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Organismi paritetici: contestate al TAR le circolari del Ministero

Organismi paritetici: contestate al TAR le circolari del Ministero
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

10/09/2015

Sempre più caos nel campo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: contestate al Tribunale le direttive fornite dal Ministero del Lavoro. A cura di Gerardo Porreca.

Organismi paritetici: contestate al TAR le circolari del Ministero

Sempre più caos nel campo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: contestate al Tribunale le direttive fornite dal Ministero del Lavoro. A cura di Gerardo Porreca.

 
Il campo della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è sempre stata una sorta di “giungla”, un campo nel quale ha regnato e regna tuttora una gran confusione, un campo nel quale ci mettiamo anni per stabilire delle regole se pure le stabiliamo e che spesso poi  non vengono rispettate, dove ognuno fa quello che vuole e dove gli interessi economici finiscono facilmente con il prevalere sull’opportunità e sulla necessità di fornire agli operatori di sicurezza sul lavoro una adeguata ed idonea formazione. E se ora siamo arrivati al punto di ricorrere al Tribunale per contestare le direttive che sono state fornite dal Ministero del Lavoro, che è competente a farlo, siamo al massimo del caos. Questo è quanto è accaduto.
 
Come è noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 13 del 5/6/2012 ha fornito dei chiarimenti in materia di formazione dei lavoratori nel settore edile e delle indicazioni sulla individuazione dei soggetti paritetici legittimati all’attività formativa. Con la stessa Circolare il Ministero ha precisato altresì che possono definirsi ‘organismi paritetici’ costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, così come definiti dall’art. 2 lett. ee) del D. Lgs. 81/2008, solo “gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile” ed ha anche riportato nella stessa l'elenco dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali che, ‘al momento’, risultavano comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento.
 

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L’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e la CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) hanno proposto ricorso al TAR del Lazio (ricorso n. 8533/2012) nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere l’annullamento della citata Circolare n. 13 del 2012 sostenendo che la stessa presenta a loro parere “una portata immediatamente lesiva”, che inoltre il D. Lgs. n. 81/2008 non ha fatto rinvii a circolari ministeriali e che le indicazioni fornite dal Ministero si presentavano in maniera del tutto “autoritativa” e in contrasto con la precedente Circolare dello stesso Ministero n. 20 del 29/7/2011 nella quale veniva chiarito che, ove sorgesse un dubbio sulla pariteticità della Organizzazione sindacale o datoriale, esso doveva essere risolto con un confronto con la Direzione Generale. I ricorrenti hanno sostenuto, altresì, che la Circolare n. 13/2012 avrebbe violato “pure l'Accordo Stato Regioni del 2011 e le Linee Guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e lavoratori e Datore di Lavoro del 25 luglio 2012, ove, ai fini della individuazione di organismo paritetico, si è ritenuto di applicare il criterio presuntivo della c.d. rappresentatività comparata” e che l'avere inoltre assegnata la maggiore rappresentatività comparata nel settore edilizio alle sole Organizzazioni Sindacali indicate nella Circolare sarebbe apparso lesivo dei principi generali di libertà e pluralismo.
 
Il TAR del Lazio, con la sentenza della Sezione Terza bis n. 8765 del 30/6/2015, non condividendo le censure della parte ricorrente, peraltro già disattese con il rigetto di un precedente ricorso (Sentenza della Sezione Terza bis n. 8865 del 7/8/2014), ha però respinto il ricorso presentato dall’UNCI e dalla CONFSAL ribadendo la legittimità della citata Circolare n. 13/2012. Con la sentenza del 30/6/2015 il TAR ha, infatti, sottolineato la “non immediata lesività” della Circolare n. 13/2012 del Ministero del Lavoro in quanto basata su dati numerici in continuo aggiornamento e riferita ad elementi periodicamente riveduti e trasmessi dalle stesse OO.SS. Lo stesso TAR poi, con riferimento ai parametri di individuazione della maggiore rappresentatività in termini comparativi, ha ritenuto che nella Circolare impugnata, l'individuazione degli enti e gli organismi bilaterali abilitati alla formazione in materia di sicurezza “non è stata determinata in maniera autoritativa e quindi nessuna violazione dei criteri normativamente imposti sussiste, posto che lo stesso art. 2 citato fa riferimento agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini di individuare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici abilitati alla formazione”. “E sotto questo profilo”, prosegue la sentenza, “il Ministero, in assenza di criteri oggettivi normativamente determinati per l’individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività si è servito degli indici tradizionalmente individuati ai fini del ‘vecchio criterio’ della maggiore rappresentatività e dunque in virtù dei tradizionali parametri quali il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali”, criteri tutti questi che la giurisprudenza ha più volte confermato compresa la precedente sentenza del 7/8/2014.
 
Il TAR del Lazio ha rigettata anche la presunta contraddittorietà della Circolare n. 13 del 5/6/2012 con l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, posto che quest’ultimo nulla dice in ordine alla qualificazione e definizione di ‘organo paritetico’ e che anche le Linee Guida del 25/7/2012 nelle premesse del paragrafo dedicato alla collaborazione degli organismi paritetici di formazione hanno richiamato testualmente la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. ee) del D. Lgs. n. 81/2008 sancendo che gli stessi debbano essere costituiti nell'ambito di Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
Alla luce dell’ultima sentenza del TAR Lazio del 30/6/2015 quindi la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato il 29/7/2015 una nuova nota ai propri uffici periferici nella quale ha riportato il testo della sentenza stessa e con la quale, soffermandosi nuovamente sui requisiti degli organismi paritetici, ha confermato ulteriormente la validità della Circolare n. 13 del 5/6/2012 invitando le Direzioni Territoriali del Lavoro e le Direzioni Interregionali del Lavoro a tener conto nella propria attività ispettiva delle indicazioni con essa fornite.
 
E così il Ministero del Lavoro ha avuto ragione. Ma insomma si può andare avanti così, a più di sette anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, a botta di ricorsi e di contestazioni? Ma perché certe regole sulla formazione, viene da osservare, non vengono fissate direttamente dal legislatore e le si lascia invece dettare dal Ministero del Lavoro o dalla Conferenza Stato Regioni? Perché non viene istituito un sistema di vigilanza e stabilito quali organi sono competenti a farla?  E perché non vengono fissate e adottate delle sanzioni o comunque dei provvedimenti interdittivi nei confronti degli inadempienti? Quante domande senza risposta.
 
Gerardo Porreca
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva – Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 – Nozione organismi paritetici nel settore edile – soggetti legittimati all’attività formativa.
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva - Divisione III – Nota prot. n. 9483 del 8 giugno 2015 – Prot. 37/0009483/MA007.A001 - Quesiti su Organismi paritetici
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva - Divisione III – Nota n. 12319 del 29 luglio 2015 – Prot. 37/0012319/MA007.A001 - Sentenza del TAR per il Lazio - Sez. Terza Bis - n. R.P.C. 8765/2015, sul ricorso n. 8533/2012 proposto da UNCI e CONFSAL nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
 
 



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Rispondi Autore: ioche so immagine like - likes: 0
10/09/2015 (08:19:20)
E perchè non si fa come si faceva una volta, ovvero il caro vecchio affiancamento con preposto / capoturno lasciando stare questo mondo di (in)sicurezza su carta ?
Rispondi Autore: RSPP immagine like - likes: 0
11/09/2015 (10:57:10)
La soluzione?? emanare dei requisiti per poter effettuare la formazione, magari un percorso formativo al termine del quale si viene iscritti in un elenco regionale.
L'abilitazione da mantenere con corsi di aggiornamento,o dimostrazione di un tot di ore di formazione annua, STOP. Niente organi paritetici,che a mio parere sono totalmente inutili.
Rispondi Autore: Luca Mangiapane immagine like - likes: 0
11/09/2015 (15:07:52)
Le leggi e gli accordi dovrebbero limitarsi a dare le indicazioni sui contenuti della formazione e sui requisiti dei formatori ed eliminare definitivamente i soggetti che questa formazione la possono erogare. In questo modo non ci sarebbe più necessità di circolari ricorsi al TAR ecc.
Rispondi Autore: RSPP immagine like - likes: 0
11/09/2015 (16:49:11)
Bhè... i soggetti che la possono erogare sì, altrimenti non esisterebbe questa professione, è l'inutile balzello degli organi paritetici che secondo me non ha il motivo di esistere.

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