 0 | 17/12/2014 (22:36:47) |
Qui ci sono delle sentenze di assoluzione del CSE: Tribunale di Milano, Sez. 6, 24 settembre 2014, n. 7017 - Cantiere su sede ferroviaria e investimento di un lavoratore: assoluzione del CSP/CSE. Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089 - Infortunio sul lavoro per caduta da un camion durante lo scarico di materiale: assoluzione del CSE Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102 - Infortunio sul lavoro e assoluzione del CSE Tribunale di Como, Sez. pen., 26 febbraio 2014, n. 270 - Assoluzione del Coordinatore per l'esecuzione Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, 23 gennaio 2014, n. 27 - Caduta dal ponteggio: assoluzione del coordinatore per la sicurezza Tribunale di Bologna, Ufficio del GIP, 20 aprile 2012, Archiviazione p.p. a carico di un CSE Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129 - Infortunio e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151 - Caduta dall'alto e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione Per chi volesse leggere integralmente le sentenze basta digitare su un qualunque motore di ricerca gli estremi delle stesse. |