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Ponteggi e D.Lgs. 81/2008: le verifiche prima del montaggio e durante l’uso

Ponteggi e D.Lgs. 81/2008: le verifiche prima del montaggio e durante l’uso

Un documento Inail si sofferma sui requisiti normativi relativi ai ponteggi di facciata. Gli allegati XIX, XX, XXI e XXII. Focus sulle verifiche da eseguire prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio.

Roma, 8 Nov – Gli allegati presenti nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, forniscono diverse informazioni, spesso essenziali per le strategie di prevenzione aziendali e per molte attività correlate (attività di vigilanza, verifiche, formazione, …). E molte di queste informazioni riguardano anche la sicurezza di opere provvisionali (opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato che non faranno parte dell'opera compiuta) come i ponteggi.

 

Nei mesi scorsi, con riferimento al contenuto del documento InailI ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), abbiamo già presentato le tante indicazioni relative ai ponteggi tratte dal Decreto legislativo 81/2008 (TU) o dal contenuto di alcuni suoi allegati (allegati V e XVIII).

 

Ci soffermiamo oggi sul contenuto di altri allegati del TU che riportano, ad esempio, importanti indicazioni sulle attività di verifica e sulle operazioni di montaggio e smontaggio.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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I ponteggi e l’allegato XIX: le verifiche prima di ogni montaggio

Come ricordato nel documento Inail, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani, Un allegato rilevante per la sicurezza dei ponteggi è sicuramente l’allegato XIX relativo alle “Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi”.

 

Nell’allegato si sottolinea che nel ponteggio metallico fisso “la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l’ambiente di lavoro, l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso”. In relazione a quanto sopra e “non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio”, l’allegato riporta istruzioni “che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l’utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori”.

 

Le verifiche contenute nelle schede dell’allegato devono, dunque, essere eseguite dall’utilizzatore “prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti”.

 

Riprendiamo alcune delle verifiche degli elementi di ponteggio da realizzarsi prima di ogni montaggio e con riferimento, a titolo esemplificativo, ai ponteggi metallici a telai prefabbricati. Per ogni indicazione dell’allegato, che vi invitiamo a leggere, sono riportate anche le modalità di verifica e le misure eventualmente da adottare:

  • Generale
    • Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
    • Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante
  • Telaio
    • Controllo marchio come da libretto
    • Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione
    • Controllo verticalità montanti telaio
    • Controllo spinotto di collegamento fra montanti
    • Controllo attacchi controventature: perni e/o boccole
    • Controllo orizzontalità traverso
  • Correnti e diagonali
    • Controllo marchio come da libretto
    • Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione
    • Controllo linearità dell’elemento
    • Controllo stato di conservazione collegamenti al telaio
  • Impalcati prefabbricati
    • Controllo marchio come da libretto
    • Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione
    • Controllo orizzontalità piani di calpestio
    • Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso
    • Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)
  • Basette fisse
    • Controllo marchio come da libretto
    • Controllo orizzontalità piatto di base
  • Basette regolabili
    • Controllo marchio come da libretto
    • Controllo orizzontalità piatto di base
    • Controllo verticalità stelo
    • Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata.

 

L’allegato riporta altre indicazioni sulle verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio per:

  • Ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati
  • Ponteggi metallici a tubi e giunti

 

I ponteggi e l’allegato XIX: le verifiche durante l’uso del ponteggio

Nell’allegato XIX sono poi presenti anche indicazioni per le verifiche da effettuarsi durante l’uso dei ponteggi metallici fissi:

  • Controllare che il disegno esecutivo:
    • Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
    • Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;
    • Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.
  • Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:
    • Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione;
    • Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell’autorità di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.
  • Controllare che vi sia la documentazione dell’esecuzione, da parte del preposto, dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento.
  • Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, in relazione all’azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.
  • Controllare che sia mantenuto un distacco congruente con il punto 2.1.4.3 dell’Allegato XVIII o l’articolo 138, comma 2, della Sezione V del Titolo IV tra il bordo interno dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita.
  • Controllare che sia mantenuta l’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall’alto.
  • Controllare il mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.
  • Controllare il mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.
  • Controllare il mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.
  • Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l’utilizzo del filo a piombo.
  • Controllare il mantenimento dell’efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:
    • Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
    • Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
    • Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.
  • Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.
  • Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.

 

I ponteggi e il contenuto del D.Lgs. 81/2008: gli allegati XX, XXI e XXII

Riportiamo qualche breve indicazione tratta dal contenuto di tre altri allegati del D.Lgs. 81/2008.

 

L’allegato XX del Testo Unico riporta indicazioni sulle autorizzazioni ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi).

L’allegato fornisce informazioni su:

  • requisiti
  • presentazione della domanda
  • documentazione richiesta per l’autorizzazione alla certificazione
  • procedura autorizzativa
  • condizioni e validità dell’autorizzazione
  • verifiche

 

L’allegato XXIAccordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota”, che potrebbe essere modificato dall’atteso accorpamento e rivisitazione degli Accordi in materia di formazione, riporta, tra le altre cose, indicazioni sui:

  • Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota.
  • Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio/trasformazione di ponteggi (articolo 136, comma 8).

 

Infine l’allegato XXII – relativo ai contenuti minimi del Pi.M.U.S., il piano di montaggio, uso e smontaggio - riporta indicazioni su:

  • Dati identificativi del luogo di lavoro;
  • Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • Identificazione del ponteggio;
  • Disegno esecutivo del ponteggio
  • Progetto del ponteggio, quando previsto;
  • Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”)
  • Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  • Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  • Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

 

Riguardo alla prevenzione degli infortuni nelle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi, rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’allegato XXI e dell’articolo “ Quali sono le indicazioni normative sul montaggio dei ponteggi di facciata?”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), con la collaborazione di Calogero Vitale (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2021 (formato PDF, 6.81 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ L’analisi dei requisiti normativi dei ponteggi di facciata”.

 


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