Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Infortunio sul lavoro: quali sono i diritti del lavoratore
PuntoSicuro affronta quasi ogni giorno, attraverso articoli e interviste, quelli che sono i dati connessi agli infortuni e alle malattie professionali sul lavoro, ad esempio con riferimento ai recenti dati Inail di gennaio 2026, che hanno evidenziato un calo degli infortuni e dei decessi e un aumento delle patologie di origine professionale.
Analizziamo poi le novità normative, ad esempio con riferimento alle conseguenze del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con legge 29 dicembre 2025, n. 198 o i vari documenti, strumenti, buone pratiche pubblicati in materia di prevenzione.
Più raramente ci soffermiamo, invece, su un altro aspetto importante delle tutele nei luoghi di lavoro, i diritti dei lavoratori nel momento in cui si trovino ad essere vittime di un infortunio lavorativo.
Per parlarne e fornire qualche informazione ospitiamo oggi un breve contributo del Dott. Felice Magarelli, dal titolo, “I diritti del lavoratore in caso di infortunio”.
I diritti del lavoratore in caso di infortunio
L’infortunio sul lavoro è un evento lesivo che avviene per causa violenta (con azione intensa e concentrata nel tempo), in occasione di lavoro, da cui possono derivare danni permanenti (impattanti sulla capacità lavorativa generica e sull’efficienza psicofisica) o temporanei e, nei casi più gravi, la morte del lavoratore.
La definizione di infortunio ricomprende anche i sinistri che si verificano durante il tragitto casa-lavoro (c.d. infortunio in itinere) purché il percorso sia strettamente collegato all’attività lavorativa.
La normativa italiana che regolamenta l’infortunio sul lavoro è molto ampia e include diverse disposizioni:
- il D.Lgs. 81/2008 che stabilisce le misure generali per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, le responsabilità del datore e le procedure da seguire in caso di infortunio;
- il DPR 1124/1965 ovvero il Testo Unico che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL);
- infine il Codice Civile che all’ art. 2087, impone al datore, l’obbligo di adottare “tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”.
Durante l’inattività lavorativa causata da infortunio, il lavoratore ha comunque diritto a percepire una retribuzione che viene erogata in parte dal datore e in parte dall’INAIL.
Nei primi tre giorni di assenza (periodo di carenza), le incombenze economiche sono esclusivamente a carico del datore che è tenuto a corrispondere la retribuzione nella sua totalità. Dal quarto giorno in poi, l’istituto eroga un’indennità che copre solo una parte delle spettanze del dipendente:
- dal 4° al 90° giorno il lavoratore percepisce il 60% della retribuzione media giornaliera mentre dal 91° giorno in poi, l’indennità aumenta al 75%.
Occorre segnalare che l’infortunio non pregiudica il conteggio dei contributi necessari ai fini della maturazione del diritto alla pensione, inoltre per quanto concerne la sua durata, essa varia a seconda della gravità della lesione subita e delle indicazioni impartite dal medico competente.
In questa fase, il lavoratore conserva il posto di lavoro, salvo il caso di superamento del periodo di comporto ossia l’intervallo di tempo massimo di assenza per malattia o infortunio previsto dal contratto collettivo di riferimento che può cambiare a seconda del settore e della mansione.
In conclusione, un infortunio può avere conseguenze molto pesanti per un lavoratore, non solo da un punto di vista economico ma anche fisico e psicologico, intaccando un diritto fondamentale come quello alla salute (Art. 32 Cost.).
In quest’ottica, l’applicabilità della prevenzione degli infortuni sul lavoro, rappresenta pertanto, per le aziende, un investimento irrinunciabile, volto ad evitare diseconomie e violazioni normative e costituzionali.
Dott. Felice Magarelli
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Carmelo Catanoso | 05/04/2026 (07:31:09) |
| Dopo aver scritto che Dal quarto giorno in poi, l’istituto eroga un’indennità che copre solo una parte delle spettanze del dipendente: dal 4° al 90° giorno il lavoratore percepisce il 60% della retribuzione media giornaliera mentre dal 91° giorno in poi, l’indennità aumenta al 75%" va ricordato che l'azienda integra la retribuzione mancante avendo diritto, il lavoratore, al 100% della retribuzione. Quindi il 40% e il 25% non coperti dall'Inail sono integrati dalla azienda. | |
