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Nuove regole COVID-19: aggiornamento del protocollo e organizzazione aziendale

Nuove regole COVID-19: aggiornamento del protocollo e organizzazione aziendale

Le indicazioni del nuovo protocollo condiviso del 30 giugno 2022 per i luoghi di lavoro. Focus sull’aggiornamento del protocollo, sull’informazione, la gestione degli appalti, degli spazi comuni e dell’entrata e uscita dei dipendenti.

 

Roma, 8 Lug – Come ricordato nel contributo di Cinzia Frascheri (“COVID-19: prime riflessioni di merito sul nuovo protocollo condiviso”) non c’è dubbio che il nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” sia il risultato di una “prassi consolidata di confronto”. Una prassi che, al di là del contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19, si spera possa permettere in futuro anche un migliore “radicamento della prevenzione efficace nel mondo del lavoro”.

 

 

Del nuovo protocollo, che aggiorna e rinnova i precedenti protocolli e che prevede nella data del 31 ottobre 2022 il termine entro il quale rivedere le misure prevenzionali introdotte, abbiamo già presentato diverse parti: la modalità di ingresso nei luoghi di lavoro; la pulizia e sanificazione in azienda; l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; le precauzioni igieniche personali; la sorveglianza sanitaria; le indicazioni per il lavoro agile e i lavoratori fragili.

 

Oggi ci soffermiamo su alcuni altri aspetti e indicazioni connesse al nuovo protocollo del 30 giugno 2022, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

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L’aggiornamento nelle aziende del protocollo anti-contagio

In premessa si indica che “in continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali” (14 marzo 2020, 24 aprile 2020, 6 aprile 2021), il Protocollo condiviso “ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 – si sottolinea – “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”. Il Protocollo contiene “misure che seguono la logica della precauzione” e i datori di lavoro, come spiegato anche nel contributo di Cinzia Frascheri, “aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione” elencate, “da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente”.

 

Ricordiamo che il punto 13 è dedicato all’aggiornamento del protocollo.

In particolare si indica, in modo non dissimile a quanto già indicato in precedenza, che “sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS”. E laddove, “per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali”.

 

Inoltre “in mancanza di quanto previsto dai punti precedenti” (questa indicazione non era presente nel precedente protocollo) e per le finalità del Protocollo, “potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/ COVID-19”.

 

Il nuovo protocollo: informazione e gestione degli appalti

Riguardo al punto 1 “Informazione”, nel testo non è più presente l’indicazione relativa all’obbligo del lavoratore di rimanere a casa in caso di febbre o sintomi influenzali.

 

Si indica che il datore di lavoro, “attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”.

 

Inoltre il datore di lavoro “fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio”.

 

Riguardo poi al punto 3 “Gestione degli appalti”, molto semplificato rispetto al precedente punto 3 del protocollo del 6 aprile 2021 (modalità di accesso dei fornitori esterni), si indica che “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente”. E l’azienda committente “è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.

 

Il nuovo protocollo: le novità sull’organizzazione aziendale

Ci soffermiamo poi sul punto 7 “Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)” che ha poche, in realtà, differenze rispetto al precedente protocollo.

 

Si indica che “l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi”.

Inoltre:

  • “occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie”;
  • occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack”.

 

Molto semplificati alcuni punti relativi all’organizzazione aziendale, ad esempio con riferimento (punto 8) alla “Gestione entrata e uscita dei dipendenti”.

 

Si indica che “si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del nuovo protocollo condiviso che si sofferma anche sulla “Gestione di una persona sintomatica in azienda” (nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, “lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2”) e riporta anche specifiche indicazioni sulla riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/ COVID-19.

 

  

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo condiviso sottoscritto il 30 giugno 2022 (formato PDF, 308 kB).

 


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Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0
08/07/2022 (10:02:13)
Buongiorno, c'è una ragione particolare per cui non è stato menzionato tra le novità quella che a mio avviso risulta essere la più importante, ovvero quanto relativo alle mascherine FFP2 al posto delle chirurgiche e relative risvolti di responsabilità?
grazie
Rispondi Autore: cauto.sicurezza - likes: 0
08/07/2022 (12:15:49)
quindi le mascherine chirurgiche non servono più?
Una via di mezzo da senza protezione all'uso della FFP2 potrebbe servire.
Rispondi Autore: Nicola Baldi - likes: 0
08/07/2022 (16:54:17)
Ma soprattutto: questo fantastico protocollo emblema delle istituzioni che se ne lavano le mani, è stato pubblicato ufficialmente? è valido? Perchè nei siti istituzionali non c'è traccia, mentre il precedente protocollo quello del 6/4/2021 è uscito allegato ad una ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale!!!!!!! Quindi come possiamo ritenere valido questo protocollo? Che valore ha? Siamo veramente al ridicolo.
Rispondi Autore: HSE - likes: 0
10/07/2022 (16:31:10)
Concordo pienamente con Nicola Baldi. Come risolviamo che gli RSPP devono valutare i rischi derivanti dall’attività aziendale, e non da rischi pandemici? Come mai tutti stanno correndo al riparo quando NON è ancora uscita ufficialmente sui portali pubblici o non si trova on-line un protocollo formato ufficialmente? Come mai PUNTO SICURO, portale di estrema attenzione e precisione ha fatto tale errore ?
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
11/07/2022 (11:41:08)
Il nuovo Protocollo del 30 giugno 2022 è stato pubblicato anche sul sito della Camera dei deputati tema.camera.it.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
11/07/2022 (11:44:41)
Il Rspp deve valutare tutti i rischi presenti durante il lavoro ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità alle norme vigenti e ai protocolli sottoscritti dall'associazione datoriale di cui fa parte l'azienda per la quale svolge la sua funzione. Le opinioni ideologiche individuali sono personali e del tutto irrilevanti: il Rspp deve fare quello che prevede il protocollo. A tutela dei lavoratori e del datore di lavoro. PUNTO.

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