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Quali responsabilita' del datore di lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

10/01/2007

Importante sentenza della Corte di Cassazione: il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo “se non procura lo strumentario di sicurezza necessario a prevenire eventi lesivi nel corso della prestazione lavorativa”.

Quali responsabilita' del datore di lavoro

Importante sentenza della Corte di Cassazione: il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo “se non procura lo strumentario di sicurezza necessario a prevenire eventi lesivi nel corso della prestazione lavorativa”.

Pubblicità

La Corte di Cassazione Penale, con la Sentenza n. 32286, si è espressa sulla responsabilità prevenzionistica del datore di lavoro come garante della sicurezza del dipendente.

In particolare la Suprema Corte ha stabilito che “Risponde del delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore il datore di lavoro che non ha procurato lo strumentario di sicurezza necessario a prevenire eventi lesivi nel corso della prestazione lavorativa, poi verificatisi, seppure l’inadempimento sia dovuto ad una contingente indisponibilità di tale strumentario, dal momento che il diritto alla salute del lavoratore, come diritto fondamentale, non può ammettere lacune di tutela imputabili a cause indipendenti dalla volontà del soggetto titolare della posizione di garanzia”.

Nella fattispecie, si è trattato della mancata fornitura del giubbotto antiproiettile ad una guardia giurata che il 3 agosto 2001, mentre prestava servizio antirapina innanzi la Banca Popolare di Lodi di Palermo, rimaneva ucciso da un colpo d'arma da fuoco esploso dai malviventi che avevano quel giorno preso di assalto l'Istituto di credito.

La Corte ha infatti ribadito che “Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p.. Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della "posizione di garanzia" che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all' obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi.”

Link alla sentenza

 

 

 

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