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Trabattelli in sicurezza: l’impiego, lo spostamento e la formazione

Trabattelli in sicurezza: l’impiego, lo spostamento e la formazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

27/04/2023

Una guida tecnica sulla scelta e l’uso in sicurezza dei trabattelli riporta indicazioni sul loro impiego, sullo spostamento in sicurezza e sulle attività di informazione, formazione e addestramento. Le indicazioni che deve fornire il fabbricante.

Trabattelli in sicurezza: l’impiego, lo spostamento e la formazione

Una guida tecnica sulla scelta e l’uso in sicurezza dei trabattelli riporta indicazioni sul loro impiego, sullo spostamento in sicurezza e sulle attività di informazione, formazione e addestramento. Le indicazioni che deve fornire il fabbricante.

Roma, 27 Apr – Ai sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 anche per il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento in sicurezza dei trabattelli (o ponti su ruote a torre), il lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione, formazione e addestramento. E tali attività devono essere basate “sui contenuti del manuale di istruzioni del trabattello”. Infatti il fabbricante “deve fornire nel manuale di istruzioni tutti gli elementi necessari all’informazione alla formazione e all’addestramento dei lavoratori”.

 

A ricordarlo, in questi termini, è il documento Inail  “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, realizzato nel 2022 dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail. E alcune informazioni possono ricavarsi anche dal più i sintetico quaderno tecnico Inail “ Trabattelli. Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”, prodotto sempre nel 2022.

 

La Guida tecnica si sofferma, oltre che sulla formazione, anche sull’impiego e spostamento di queste opere provvisionali.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

  • Indicazioni sull’impiego e lo spostamento in sicurezza dei trabattelli
  • Trabattelli: l’importanza dell’informazione, formazione e addestramento

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Indicazioni sull’impiego e lo spostamento in sicurezza dei trabattelli

La Guida ribadisce che il fabbricante deve fornire al lavoratore nel manuale di istruzioni “le informazioni per l’impiego e lo spostamento sicuro del trabattello nel rispetto della normativa nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

 

In particolare prima di ogni impiego del trabattello, “in aggiunta ai controlli effettuati durante la procedura di montaggio, il lavoratore deve controllare che:

  • sia verticale o richieda un riposizionamento;
  • sia completo di tutti i componenti e che la configurazione montata corrisponda ad una di quelle stabilite dal fabbricante, compresa la metodologia di accesso;
  • nessun cambiamento ambientale influisca sull'impiego sicuro del trabattello;
  • gli stabilizzatori, i telai stabilizzatori e/o la zavorra siano conformi quanto stabilito dal fabbricante nel manuale di istruzioni”.

 

Inoltre il lavoratore “deve attenersi alle indicazioni del fabbricante nel manuale di istruzioni per:

  • accedere alle piattaforme di lavoro secondo le modalità previste dal fabbricante;
  • il sollevamento di strumenti e materiali alla piattaforma di lavoro del trabattello, nel rispetto dei limiti per i carichi ammissibili e la stabilità”.

Mentre “non deve:

  • aumentare l'altezza dell'impalcato mediante l'uso di scale, casse o altri dispositivi;
  • impiegare il trabattello per accedere ad altra struttura;
  • impiegare il trabattello come sistema di protezione dei bordi”.

 

Inoltre per lo spostamento del trabattello “il lavoratore deve attenersi alla procedura descritta dal fabbricante nel manuale di istruzioni” e, in particolare, come ricordato anche nel Quaderno Tecnico, “deve prestare particolare attenzione alle indicazioni relative a:

  1. la condizione massima di vento con cui può essere spostato il trabattello;
  2. la modalità per sbloccare e bloccare i freni delle ruote;
  3. la modalità per spostare il trabattello;
  4. la modalità per utilizzare la regolazione dei piedini allo scopo di riallineare il trabattello;
  5. le istruzioni per verificare l’effettivo supporto di stabilizzatori e telai stabilizzatori;
  6. l’avvertimento che il trabattello non deve essere mai spostato quando ci sono materiali non fissati o persone su di essa;
  7. l’avvertimento che il trabattello deve essere spostato solo con una azione manuale non superando la normale velocità con cui si cammina;
  8. l’avvertimento che il trabattello deve essere spostato solo su terreno pianeggiante e solido senza ostacoli o su terreno con pendenza massima indicata dal fabbricante;
  9. l'altezza massima il trabattello quando viene spostato;
  10. l’avvertimento di fare attenzione agli ostacoli aerei, comprese le linee elettriche quando si sposta il trabattello;
  11. l’avvertimento che un trabattello non è progettato per essere rivestito con un telo;
  12. l’avvertimento che un trabattello non è progettato per essere sollevato”.

 

Trabattelli: l’importanza dell’informazione, formazione e addestramento

La Guida ricorda che l’informazione è l’adempimento basilare che il datore di lavoro deve mettere in atto ed è definito, nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, come il ‘complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro’. E l’articolo 36 del decreto richiede che il datore di lavoro provveda “affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:

  • i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi con l’attività;
  • i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate”.

 

Veniamo alla formazione, cioè al ‘processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi’ (d.lgs. 81/2008 art. 2)”.

 

In particolare l’articolo 37 prevede che il datore di lavoro provveda “affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione sui rischi specifici ed in particolare su:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

Inoltre dispone che il datore di lavoro “assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici (formazione specifica)”.

 

Si segnala che, in questo caso, la formazione specifica:

  • deve “contribuire a ridurre il rischio di lesioni e di danni al lavoratore durante il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento del trabattello.
  • deve “fornire ai lavoratori le informazioni necessarie per consentire loro di identificare ed evitare gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili del trabattello”.

 

E dunque ciò presuppone che il fabbricante “fornisca informazioni riguardanti:

  1. il processo di analisi del rischio;
  2. il risultato dell'analisi del rischio;
  3. l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile del trabattello e i rischi derivanti da esso”.

 

In definitiva il fabbricante deve fornire “le necessarie indicazioni per fare in modo che il lavoratore riceva la necessaria formazione specifica su:

  1. i mezzi di accesso previsti alla piattaforma del trabattello;
  2. la classe di carico;
  3. il peso consentito in chilogrammi sulla piattaforma e un avvertimento che solo una piattaforma alla volta deve essere una piattaforma di lavoro;
  4. il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente sulla piattaforma di lavoro;
  5. la forza orizzontale consentita sulla piattaforma del trabattello;
  6. le configurazioni permesse del trabattello rispetto alle altezze consentite;
  7. i limiti massimi di vento con i quali il trabattello può essere utilizzato:
  • le condizioni per cui è possibile lavorare sul trabattello;
  • le condizioni per cui è non possibile lavorare sul trabattello e in cui va smontato o fissato alla struttura su cui è utilizzato (ad es. edifici, infrastrutture, impianti)”. 

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura della Guida tecnica Inail che riporta ulteriori dettagli e si sofferma - nel capitolo dedicato al montaggio, trasformazione, smontaggio, impiego e spostamento dei trabattelli - anche sull’addestramento specifico che deve avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2022.

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli”.

 



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