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Piano di emergenza antincendio: allarme, evacuazione e procedure

Piano di emergenza antincendio: allarme, evacuazione e procedure

Una dispensa allegata ad una nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce indicazioni sul piano di emergenza in materia di prevenzione incendi. Focus sulle procedure di emergenza e sulle procedure di allarme ed evacuazione.


Roma, 17 Nov – Ricordando che la gestione della sicurezza antincendio in emergenza riguarda l’attivazione e l’attuazione del piano di emergenza, il datore di lavoro, attraverso la valutazione del rischio incendio, effettua “un’analisi specifica dell’attività finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi di incendio e delle corrispondenze conseguenze per gli occupanti (sia lavoratori sia persone presenti ad altro titolo nel luogo di lavoro, ad esempio uffici aperti al pubblico), i beni e l’ambiente”. E da questa analisi “scaturiscono gli scenari di incendio sulla base dei quali deve essere sviluppata ed implementata la pianificazione di risposta all’emergenza”.

 

A parlare in questi termini di gestione e di piani di emergenza in materia antincendio è il contenuto di una dispensa, la “Dispensa per corsi 2-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento)” che è allegata, con altre due dispense, alla nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022  con riferimento al contenuto del Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021.

 

Ricordiamo che la dispensa è predisposta “quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 2-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022”.

 

In relazione al contenuto della dispensa, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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La squadra antincendio - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del Decreto Legislativo 81 del 2008 - La squadra antincendio

 

Sicurezza antincendio: il piano e le procedure di emergenza

Al punto 3.1.5 del Modulo 3 la dispensa 2-FOR indica che oltre agli scenari di incendio, “il datore di lavoro provvede anche alla pianificazione dell’emergenza in risposta ad altri eventi emergenziali credibili, quali, ad esempio, terremoto, alluvione, allarme bomba”.

E dal documento di valutazione di tutti i rischi, “potrebbero scaturire altri eventi emergenziali per i quali risulta necessario effettuare la pianificazione di emergenza (rotture di impianti di processo con dispersione di fluidi o sostanze pericolose, sistemi in pressione, …)”.

 

Dunque nella pianificazione dell’emergenza agli addetti antincendio, che in condizioni di emergenza attuano il piano di emergenza, vengono affidati compiti ed incarichi, dettagliati nel piano e “declinati secondo la tipologia di attività presso cui operano, che, in caso di incendio, possono generalizzarsi nelle procedure di emergenza di seguito elencate:

  • avvisare dell'emergenza in atto e recarsi sul posto e valutarne l'entità;
  • verificare l’allarme ricevuto (se da occupante, se da impianto di rivelazione e allarme incendio);
  • individuare gli ambiti coinvolti nell’emergenza incendio;
  • tentare lo spegnimento con estintori se trattasi di principio di incendio;
  • nel caso in cui non si riesca a domare l’incendio, avviare e coordinare la procedura di evacuazione;
  • avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza e i soccorsi esterni, ricordando di fornire ai Vigili del fuoco le seguenti informazioni:
    • nome e indirizzo dell’attività
    • tipologia dell’emergenza e gravità
    • eventuale presenza di infortunati
    • eventuali materiali e/o sostanze pericolosi presenti
    • informazioni su accesso e vie preferenziali per raggiungere il sito
  • messa in sicurezza impianti tecnologici e impianti di processo (disalimentazione utenze elettriche, gas, ecc, …);
  • isolare la zona per circoscrivere l'emergenza chiudendo le porte di accesso e quelle tra i compartimenti;
  • prestare assistenza all’esodo per gli occupanti (indicazione delle uscite da percorrere, modalità di evacuazione, …);
  • prestare assistenza all’esodo per gli occupanti con specifiche necessità (non deambulanti, ipovedenti, affetti da ipoacusia, …);
  • supportare i soccorsi esterni fornendo tutte le informazioni necessarie al passaggio di consegne relativo alla gestione dell’emergenza ai soccorritori (informazioni essenziali, aree coinvolte dalla emergenza, occupanti eventualmente bloccati, occupanti feriti, …).
  • verificare che tutto il personale sia giunto nel punto di ritrovo;
  • segnalare la fine dell'emergenza quando il pericolo scompare;
  • accertarsi della sicurezza degli impianti e dei locali e disporre, qualora le condizioni di tutti i locali e processi siano tornate alla normalità, la ripresa dell'attività”.

 

Sicurezza antincendio: le procedure di allarme ed evacuazione

La dispensa ricorda poi che la sorveglianza degli ambiti lavorativi da parte di tutti i lavoratori e, in particolare, dagli addetti antincendio, “consente di individuare prontamente eventuali emergenze in atto”. E una “corretta e sollecita procedura di allarme è la prima condizione per agevolare qualsiasi intervento delle squadre antincendio”.

A questo proposito “ogni lavoratore o occupante deve sempre vigilare ed avvisare il personale preposto in caso di qualsivoglia emergenza, per far in modo che l’intervento risulti risolutivo e l’incendio non diventi incontrollabile”.

 

Si segnala che in caso di incendio, “le procedure di allarme prevedono, generalmente, quanto di seguito:

  • mantenere la calma
  • dare l’allarme secondo le indicazioni del piano di emergenza evitando di trasmettere stato di agitazione agli altri occupanti;
  • prestare assistenza a chi dovesse trovarsi in difficoltà;
  • attenersi, per ogni azione successiva, a quanto pianificato nel piano di emergenza”.

 

Ci si sofferma poi sulle procedure di evacuazione.

 

Infatti in relazione agli scenari emergenziali più severi e credibili, il datore di lavoro, oltre alla predisposizione del sistema d’esodo, “deve predisporre le procedure per consentire l’evacuazione dell’attività”. E gli addetti antincendio “svolgono un ruolo fondamentale assicurando e sovraintendendo il corretto svolgimento delle procedure di evacuazione”.

 

Si indica che le procedure di evacuazione, generalmente, “prevedono le seguenti azioni/attività da parte degli addetti antincendio:

  • sorvegliano la corretta evacuazione delle persone;
  • si accertano che nessun occupante abbia problemi a raggiungere l'uscita;
  • assistono le persone con specifiche necessità (disabili, …) fino al raggiungimento del punto di raccolta;
  • si accertano della fruibilità delle uscite di sicurezza;
  • riuniscono gli occupanti presso il punto di raccolta;
  • verificano, tramite appello dei presenti, che tutti gli occupanti abbiano raggiunto il luogo sicuro.
  • verificano che tutte le persone presso il luogo di raccolta rimangano nelle aree prestabilite fino al termine dell'emergenza o fino a nuovo ordine da parte della squadra d'emergenza o dei soccorritori”.

 

In particolare tutte “le precedenti procedure devono essere adeguatamente implementate e testate durante la preparazione all’emergenza” i cui adempimenti minimi sono riportati in una tabella presente nel Codice di Prevenzione Incendi, in relazione al DM 3/8/2015.

Riprendiamo dal Codice la tabella S.5-9 (Preparazione all’emergenza):

 

 

La dispensa ricorda poi che il livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio “è stabilito in fase di valutazione del rischio. I livelli di prestazione della gestione della sicurezza antincendio sono 3, con complessità ed adempimenti crescenti all’aumentare del livello di prestazione”.

 

Sicurezza antincendio: l’assistenza alle persone con esigenze speciali

La dispensa sottolinea poi che il datore di lavoro deve anche individuare “le particolari necessità delle persone con esigenze speciali”, “prevedere un’adeguata assistenza” e “indicare le misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie”.

 

Riprendiamo il testo, tratto dal DM 2 settembre 2021 ( decreto GSA), relativo all’assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio:

  1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
  2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
  3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della dispensa 2-FOR e, in particolare, al contenuto del punto 3.1.5 (Il piano di emergenza) che riporta integralmente il contenuto dell’allegato II del DM 2 settembre 2021 relativamente alla gestione della sicurezza antincendio in emergenza.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Nota Prot. 12301 del 07 settembre 2022 avente per oggetto: DM 2 settembre 2021 – “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio – Allegati: Dispensa per corsi 1-FOR, Dispensa per corsi 2-FOR, Dispensa per corsi 3-FOR.

 


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Rispondi Autore: comune di spinea - likes: 0
22/11/2023 (12:05:59)
il comune ha approvato il piano di sicurezza ed emergenza, ma gli operatori del mercato non sono disponibili a costituire la squadra di emergenza, come ci consiglia di procedere? grazie

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