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Riflessioni sulla formazione in materia di SSL per i datori di lavoro
Il nuovo Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in materia di formazione, ha riaperto un dibattito interessante non solo sulla normativa e sulle nuove regole, ma anche, più genericamente, sulla qualità della formazione e sui fabbisogni in termini di ore, anche in relazione ai diversi ruoli in materia di sicurezza.
Pubblichiamo oggi un contributo di Graziella Silipo, responsabile SSL CGIL Piemonte, dal titolo “Formazione in materia di SSL per i Datori di Lavoro, ne parliamo?”. Il contributo si sofferma sulla novità della formazione obbligatoria dei datori di lavoro, con riferimento a quanto contenuto nel nuovo Accordo sulla formazione e nel d.lgs. n. 81/2008.
Formazione in materia di SSL per i Datori di Lavoro, ne parliamo?
Finalmente anche per i Datori di lavoro (di seguito DL) è prevista la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza su lavoro (SSL)!
Quanto dura? Durata minima 16 ore! (durata minima della formazione obbligatoria per i/le RLS 32 ore, esattamente il doppio).
Certo è un passo in avanti, dal niente a qualcosa ma se leggiamo gli obiettivi contenuti nell’ Accordo Stato-Regioni dell’aprile 2025 vien da chiedersi com’è possibile in 16 ore raggiungere gli ambiziosi obiettivi:
“Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.
Il corso di formazione per datore di lavoro ha i seguenti obiettivi:
a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
d) far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione...”.
Apprezzabile, nel modulo “giuridico normativo” l’esplicito riferimento alla “prevenzione della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro” e alla Convenzione ILO 190/2019.
La formazione obbligatoria per i DL è inserita all’art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/08 (a seguito di quanto previsto dalla L. 215/2021):
“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
E al comma 7-bis “La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori”.
Ma il titolo dell’art. 37 rimane “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” !
E poi, l’art 37 comma 12 del D.Lgs 81/08 prevede che “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori...” e per i DL?
“Collaborazione” per noi ha voluto dire, dopo l’emanazione del precedente Accordo sulla formazione SSL, anche definire linee guida e di indirizzo in Accordi regionali dedicati, tra CGIL CISL UIL Piemonte e Confindustria e con Confapi (che certo ora saranno da aggiornare).
E per quanto riguarda la formazione dei DL, quanto previsto in merito alla collaborazione con gli Organismi Paritetici, vale?
All’art. 37 comma 12 non è specificato, mi si dirà, “e dei Datori di Lavoro”, giusto, ma neanche nel titolo dell’Art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” è specificato “…e dei datori di lavoro”!
Si procede per assimilazione?! Ma la legge non prevede l’assimilazione!
Ho a volte l’impressione che chi scrive non rilegge!
Bisognerà aprire una riflessione su come fare un bel lavoro, in collaborazione (appunto! anche chiedendo alle/ai RLS che cosa rilevano nell’assolvimento degli obblighi da parte dei DL) per aiutare a riempire di contenuti e di relazioni vere la formazione per i DL che è davvero una grande opportunità e per esempio:
- ragioniamo davvero sui fabbisogni formativi per i DL magari anche differenziati per comparti (così come dovremmo fare per la formazione RLS);
- consideriamo davvero la durata delle 16 ore “minima” e non massima;
- troviamo una modalità per cui, anche in merito alla formazione, ciascun soggetto in capo a cui stanno prerogative e obblighi in materia di SSL (medico competente, RSPP, RLS, D.L.) non si viva il ruolo in maniera isolata e per puro adempimento formale (quando va bene!) ma in interazione fattiva per fare prevenzione e salute e salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
La formazione lo diciamo sempre, è importantissima, ma è necessario declinarla, bene, verificarla, monitorala, modificarla, non è un monolito è materia plasmabile e viva.
Ne parliamo?
Graziella Silipo
Responsabile SSL CGIL Piemonte
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: MAURIZIO AURIGI | 28/08/2025 (08:31:32) |
| Avrei un quesito: nel caso un cui un datore di lavoro abbia fatto la formazione RSPP datore di lavoro deve fare anche la formazione datori di lavoro oppure ne è esonerato? | |
| Rispondi Autore: Andrea T | 28/08/2025 (08:34:36) |
| Sì, 16 ore sono la durata “minima”. Vorrei capire chi è come dovrebbe proporre al datore di lavoro di fare un corso per un numero superiore di ore…. forse il RSPP? O il datore di lavoro si “auto valuta” esigendo di fare più ore? E l’ente di formazione… che ovviamente ha uno standard di 16 ore per questo modulo? Auguri | |
| Rispondi Autore: Giorgio Pani | 28/08/2025 (21:40:54) |
| Buona sera. Desideravo chiedere se il datore di lavoro può organizzare, conformemente a quanto previsto dalla conferenza unificata 2025, il proprio corso affidando alla docenza a un formatore qualificato secondo le indicazioni del decreto interministeriale. Grazie mille. | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 28/08/2025 (23:24:56) |
| Rispondo a G. Pani: si, anche i datori di lavoro possono svolgere il ruolo di "soggetto formatore" secondo la definizione del nuovo Accordo (quindi non solo gli Enti istituzionali, o accreditati ecc.) facendo fare le docenze a soggetti coi 'soliti' requisiti (docenti qualificati come da decreto del 2013). Saluti | |
| Rispondi Autore: FILIPPO FINOCCHIARO | 09/09/2025 (12:57:06) |
| Buona sera. Desideravo chiedere se il datore di lavoro potendo svolgere il ruolo di "soggetto formatore" può organizzarsi nella sua Azienda il proprio corso per Datore di Lavoro, conformemente a quanto previsto dalla conferenza unificata 2025 affidando la docenza a un formatore qualificato secondo le indicazioni del Nuovo Accordo Stato/Regioni. Grazie mille. | |
