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Sulla responsabilità per l’infortunio di un prestatore d’opera

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

13/02/2012

Cassazione: non è automatica la responsabilità di un committente privato per un infortunio occorso a un lavoratore nel corso di un contratto di prestazione d’opera ma è necessario invece individuare dei profili di colpa a suo carico. A cura di G. Porreca.

Sulla responsabilità per l’infortunio di un prestatore d’opera

Cassazione: non è automatica la responsabilità di un committente privato per un infortunio occorso a un lavoratore nel corso di un contratto di prestazione d’opera ma è necessario invece individuare dei profili di colpa a suo carico. A cura di G. Porreca.

 
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 3563 del 30 gennaio 2012 (u. p. 18 gennaio 2012) -  Pres. Sirena – Est. Piccialli– P.M. Cedrangolo - Ric. M. S., M. G., M. R..  
 
Commento a cura di G.Porreca.
 
Così come emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione, posta questa volta in esame, non è automatica la responsabilità di un committente privato per un infortunio occorso ad un lavoratore nel corso di un contratto di prestazione d’opera ma è necessario invece individuare dei profili di colpa a suo carico a seguito di un accorto esame della situazione fattuale, quali il non aver verificato le capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, oppure l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori o il non aver informato il prestatore d’opera di eventuali situazioni di pericolo, tenendo conto altresì, come nel caso particolare, che non si tratta di un infortunio occorso in una azienda del committente come richiesto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 ma in un immobile di proprietà del committente stesso. La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto di annullare una sentenza di condanna inflitta a tre committenti prima dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello con rinvio alla stessa Corte territoriale per il riesame del caso.


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L’iter giudiziario ed il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello ha confermato il giudizio di responsabilità già espresso dal Tribunale a carico di tre committenti in ordine al reato di omicidio colposo in danno di un prestatore d’opera  per un incidente verificatosi in un fabbricato di loro proprietà a causa di una caduta dall'alto della copertura del fabbricato stesso adibito a magazzino garage. Agli imputati era stato contestato di avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto. La Corte d'appello, in particolare, ha evidenziato che l'infortunio, verificatosi durante l'esecuzione del contratto d'opera, era riconducibile all'omesso adempimento degli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, gravanti sugli imputati nella qualità di committenti, così come contestati nel capo di imputazione, ed ha altresì escluso qualsiasi comportamento abnorme della vittima.
 
I committenti hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione lamentando che la Corte territoriale aveva illogicamente trascurato una serie di circostanze dalle quali era emerso che l'incidente si era verificato quando il lavoratore aveva già completato i lavori commissionatigli ed era intervenuto per un controllo autonomo a seguito di piogge. A conferma di tale ricostruzione gli stessi imputati sostenevano che il giorno dell'incidente il prestatore d’opera era atteso in altro luogo per iniziare un diverso lavoro. Gli stessi lamentavano, altresì, la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prove, laddove i dubbi prospettati dalla difesa sulla natura ed i tempi dell'intervento effettuato dal prestatore d’opera erano stati superati dal giudice di primo grado attraverso il riferimento alla "comune esperienza" ed al "buon senso".
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
I ricorsi sono stati ritenuti fondati dalla Sez. IV della Suprema Corte secondo la quale la sentenza impugnata presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata da illogicità e violazioni di legge.
 
La responsabilità del committente, ha affermato la Sez. IV, è stata espressamente prevista dalla normativa di settore, prima dall’art. 7 del  D. Lgs. n. 626/1994 e successivamente dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. “Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in esame”, ha quindi precisato la suprema Corte, “è, pertanto vero, che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo” ma, ha proseguito la Sez. IV, “è, però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori”.
 
“In questa prospettiva”, ha quindi proseguito la suprema Corte, “per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d' opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo( v. in tal senso, Sezione IV, 8 aprile 2010,n. 15081; Cusmano ed altri, rv.247033)”.
 
La Sez. IV ha quindi fatto osservare che nel testo della sentenza impugnata è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta dei committenti, in relazione ai principi di diritto sopra indicati, non essendo stato detto  nulla in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore d'opera, circostanza questa che, se accertata, avrebbe rilevato un profilo di colpa concernente la "culpa in eligendo", né è risultato altresì se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte dei committenti nell'esecuzione dei lavori. Secondo la Sez. IV, invece, la Corte di appello si è limitata ad escludere che l'iniziativa di salire sulla copertura del fabbricato fosse stata assunta estemporaneamente ed imprevedibilmente dal prestatore d'opera proprio quel giorno in cui si è verificato l'incidente e quando i lavori commissionatigli erano già stati terminati.
 
Per quanto sopra detto la suprema Corte, in conclusione, ha annullata la sentenza impugnata disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di provenienza per nuovo giudizio.
 
 
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 3563 del 30 gennaio 2012 (u. p. 18 gennaio 2012) -  Pres. Sirena – Est. Piccialli - P.M. Cedrangolo - Ric. M. S., M. G., M. R..  - Non è automatica la responsabilità di un committente privato per un infortunio occorso ad un lavoratore nel corso di un contratto di prestazione d’opera. La stessa deve essere supportata dalla mancanza di elementi fattuali rilevanti.
 
 
 


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