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Regione Sicilia: recepimento degli accordi sulla formazione

Il decreto di recepimento degli accordi del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 e le linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione. L’elenco regionale dei soggetti formatori, degli organismi paritetici e degli enti bilaterali.

 
Milano, 4 Ott – La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è una della materie in cui si intrecciano competenze legislative dello Stato e competenze concorrenti delle Regioni. Legislazione concorrente che spesso si concretizza in norme statali con indicazioni e principi che la normativa regionale recepisce, magari calandoli nel concreto specifico dell’apparato produttivo locale.
 
Dopo aver presentato la circolare regionale n.7 del 17 settembre 2012 della Regione Lombardia, ci soffermiamo sul decreto 8 agosto 2012 della Regione Sicilia, “Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti”.
 
Il decreto approva le linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione sia in relazione ai datore di lavoro con compiti di prevenzione e protezione dai rischi, sia dei lavoratori, dirigenti e preposti. Linee guida che solo allegate al decreto e che intendono disciplinare l’attuazione nel territorio regionale siciliano degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dell’accordo del 25 luglio 2012 relativo all’adeguamento e linee applicative degli accordi. Intendono inoltre “garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace, a datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
 

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Riguardo alla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, le linee guida prevedono l’istituzione, presso il dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE - Servizio 3 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’Assessorato della salute) dell’Elenco regionale dei soggetti formatori.
Nell’elenco sono “automaticamente inseriti” gli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione indicati nel documento. Mentre per essere inseriti nell’elenco regionale dei soggetti formatori e per verificare il possesso dei requisiti di cui all’Accordo Stato-Regioni “gli organismi paritetici, gli enti bilaterali, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Fondi interprofessionali di settore e gli ordini ed i collegi professionali del settore di specifico riferimento, che intendano effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione, devono presentare specifica istanza, secondo lo schema di cui all’allegato 1, al DASOE dell’Assessorato della salute, almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa”. Il documento riporta nel dettaglio gli elementi necessari all’istanza e le procedure per l’accreditamento e l’inserimento nell’elenco regionale dei soggetti formatori.
 
Le linee guida affrontano anche la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 81/2008.
 
Lemodalità di effettuazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, nonché della formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, devono essere conformi a quanto sancito dagli Accordi recepiti dal decreto. E ad esempio gli accordi stabiliscono che i corsi “devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee del decreto legislativo n. 81/08, ed agli enti bilaterali come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276/2003, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. Ove la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dall’ organismo paritetico o dall’ente bilaterale entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.
Anche per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti è importante fare riferimento all’ elenco dei formatori.
Infatti “nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi di soggetti formatori per procedere all’effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso deve rivolgersi ad enti inseriti nell’ ‘Elenco regionale dei soggetti formatori’ di cui al paragrafo 1.2 delle presenti linee guida”.
 
Inoltre per agevolare i datori di lavoro nell’individuazione degli organismi paritetici e degli enti bilaterali ai quali dovranno rivolgersi, anche la Regione Sicilia istituisce, presso il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, l’Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali.
In particolare gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, “per essere legittimati a svolgere l’attività di collaborazione con i datori di lavoro prevista dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81/08, devono possedere i requisiti previsti dalle circolari n. 20 del 29 luglio 2011 e n. 13 del 5 giugno 2012 ed essere inseriti nell’elenco regionale sopra citato. A tal fine gli stessi devono presentare specifica istanza al DASOE - Servizio 3, secondo lo schema di cui all’allegato 7” al decreto.
Nell’Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali sono “automaticamente inseriti, altresì, gli organismi paritetici del settore edile di cui alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012 n. 13, i quali devono comunicare al DASOE la/e provincia/e del territorio regionale in cui operano”.
 
Gliorgani di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “provvedono a verificare la correttezza formale e sostanziale dei corsi di formazione stabiliti dal decreto legislativo n. 81/08, organizzati nel territorio di competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dalle presenti linee guida”.
Le attività di verifica saranno espletate:
- “con attività di monitoraggio e controllo effettuate in occasione dello svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento, anche tramite richiesta di copia della documentazione esistente agli atti del soggetto formatore secondo quanto stabilito ai paragrafi 1.6 e 1.8 delle presenti linee guida;
- con attività di vigilanza e controllo effettuata in occasione dell’attività ispettiva”.
 
E con successivo atto del dirigente generale del dipartimento ASOE (DASOE) “sarà emanata una check-list per la verifica degli adempimenti informativi e formativi di cui al decreto legislativo n. 81/08 e sul rispetto delle procedure previste dalle presenti linee guida”.
 
Concludiamo ricordando che nella Regione Sicilia e in attesa della “rimodulazione degli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 26 gennaio 2006 n. 2407 e del 5 ottobre 2006 n. 2635 da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, rimane in vigore la circolare interassessoriale - Regione siciliana del 25 settembre 2008 n. 1248 sulla formazione degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo n. 195/03 ed all’art. 32 del decreto legislativo n. 81/2008”. Circolare che ribadisce l’obbligo che “per i corsi di aggiornamento il numero massimo di partecipanti sia pari a 30”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: MASIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
09/10/2012 (19:25:21)
Una informazione (per chi può rispondere): Gli accordi stato-regioni sulla formazione dicono che nel caso di lavoratori che NON accedono ai reparti produttivi possono (ad esempio la segretaria) essere inseriti in una fascia di rischio "minore" ad esempio RISCHIO BASSO...DOMANDA: ma in una scuola superiore con laboratori ...la segretaria in ufficio può essere considerata a RISCHIO BASSO ?...SI..allora in una scuola con LABORATORI..l'INSEGNANTE DI...RELIGIONE può essere considerato come la segretaria a RISCHIO BASSO ??...SI !...allora anche l'ins di italiano, storia, geografia, ecc...? ...SI...ma allora nelle scuole dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADIO E quelle di 2° grado tipo Liceo Classico o scrintifico...quasi tutti i docenti ed i collaboratori e le segretarie sono a RISCHIO BASSO (non frequentano i REPARTI PRODUTTIVI !!!!) o no ? e se NO perchè ? Grazie
Rispondi Autore: Luigi Giandinoto - likes: 0
07/11/2012 (12:59:24)
Secondo me (sono solo un tecnico) il rischio della segretaria e dei vari insegnanti (religione, ..... ecc.) è sempre medio in quanto inseriti in un contesto lavorativo non a rischio basso, mi viene in mente dal punto di vista antincendio, che è "almeno" un'attività a rischio medio.
Per quanto riguarda il ruolo di preposto (corso aggiuntivo di 8 ore) i docenti "teorici" dovrebbero essere esclusi perchè gli allievi che "non fanno laboratorio" non sono equiparati ai lavoratori.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
07/11/2012 (14:28:38)
Sono. d'accordo. Sui. Preposti. Tanto. Che. In. Un convegno per dir.scolastici ho. ritenuto dire che. Nelle scuole dall' infanzia alle medie non essendoci laboratori e gli alunni non essendo lavoratori ...non si entra nell' ambito del dlgs 81 e quindi non esistono Preposti
Non condivido invece che la segretaria o diversi insegnanti siano a RISCHIO MEDIO in quanto il RISCHIO. MEDIO antincendio. É relativo altri ambiti e. Determinato dal dm 10 marzo 1998 in merito agli ADDETTI ALLE EMERGENZE .
Credo invece che molto degli. ACCORDI. STATO. REGIONI. sia dovuto ad un fatto di BUSINESS più che a ragionamenti sulla sicurezza pur essendo io un docente. nei corsi sicurezza. e. Antincendio dove molte ore sono spese ( e sopratutto pagate. ..) più nell' interesse di chi organizza il corso che di chi lo segue.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
07/11/2012 (17:31:15)
Sono. d'accordo. Sui. Preposti. Tanto. Che. In. Un convegno per dir.scolastici ho. ritenuto dire che. Nelle scuole dall' infanzia alle medie non essendoci laboratori e gli alunni non essendo lavoratori ...non si entra nell' ambito del dlgs 81 e quindi non esistono Preposti
Non condivido invece che la segretaria o diversi insegnanti siano a RISCHIO MEDIO in quanto il RISCHIO. MEDIO antincendio. É relativo altri ambiti e. Determinato dal dm 10 marzo 1998 in merito agli ADDETTI ALLE EMERGENZE .
Credo invece che molto degli. ACCORDI. STATO. REGIONI. sia dovuto ad un fatto di BUSINESS più che a ragionamenti sulla sicurezza pur essendo io un docente. nei corsi sicurezza. e. Antincendio dove molte ore sono spese ( e sopratutto pagate. ..) più nell' interesse di chi organizza il corso che di chi lo segue.
Rispondi Autore: contea srl - likes: 0
23/01/2013 (16:26:27)
sapete dirmi se ad oggi questi elenchi sono disponibili? un datore di lavoro che avesse bisogno di affidare l'incarico oggi 21-gen 2013 a chi deve rivolgersi?
grazie

Rispondi Autore: Gaetano Pitarresi - likes: 0
23/06/2015 (18:09:31)
Buonasera,
mi occupo dell'attività formativa relativa alla sicurezza sul lavoro per un ente che fa parte dell'elenco dei soggetti formatori della Regione Sicilia.
Non mi è chiaro se in virtù di questo accreditamento possiamo svolgere la formazione anche per società che hanno sede fuori dal territorio siciliano o se in tal caso è necessario accreditarsi anche presso la regione di riferimento.
Per formare i lavoratori di un'impresa che ha sede, per esempio, a Roma dobbiamo preoccuparci di ottenere l'accreditamento equvalente anche nel Lazio? Oppure possiamo avvalerci del nostro accreditamento siciliano?
In attesa di risposta saluto cordialmente.

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