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Regole e norme di prevenzione per i carrelli elevatori a forche

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

07/05/2010

Una scheda tecnica relativa ai carrelli elevatori con operatore a bordo riporta i principali requisiti normativi delle macchine e le regole e norme comportamentali adatte ad evitare incidenti. I carrelli trilaterali e la formazione.

Regole e norme di prevenzione per i carrelli elevatori a forche

Una scheda tecnica relativa ai carrelli elevatori con operatore a bordo riporta i principali requisiti normativi delle macchine e le regole e norme comportamentali adatte ad evitare incidenti. I carrelli trilaterali e la formazione.

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PuntoSicuro ha recentemente dedicato molto spazio agli incidenti professionali che vedono protagonista il lavoratore e il carrello elevatore. Le dinamiche che abbiamo raccontato ci mostrano, una volta di più, quanto siano numerosi gli infortuni dovuti a ribaltamenti, a usi impropri dell’attrezzatura o alla mancanza delle più elementari norme di protezione.

Per migliorare l’informazione su normativa e comportamenti idonei nell’uso di queste macchine di sollevamento e movimentazione, presentiamo una scheda - aggiornata al Decreto legislativo 81/2008 – presente sul sito dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi di Bologna e curata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda.





La “Scheda tecnica n° 24: i carrelli elevatori con operatore a bordo (carrelli elevatori a forche)”, dopo una descrizione dettagliata dei carrelli elevatori a forche, riporta i principali requisiti normativi – con riferimento ai decreti legislativi 81/2008 e 304/91 e alle direttive CEE/CEEA/CE n° 240 e 368 – in merito a portata, stabilità, freno, rulli e pulegge di deviazione, posto di guida, organi di comando, segnalatore acustico-luminoso, fine corsa,  limitazione della velocità, bracci di forca o piastra, istruzioni d'uso.

Riguardo ad esempio alle protezioni del posto di guida la normativa prescrive per tutti i carrelli, con forche sollevabili ad un’altezza maggiore ad 1,80 metri, un tetto di protezione che può essere amovibile. Inoltre “le parti in movimento (l'una rispetto all'altra), alla portata dell'operatore nella normale posizione di lavoro, devono essere adeguatamente protette o trovarsi alla distanza minima stabilita dalle norme”. E la “visibilità deve essere tale da poter effettuare tutte le manovre in sicurezza”. Nel caso di carrelli elettrici “un interruttore, separato e indipendente dal sistema di comando, deve disinserire automaticamente il circuito di marcia quando il conducente scende dal carrello. Infine la protezione del tetto “deve essere concepita in modo tale da poter impedire il passaggio di materiale minuto sulla zona sovrastante quella occupata dall'operatore durante l'azionamento del mezzo”.

Dopo aver ricordato che per i carrelli elevatori non è possibile parlare di sicurezza assoluta contro il pericolo della perdita di stabilità e delle sue conseguenze, la scheda indica che uno dei principali rischi per l’operatore del carrello è il ribaltamento. Ribaltamento che, con mezzo carico, può dipendere da:
- “le brusche frenate e la velocità elevata;
- la guida non in retromarcia su percorsi in pendenza;
- l’affrontare le curve con elevata velocità e piccoli raggi di curvatura”.
In tutti questi casi, tuttavia, “l’adozione di comportamenti corretti permette un’efficace e sicura prevenzione”.

Vediamo alcune delle principali regole e norme comportamentali riportate dalla scheda.

Regole generali:
- “i carrelli elevatori devono essere guidati e manovrati esclusivamente da persone autorizzate;
 - i carrelli devono essere azionati solo dal posto di guida;
 - i guidatori non devono apportare ai carrelli alcuna aggiunta o modifica che possa influire sul loro funzionamento a meno che non ne abbiano ricevuto l’autorizzazione;
 - i guidatori devono impiegare i carrelli esclusivamente per gli scopi per cui sono destinati;
 - sui carrelli non devono essere trasportati passeggeri”.

Alcune indicazioni relative alla movimentazione del carico:
- “devono essere movimentati carichi non eccedenti la portata del carrello;
 - devono essere movimentati solo carichi stabili e disposti con tutta sicurezza. Particolare attenzione va posta soprattutto per carichi lunghi e/o alti;
 - è vietata l’utilizzazione simultanea di due carrelli per movimentare carichi molto ingombranti;
 - per aumentare la stabilità del carico allargare sempre le forche in relazione alla larghezza dello stesso;
 - in caso di trasporto di carichi sovrapposti fare in modo che questi siano di analoghe dimensioni; 
- le manovre di sollevamento e/o prelevamento merci devono essere effettuate previo allontanamento delle persone che si trovano esposte al pericolo di una eventuale caduta del carico;
- non utilizzare il carrello per spingere carichi;
- il sollevamento di persone non è consentito. Non utilizzare il carrello elevatore per effettuare interventi di manutenzione (es. su impianti di illuminazione);
- prima di azionare il carrello abbassare sempre le forche (sia vuote che cariche) per evitare il pericolo rovesciamento o ribaltamento;
- tenere il carico il più vicino possibile al montante e inclinare il montante all’indietro;
- non sovraccaricare mai il carrello; evitare che la distanza del baricentro del carico sia troppo elevata rispetto al montante”.

Regole di guida:
- “la velocità di marcia deve essere rigorosamente contenuta e mantenuta ‘a passo d’uomo’;
- dare la precedenza ai pedoni e usare i dispositivi di segnalazione come clacson e faro di lavoro;
- durante la guida mantenere una posizione corretta e non sporgersi oltre la sagoma del carrello;
- evitare partenze, frenate e sterzate brusche;
- nelle curve procedere con prudenza aumentando, per quanto possibile, il raggio di curvatura;
- procedere a marcia indietro quando il carico nasconde la visuale in avanti;
- percorrere le rampe di discesa sempre in retromarcia guardando all’indietro;
- durante la marcia a vuoto mantenere le forche a 10÷15 cm dal suolo;
- non sollevare o abbassare le forche mentre il carrello elevatore è in corsa;
- tenere lo sguardo sempre rivolto nella direzione di marcia;
- sorpassare sempre a sinistra;
- non viaggiare affiancati ad altri carrelli;
- non effettuare frenate repentine;
- rallentare agli incroci ed in prossimità delle curve;
- valutare sempre il fondo stradale che si percorre (bagnato, scivoloso, sconnesso, ecc.);
- parcheggiare il carrello in modo da non ostruire passaggi e/o rendere inutilizzabili gli equipaggiamenti di emergenza (es. estintori e idranti);
- quando si ferma il carrello, inserire il freno a mano ed estrarre la chiave”.

Rimandando il lettore alla lettura nella scheda dei compiti relativi alla manutenzione, il documento dell’Azienda ospedaliero-universitaria bolognese si sofferma anche sui carrelli elevatori trilaterali, carrelli che consentono la rotazione delle forche senza dover ruotare il mezzo e che sono “normalmente utilizzati nelle corsie, presenti fra gli scaffali dei magazzini, la cui larghezza è limitata a 1,5 m circa”.

Tra le indicazioni specifiche fornite per questi carrelli ricordiamo che “la circolazione di questi mezzi è consentita solo lungo i percorsi (corsie) stabiliti e opportunamente segnalati” e “le corsie devono essere sempre prive di ostacoli”. Per evitare incidenti con altri mezzi o persone che transitano “uno dei due ingressi delle corsie di manovra deve essere delimitato al passaggio di persone e/o altri mezzi” ed è necessario prima di entrare nelle corsie accertarsi che non vi siano persone. Inoltre “in caso di spostamenti di carico da uno scaffale a quello di fronte, la manovra di rotazione delle forche deve essere effettuata fuori dalle corsie”.

La scheda raccoglie infine una sezione dedicata alla formazione e addestramento che indica i requisiti di base dell’operatore e i temi e gli argomenti che dovrebbe trattare un idoneo addestramento all’uso di queste macchine.


Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi, “Scheda tecnica n° 24: i carrelli elevatori con operatore a bordo (carrelli elevatori a forche)”, a cura di Gianni Maurizio Aiello e Marialuisa Diodato (formato PDF, 1.01 MB).


Tiziano Menduto
 



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Rispondi Autore: Morando Sergio immagine like - likes: 0
20/07/2011 (12:02:44)
é vero la legge obbligatoria di avere i "corsi " chiamati comunemente patentini per carrelli è entrata già in vigore da tempo 81/2008 304/91 MA ANCORA MOLTE SONO LE DITTE MEDIO GRANDI senza contare le " piccole.." che adoperando nei loro interni aziendali "senza per ora fare i nomi.." carrell a timone con con operatore carrellista etc . SENZA che questi abbiano NESSUN corso di legge per due semplici motivi 1) Si fanno altri lavori oltre che adoperare i carrelli..pertanto assunti per una mansione mentre nel contempo magari per poche ore giornaliere si adoperano i carrelli ma SENZA NESSUN CORSO CARRELLI cosa che vale anche per GRU a torre carriponti e autogru..e per adoperare un carrello operatore a seconda dei casi serve anche la patente B o C per autogru..specie se queste vengono adoperate "fuori" dai cantieri..o azienda..vige il regolamento del Ministero dei Trasporti..ma le leggi continuamente ASSAI FREQUENTEMENTE VIOLATE CON RAGGIRO nel punto due a seguito:
"2) Punto NON sicuro ..dove si VIOLANO con RAGGIRO continuamente tali leggi decreto 81/2008 sui posti di lavoro e fuori.."su strada" con carrelli ma anche gru semoventi etc. è PRINCIPALMENTE con le forme contrattuali PRECARIE di tipologia interinale di somministrazione, di cantieri lavoro (questi usati in Comunità Montane Enti pubblici Comuni etc.) o forme contrattuali similari come a ritenuta d'acconto, sociolavoratore etc.etc. Con questi contratti atipici SI RAGGIRANO E VIOLANO CONTINUAMENTE TALI LEGGI !NONOSTANTE LE LEGGI ENTRATE IN VIGORE DA TEMPO ! ! !
Neppure le visite mediche o corsi sui pericoli di tali mezzi Carrelli Gru mezzi d'opera.. NON fatte per tali qualifiche perchè assunti da manovali o altre mansioni cosa che vale non solo naturalmente per gru carrelli ma anche altre qualifiche saldatore..cantoniere etc.etc.!!!!! Pertanto ULTERIORI rischi si assommano a danno NOSTRO e per gli ALTRI senza contare i D.P.I. non dati o se dati neppure adeguati sempre alle leggi in vigore...Ma ripeto per pratica vissuta e che sto vivendo.. come altri che queste IGNOBILI cose accadono con questi contratti precari interinali e similari descritti sopra!
Segue:
A chi fa le ispezioni "Carabinieri Ispettori del Lavoro, Vigili del Fuoco Spresal Asl Inail etc. consiglio che quando VEDONO CONTRATTI PRECARI CON QUESTE tipologie " Vadano A fondo alle cose..VERE e ripetute ispezioni e meglio se contrapposte con più ispettori. Anzi si dovrebbe chiamare NOI operai San Precario.. che siamo i diretti interessati e POSSIAMO fare vedere SUBITO tali VIOLAZIONI di leggi ! Collaborazione meno infortuni e morti bianche! E poi tali Ispettori basta che si rechino a fare le ispezioni INIZIANDO dai Centri per l'impiego PUBBLICI richiedendo i NOSTRI MODELLI C2 ATTUALI E RETROATTIVI DI ANNI e..ispezionando da qui in prima..possono già constatare da questo modello c2 se siamo stati assunti regolarmente..se i slari sono commisurati alla vera qualifica..(qui serve Guardia di finanza..) se abbiamo pertanto le varie visite mediche es. di carrellista, gruista, saldatore, cantoniere etc. e SE FATTO I CORSI DI LEGGE TANTO DECANTATI..per ogni qualifica e già da qui sicuramente ci sono tanti illeciti poi da poter fare EMERGERE sui posti di lavoro fatti veramente..in special modo chi è cliente delle ditte interinali..si pechè usa darsi poi colpa all'altra è colpa dell'utilizzatore o delle ditte interinali oe viceversa..MA INTANTO in entrambi i casi le LEGGI SONO AMPIAMENTE VIOLATE CON RAGGIRO !E poi capite bene che se in futuro si riscontra eventualmente una malattia professionale ..come si fa ..se siamo stati assunti per altre qualifiche mentre ne erano altre..? Per ovviare a questo bisognerebbe rendere obbligatorio le visite mediche di inizio lavoro ma anche fine rapporto del contratto interinale e similari e FATTE presso le ASL non in centri medici privati compiacenti del sistema!
Finisco pertanto che i Corsi di legge Carrellisti Gruisti Saldatore etc. portati ad esempio SONO CONTINUAMENTE VIOLATE CON RAGGIRO SOTTO QUESTE FORME CONTRATTUALI PRECARIE e gli infortuni e morti bianche purtroppo confermano questo andazzo di violazioni CONTINUE nonostante le leggi fatte ed entrate in vigore da anni..e dove Voi di Punto Sicuro divulgate in positivo.Ed essendo tali cose vere con tanto di prove e testimoni saranno ampiamente descritte al Tribunale di Mondovì andrebbero anche DIVULGATE le ditte che fanno questi RAGGIRI di LEGGE inquanto è cosa che serve a tutti non solo per noi lavoratori se si divulgano queste verità facendo COMUNICAZIONE si possono anche evitare infortuni o peggio morti sul lavoro e non solo (vale per prodotti costruiti e venduti con questi pericoli..) ma se si fa si rischiano le denuncie..invece di FERMARE chi i REATI li COMMETTE ! Questa è onestà? Rimane il fatto che se non si dice non si scrive si è poi però COMPARTECIPI di eventuali infortuni a noi stessi ed agli altri! E tali infortuni possono raggiungere l'inverosimile..se dovessero capitare..aspettando come sempre le inchieste infinite ed i perchè tali tragedie sono avvenute..ma i fatti occulati ci sono eccome! Scusate lo sfogo ma le realtà sui posti di lavoro sono Tutt'altre di come vengono descritte in corsi (se fatti..)e leggi !
Sergio Morando.
Rispondi Autore: pietro clementi immagine like - likes: 0
04/12/2012 (22:53:18)
completamente daccordo con quanto letto sul siti Puntosicuro e quanto riportato dal signor Morando.
Rispondi Autore: Z.G. immagine like - likes: 0
19/12/2012 (19:03:01)
Salve. Ho bisogno di sapere, per favore, se nella fase di retromarcia , bisogna essere "accompagnati" da un' altra persona a piedi ? Grazie.
Rispondi Autore: Ernesto Rinaldo immagine like - likes: 0
23/04/2014 (14:47:48)
Vorrei sapere se ci sono dei limiti dal punto di vista della sicurezza se Una ditta A che usufruisce di manodopera e mezzi(carrelli elevatori)di una ditta B vuole comprare solo i mezzi della ditta B continuando ad usufruire della manodopera della ditta B ma con i mezzi che sono passati di proprieta'. Grazie
Rispondi Autore: Felice Locci immagine like - likes: 0
18/04/2016 (11:32:55)
Deve essere prevista per le squadre di manutenzione, che usano il carrello elevatore in modo assolutamente sporadico e ai fini manutentivi, la formazione per gli addetti all'uso del carrello elevatore, come previsto dall'accordo Stato Regioni?

Grazie mille x la risposta
Rispondi Autore: Marco B immagine like - likes: 0
28/10/2017 (18:08:16)
Vorrei sapere se il conducente può guidare con le cuffie di protezione acustiche...
Rispondi Autore: Alex sere immagine like - likes: 0
24/11/2018 (07:07:19)
Buongiorno,utilizzo uno still r70 45 e vorrei sapere se c è un obbligo sulle portiere...
Uscendo continuamente all'esterno(anche di notte)posso obbligare la ditta a installare le portiere?ho fatto richiesta e mi è stao detto di no perchè costano troppo.
Non so come comportarmi..grazie per eventuali risposte!

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