Settore degli spettacoli: ci sono indicazioni per la formazione dei rigger?
Roma, 20 Dic – Un recente documento dell’Inail, in attuazione di un Protocollo d’intesa tra Inail e Assomusica, fornisce - con riferimento a quanto previsto dal “ decreto palchi e fiere” ( Decreto interministeriale del 22 luglio 2014) e dalla relativa Circolare ministeriale esplicativa ( Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014) - precise indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due particolari figure professionali, i Rigger e gli Scaffolder.
Queste due figure professionali, operanti nell’ambito del settore degli spettacoli e dell’intrattenimento, spesso svolgono attività lavorative connotate da una particolare complessità:
- Rigger: “è l’operatore specializzato nell’assemblaggio e nel posizionamento dei sistemi di sospensione atti a sollevare e sostenere in quota gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video)”. Si ricorda che rigging è l’attività di predisposizione e posizionamento dei sistemi di sospensione, delle attrezzature scenotecniche e delle strutture di ausilio;
- Scaffolder: “è l’operatore specializzato nell’assemblaggio e nel posizionamento delle componenti modulari prefabbricate atte a realizzare le strutture temporanee (ad esempio in carpenteria metallica, in multidirezionale) che sostengono gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video)”.
Ci soffermiamo oggi in particolare sulle attività e sulla formazione dei Rigger:
- Il documento sulla formazione nel settore dello spettacolo
- Le attività di lavoro del Rigger
- Il percorso di formazione del Rigger
Il documento sulla formazione nel settore dello spettacolo
Il documento Inail “ Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. Indicazioni operative” è stato realizzato dall’Inail - Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp), dalla Consulenza tecnica per |’edilizia (Cte), dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit), Direzione centrale prevenzione (Dcp) - in collaborazione con l’Associazione italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo (Assomusica).
E, come abbiamo accennato a inizio articolo, individua percorsi che possano “costituire utile riferimento operativo per la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione e di addestramento non solo rispettosi delle norme vigenti ma anche efficaci in termini prevenzionistici”.
Le attività di lavoro del Rigger
Il documento indica che il Rigger è un operatore che lavora sia in quota che a terra ed è “specializzato nella predisposizione e nel posizionamento in quota dei sistemi di sospensione e degli allestimenti scenotecnici. Il sistema di sospensione è utilizzato per sostenere attrezzature scenotecniche (es. paranchi, argani), strutture di ausilio (es. truss americana) e materiale scenografico (es. fondali, tendaggi)”.
In particolare il Rigger accede e lavora in quota “mediante sistemi di ancoraggio cui collegare i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) contro le cadute dall’alto, o con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi o tramite passerelle o con utilizzo di piattaforme mobili elevabili (P.L.E./cherry picker)”. E, come per lo scaffolder, laddove il rigger “svolga attività lavorativa che implichi l’attività di montaggio e smontaggio di componenti metallici prefabbricati è requisito necessario aver frequentato il corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, ai sensi dell’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008”.
Nel caso poi si trovi a utilizzare piattaforme mobili elevabili (PLE), come operatore, “deve essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del d.lgs. 81/08 e dell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012; deve essere in possesso della specifica formazione, informazione e addestramento, secondo l’art. 73 comma 4 del medesimo decreto, qualora esegua solo lavori stazionando sulla piattaforma (cd. cestello) della P.L.E.”.
Infine nel caso sia necessario l’utilizzo di autogrù per il sollevamento del carico, “il Rigger collabora con lo Scaffolder per la fase di sollevamento e posizionamento finale. Nel caso in cui il Rigger esegua anche le operazioni di imbracatura dei carichi per la loro movimentazione mediante apparecchi di sollevamento deve essere adeguatamente formato a tale attività in relazione all’art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/2008”.
Si indica poi che nel settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento “si possono individuare 3 diversi livelli di formazione, di addestramento e di competenza crescenti del Rigger: Basic Rigger, Advanced Rigger e Head Rigger.
In particolare:
- “il Basic Rigger e l’Advanced Rigger si interfacciano in maniera continua con l’Head Rigger comunicando eventuali variazioni o problematiche sorte durante l’allestimento”.
- “le attività svolte in quota richiedono sempre la presenza di almeno due Rigger”.
Il documento riporta poi nel dettaglio tutti i principali compiti specifici svolti dai Rigger in relazione alla competenza di ciascun livello.
Il percorso di formazione del Rigger
Il documento indica che il percorso proposto per l’ulteriore e idonea formazione dei Rigger si struttura in un corso per Basic Rigger e in corsi integrativi per Advanced Rigger e Head Rigger. Le indicazioni hanno carattere propositivo e sono formulate “tenendo conto del quadro legislativo-normativo di riferimento in Italia e delle esperienze formative in altri paesi dell’U.E.”.
Veniamo ai prerequisiti richiesti per Basic Rigger.
I soggetti partecipanti al percorso formativo devono possedere, all’atto dell’iscrizione al corso, “i seguenti prerequisiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti:
- Idoneità psico-fisica per i lavori in quota accertata dal medico competente anche in relazione alla non dipendenza da sostanze alcoliche, superalcoliche, stupefacenti e psicotrope;
- Formazione e addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta (ai sensi dell’articolo 77, comma 5, lettera a) del d.lgs. 81/2008);
- Formazione e addestramento all’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi dell’Allegato XXI del d.lgs. 81/2008);
- Se è prevista attività lavorativa che implichi l’attività di montaggio e smontaggio di componenti metallici prefabbricati, la frequenza del corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, ai sensi dell’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008;
- E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese, in quanto frequentemente utilizzata per lo svolgimento delle attività: elementary level per il Basic Rigger e l’Advanced Rigger, intermediate level per l’Head Rigger”.
Il corso per Basic Rigger è finalizzato “all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di approntamento per il sollevamento e l’installazione dei carichi per l’allestimento delle opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo”. Ed è strutturato “in quattro moduli con prova di verifica base, prova di verifica intermedia e prova di verifica finale:
- Modulo giuridico – normativo della durata di 2 ore;
- Modulo tecnico della durata di 6 ore;
- Prova di verifica base;
- Modulo pratico in ambiente attrezzato della durata di 24 ore;
- Prova intermedia;
- Modulo pratico in attività di approntamento/sollevamento/installazione dei carichi per l’allestimento delle opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo sul luogo di lavoro per un minimo di 15 eventi in un periodo non inferiore ad 1 anno di cui almeno 5 dovranno prevedere attività da svolgere in quota, in affiancamento ad un Rigger di livello superiore;
- Prova di verifica finale”.
Riprendiamo dal documento una tabella riepilogativa del percorso formativo per Rigger:
Rimandando alla lettura di tutti i dettagli riguardo ai vari moduli e alle prove, ricordiamo, come segnalato brevemente anche nella tabella, alcune indicazioni per l’Advanced Rigger e per l’Head Rigger:
- “in aggiunta al corso formativo indicato per il Basic Rigger, il percorso integrativo per Advanced Rigger prevede l’effettuazione di attività lavorative in un numero minimo di 30 eventi per lo spettacolo di cui almeno 10 dovranno prevedere attività da svolgere in quota, in un periodo non inferiore a 2 anni, in affiancamento ad un Advanced Rigger o un Head Rigger e l’effettuazione del corso” della durata di 8 ore descritto nel documento (paragrafo 5.2.1.);
- “in aggiunta al corso formativo previsto per l’Advanced Rigger, il percorso integrativo per svolgere le mansioni di Head Rigger richiede un’esperienza professionale come Advanced Rigger, in affiancamento ad un Head Rigger in un numero minimo di 60 eventi per lo spettacolo, per un periodo non inferiore ai 3 anni, nonché la redazione di disegni tecnici (rigging plot), validati da tecnico abilitato, con successiva realizzazione per almeno 10 eventi. Inoltre, il percorso formativo richiede l’effettuazione del corso”, della durata di 16 ore, descritto nel documento (paragrafo 5.3.1).
Concludiamo sottolineando che il documento fornisce anche dettagliate informazioni sull’attestazione dei requisiti formativi e professionali e sul riconoscimento di professionalità già acquisite.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, Consulenza tecnica per |’edilizia, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Direzione centrale prevenzione Inail, Assomusica, “ Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. Indicazioni operative”, pubblicazione a cura di Giuseppe Castellet y Ballarà, Domenico Magnante, Paola Ricciardi, Luigi Prestinenza, Davide Sani, Alessandra Ferraro, Luca Rossi, Maria Teresa Settino, Laura Tomassini, Alberto Artese, Paolo De Biasi, Lorenzo Fantini e Luca Guidolin, versione 2019 (formato PDF, 17.18 MB).
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