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Imparare dagli errori: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Brescia, 26 Mar – Ogni giorno, tra attività su ponteggi, tetti e scale o con macchinari e attrezzature, di fronte a rischi di seppellimento, rischi elettrici e chimici, migliaia di lavoratori nei cantieri edili operano in ambienti ad elevato rischio, dove una distrazione o una mancanza di protezioni può trasformarsi in un infortunio grave.
Proprio perché il settore delle costruzioni continua a essere tra i più esposti per numero e gravità degli incidenti, torniamo oggi a parlarne nella nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, con un viaggio attraverso alcuni aspetti, rischi e criticità che riguardano il settore con riferimento ai lavori in quota.
E poiché le cadute dall’alto continuano, infatti, a rappresentare una delle principali cause di infortunio grave e mortale nei cantieri e in molte attività connesse a questo ambito lavorativo, partiamo oggi con una puntata della rubrica dedicata ai dispositivi di protezione individuale, ai sistemi anticaduta.
I casi presentati sono tratti dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
Gli infortuni e l’assenza dei dispositivi di protezione individuale anticaduta
Il primo caso riguarda un infortunio che avviene in attività di rasatura del prospetto di facciata.
L’infortunato “sta operando sul primo piano dell’impalcato intento a pulire la cornice di una finestra mediante l’impiego di una spugna bagnata”. Improvvisamente viene travolto “dal distacco di una pensilina, precipitando rovinosamente a terra”.
L’impalcatura di proprietà dell’impresa, “su cui stava operando l’infortunato, non era stata allestita a regola d’arte in quanto priva delle dovute protezioni atte ad impedire la caduta dall’alto dei lavoratori. Nonostante la presenza di pericolosi spazi nel vuoto l’infortunato, operando in altezza, non era dotato di dispositivi di protezione individuale anticaduta (sistema di trattenuta con arresto della caduta - imbragatura di sicurezza)”.
La scheda ribadisce i fattori causali già indicati:
- “l’impalcatura di proprietà dell’impresa, su cui stava operando l’infortunato, non era stata allestita a regola d’arte in quanto priva delle dovute protezioni atte ad impedire la caduta dall’alto dei lavoratori”;
- “improvviso distacco di pensilina posto sopra rispetto area di lavoro dell'infortunato”;
- “nonostante la presenza di pericolosi spazi nel vuoto l’infortunato, operando in altezza, non era dotato di dispositivi di protezione individuale anticaduta (sistema di trattenuta con arresto della caduta - imbragatura di sicurezza)”.
Il secondo caso di infortunio riguarda l’attività di montaggio di un ponteggio,
Il lavoratore intento a montare un ponteggio, nel tentativo di salire da un impalcato all'altro perde l'equilibrio e cade da un'altezza di circa 2.50 metri andando ad impattare sul pavimento. L'infortunato non utilizzava i DPI anticaduta e riportava fratture in sedi multiple.
I fattori causali:
- “non utilizzava i dpi anticaduta nelle attività di montaggio del ponteggio”;
- “il lavoratore perdeva l'equilibrio mentre provvedeva a montare il ponteggio con modalità errate”.
Informazioni sui sistemi di protezione individuale anticaduta
Per raccogliere alcune informazioni sulle cadute dall’alto nei lavori in quota e sui dispositivi di protezione individuale possiamo sfogliare il “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”, che è stato presentato nel 2023 a Genova come risultato di un Tavolo tecnico in materia edile, costituito a settembre 2021, con varie realtà del territorio, a seguito di un incidente mortale avvenuto nel capoluogo ligure in un cantiere edile.
Il vademecum ricorda che il sistema di protezione individuale anti-caduta protegge il lavoratore dal rischio di caduta dall’alto, quando, “in relazione alla valutazione dei rischi ed avuto riguardo dei luoghi, non siano stati predisposti dispositivi di protezione collettivi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni recate dall'art. 111 D. Lgs. 81/2008”.
E la protezione è offerta, “alternativamente:
- prevenendo la caduta del lavoratore (cd. sistemi di trattenuta), quando il lavoratore vincolato al sistema è materialmente impedito di raggiungere il punto di caduta;
- arrestando la caduta del lavoratore (cd. sistemi di arresto caduta), in modo che le azioni dinamiche sul corpo siano contenute entro valori accettabili ed evitando che il lavoratore in caduta urti contro ostacoli. Devono prevedersi, in tal caso, anche misure di emergenza tali da garantire il recupero ed il soccorso al lavoratore caduto”.
Si ricorda che il sistema di trattenuta “è da privilegiarsi, adottando la soluzione in arresto caduta solo ove non sia tecnicamente possibile prevenire la caduta”.
Si indica poi che, se si adotta un sistema di protezione individuale anti-caduta, “è necessario preliminarmente:
- conoscere le caratteristiche della superficie in quota sulla quale opereranno i lavoratori: accesso, geometria, struttura, carico ammissibile e praticabilità in sicurezza, presenza di sistemi di protezione in dotazione all'opera, consultando, fra l'altro, il fascicolo dell'opera;
- valutare in ragione dei lavori da eseguirsi quali siano le aree ed i punti della superficie da raggiungersi e quali siano le postazioni di lavoro;
- definire tipologia, caratteristiche e geometria degli ancoraggi, in modo che il vincolo offerto possa prevenire la caduta del lavoratore ovvero possa arrestarla in sicurezza;
- scegliere i dispositivi di protezione individuale (tipologia, caratteristiche e dimensioni) in modo che possano permettere al lavoratore, che li utilizza correttamente, di operare in sicurezza;
- informare il lavoratore, formato ed addestrato all'uso dei DPI, in merito alle condizioni specifiche dei luoghi e del sistema di protezione adottato”.
Segnaliamo, come ricordato anche nella Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che riguardo ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 ha modificato l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008:
- è ribadito “l’obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza”;
- è rivista “la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata. Diversamente dalla precedente disciplina, che recava un elenco dei vari possibili componenti di un sistema, il novellato comma 2 del citato art. 115 elenca quattro diverse tipologie di sistemi:
- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- sistemi di arresto caduta”.
Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è poi prioritario procedere alla scelta dei sistemi lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d). E tali sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta altre indicazioni sui dispositivi di protezione individuale anticaduta e sui sistemi di ancoraggio.
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede di Infor.mo. 16405 e 19402 (archivio incidenti 2002/2023).
Tiziano Menduto
Scarica le schede e il documento da cui è tratto l'articolo:
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