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Interpello 3/2026: chiarimenti su videoterminalisti e luoghi di lavoro
Roma, 7 Ott – Sono stati tanti, in questi anni, i temi trattati e le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Commissione che risponde, secondo l’articolo 12, ai ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro’ e fornisce risposte che ‘costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza’.
Un recente interpello affronta un tema nuovo e offre chiarimenti sull’applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ai lavoratori videoterminalisti, il cui numero è cresciuto negli ultimi anni per effetto dell’ evoluzione digitale e dei mutamenti organizzativi.
Prima di esaminare il nuovo interpello, ricordiamo che il Testo Unico dedica ai videoterminalisti e alle attrezzature munite di videoterminale l’intero Titolo VII.
Come evidenzia lo stesso interpello, il Titolo VII, intitolato “Attrezzature munite di videoterminali”, contiene indicazioni su:
- Capo I “Disposizioni generali” (articoli 172 e 173),
- Capo II “Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” (articoli 174, 175, 176 e 177)
- Capo III “Sanzioni” (articoli 178 e 179). L’ultimo articolo è stato abrogato dall’art. 96 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Nel presentare il nuovo interpello 3/2026 l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- L’interpello 3/2026 e il quesito della USB Lavoro Privato
- L’interpello 3/2026 e le premesse della Commissione
- L’interpello 3/2026 e la risposta della Commissione Interpelli
L’interpello 3/2026 e il quesito della USB Lavoro Privato
Presentiamo dunque il nuovo Interpello n. 3/2026 che, pubblicato l’1 ottobre 2026, ha per oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’‘Applicazione della normativa in materia di videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli agenti di stazione ANM METROPOLITANA DI NAPOLI.’ Seduta della Commissione del 24 settembre 2026”.
A inviare il quesito alla Commissione Interpelli è stato l’ USB Lavoro Privato (Unione sindacale di base) che ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:
- ‘se gli agenti di stazione, svolgendo tali mansioni, possano essere qualificati come “videoterminalisti” ai sensi dell’art. 173 D.Lgs. 81/2008 e, in tal caso, se la relativa disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere applicata loro, comprese le previsioni riguardanti i rischi derivanti dall’uso prolungato di videoterminali, le pause obbligatorie, le visite mediche’;
- ‘se agli Agenti di Stazione che operano all’interno dei Banchi Agenti presenti nei mezzanini delle stazioni debba essere applicata la normativa di riferimento D.Lgs. 81/08 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, con particolare riferimento ai limiti di altezza dei locali, normalmente di 3 metri, cubatura di 10mc/lavoratore e superficie di 2,00 mq/lavoratore’
E, ‘di contro’, si chiede ‘di evidenziare quale sia l’altezza ritenuta “accettabile” dalla Commissione per i locali ad essi destinati secondo la particolarità del lavoro svolto in termini di Altezza netta, cubatura e superficie’.
L’interpello 3/2026 e le premesse della Commissione
Le premesse della Commissione fanno, come sempre, particolare - in questo caso, esclusivo – riferimento alle indicazioni del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
L’interpello ricorda che, con riferimento al D.Lgs. 81/2008:
- l’articolo 62 (Definizioni) - Titolo II Luoghi di lavoro - dispone che “(…) si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”;
- l’articolo 63 (Requisiti di salute e di sicurezza) al comma 1, sancisce che “i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di cui all’Allegato IV”.
La Commissione poi si sofferma sull’articolo 173 del Titolo VII dedicato ai videoterminali.
In questo caso si ricorda che l’articolo 173 (Definizioni) al comma 1, lettera a), stabilisce che si intende per “videoterminale” “uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato”. E il medesimo articolo al comma 1, lettera c), statuisce che si intende per “lavoratore” “il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175”.
L’interpello che, ricorda anche la struttura del Titolo VII, si sofferma poi sull’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” del Testo Unico.
Si indica che l’Allegato IV al punto 1 “Ambienti di lavoro”, in particolare al punto 1.2.4 dispone che “Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati” e al punto 1.2.5 prevede che “Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente”.
L’interpello 3/2026 e la risposta della Commissione Interpelli
Anche in questa risposta all’USB Lavoro Privato – come spesso premesso alle parti conclusive degli interpelli - la Commissione ritiene opportuno ricordare come sia tenuta, ai sensi del Testo Unico, a “fornire chiarimenti unicamente in ordine a ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro’ e non a non a “pronunciarsi su specifiche fattispecie concrete”.
Detto questo, la Commissione evidenzia che, ai sensi dell’articolo 173, comma 1, lettera c), del Testo Unico (TU) “rientra nell'ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175”.
E dunque, laddove ricorrano tali presupposti, “trovano applicazione le relative disposizioni, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate”.
Riguardo, invece, alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti dei locali destinati a postazioni di controllo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 62 TU, “i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza della medesima accessibile al lavoratore nell'ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'Allegato IV” del Testo Unico con particolare “riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima, nonché alle previsioni di cui ai richiamati punti 1.2.4. e 1.2.5 del medesimo Allegato”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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