Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione
Milano, 18 Apr – Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 ha evidenziato come l'agricoltura abbia un indice infortunistico più elevato di altri comparti lavorativi. E, secondo i dati di un osservatorio istituito da Inail e Coordinamento delle Regioni sugli infortuni nel settore agricolo o forestale, sono più di 120 gli eventi infortunistici mortali che coinvolgono ogni anno gli operatori addetti alla guida dei trattori.
Senza dimenticare che il parco trattori esistente in Italia ha un’età media di circa 20 anni e sono ancora troppe le macchine sprovviste di strutture di protezione in caso di capovolgimento o di cinture di sicurezza.
In relazione a queste cifre si possono comprendere le molte critiche che ha sollevato la nuova proroga relativa all’abilitazione all’uso delle macchine agricole contenuta nella Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (il cosiddetto “decreto milleproroghe”).
Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
Art. 3 - Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali (…) 2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012. (…) |
Infatti, come già ricordato dal nostro giornale, con il comma 2-ter è stata di nuovo ulteriormente prorogata, come era avvenuto con il “decreto del fare”, l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, che è ora differita al 31 dicembre 2017.
Per comprendere meglio le conseguenze di questa proroga ricordiamo anche il punto 9.1, 9.4 e 12.1 dell’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012:
9. Riconoscimento della formazione pregressa 9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino ì seguenti requisiti: a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento; b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento. (…) 9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo. (…) 12. Norma transitoria 12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Tenendo conto che con le varie proroghe che si sono succedute in Italia è stato spostato il momento dell’entrata in vigore dell’accordo in relazione alle macchine agricole, pubblichiamo una breve tabella che raccoglie le conseguenze della proroga sui vari obblighi e scadenze:
Caso | Accordo 2012 | Adempimento | Scadenza |
Operatori incaricati all’uso delle attrezzature dopo il 31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) |
| Conseguimento abilitazione | Prima dell’utilizzo delle attrezzature |
Operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) | 12.1 | Conseguimento abilitazione | Entro il 31 dicembre 2019 |
Operatori già formati (corsi di tipo a, punto 9.1) alla data del 31/12/2017 | 9.1.a | Corso di aggiornamento | Entro il 31 dicembre 2022 |
Operatori già formati (corsi di tipo b, punto 9.1) alla data del 31/12/2017 | 9.1.b | Corso di aggiornamento | Entro il 31 dicembre 2019 |
Operatori già formati (corsi di tipo c, punto 9.1) alla data del 31/12/2017 | 9.1.c | Corso di aggiornamento con verifica di apprendimento | Entro il 31 dicembre 2019 |
Tutti gli operatori |
| Corso di aggiornamento | Ogni 5 anni a decorrere dall’aggiornamento |
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni | 9.4 | Corso di aggiornamento | Entro il 31 dicembre 2018 |
In conclusione riportiamo la Nota presentata il 6 marzo scorso dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Prevenzione in agricoltura e selvicoltura” della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP), il Dr. Eugenio Ariano.
La nota, dal titolo “Abilitazione all’uso dei trattori. Una proroga assurda”, indica che ‘sono costantemente oltre 120 i decessi annui nell’uso del trattore, come mostrano i dati dell’osservatorio, istituito da INAIL e Coordinamento delle Regioni sugli infortuni nel settore agricolo o forestale, che raccoglie tutti gli infortuni che avvengono ai lavoratori agricoli, ivi compresi coloro che svolgono attività agricola a titolo hobbistico.
Accanto alla revisione periodica delle macchine, la formazione specifica all’uso è dunque strumento di fondamentale importanza preventiva; per convincersene del resto basta dare un’occhiata alle dinamiche descritte nel registro degli infortuni mortali e gravi Infor.Mo.
L’obbligo formativo era finalmente in vigore, con una regolamentazione applicativa pensata per formare soprattutto i giovani al primo ingresso, prevedendo che chi avesse almeno due anni di esperienza sul campo necessitasse solo di periodico aggiornamento d’aula; ciò aveva consentito un avvio tutto sommato tranquillo, con qualche ritardo organizzativo solo nell’attività di aggiornamento, comprensibile data la grande massa di lavoratori da formare, che poteva giustificare al più una proroga a fine 2016 della scadenza dell’aggiornamento.
Invece con la legge milleproroghe si è pensato bene di rimandare al 31.12.2017 l’entrata in vigore di una norma già operativa, con il seguente brillante risultato:
- i lavoratori di nuovo ingresso non hanno obbligo formativo specifico fino al 31.12.2017;
- nel caso al 31.12.2017 non abbiano ancora maturato due anni di esperienza avranno comunque altri due anni di tempo per frequentare il corso di abilitazione (31.12.2019)
- gli operatori con almeno due anni esperienza dovranno frequentare il corso di aggiornamento entro il 31.12.2018.
Con buona pace della logica quindi, coloro che maggiormente necessitano di formazione, e per i quali non vi erano ritardi oggettivi, non dovranno frequentare corsi abilitanti fino a tutto il 2019, mentre chi ha già esperienza deve frequentare i corsi di aggiornamento entro il 2018.
Chi ha diligentemente ottemperato agli obblighi (in vigore fino a fine febbraio 2017) è naturalmente penalizzato dato che la periodicità dell’aggiornamento non è modificata, ma massimamente penalizzate sono le categorie non agricole, per le quali la proroga non vale, riproducendo ancora una volta una situazione di diversi obblighi per lavoratori di categorie diverse, che appare contraria al principio di uguaglianza consacrato nell’articolo 3 della Costituzione”.
Articolo 3 della Costituzione che, per completare la riflessione proposta dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro CIIP, indica che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E sempre lo stesso articolo sottolinea che è compito della Repubblica “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Decreto legge 30 dicembre 2016 n.244 - Proroga e definizione di termini
CIIP, “ Nota del 6 marzo 2016”, a cura del Coordinatore del Gruppo di Lavoro CIIP “Prevenzione in agricoltura e selvicoltura”, Dr. Eugenio Ariano (formato PDF, 547 kB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Alessandro Di Domenico - likes: 0 | 18/04/2017 (08:09:02) |
Indubbiamente non è giusta questa proroga. Sicuramente le organizzazioni agricole lo vedranno come una "vittoria", oppure siccome anche loro organizzano questi corsi diventa un modo per spalmare "gli incassi" dai corsi stessi. Ma ATTENZIONE!!!! Se succede qualcosa ad un operatore, come la mettiamo con gli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/08? come si dimostra l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento? |
Rispondi Autore: Maurizio Aurgi - likes: 0 | 18/04/2017 (09:46:43) |
Già la possibilità di autoceritificare l'esperienza è una agevolazione che non ha alcuna giustificazione tecnica,poi la proroga solo per il settore agricolo... ora la proroga della proroga..... Ci troviamo nella solita situazione all'italiana gli agricoltori che diligentemente hanno fatto il corso sono i tonti e quelli che non lo hanno fatto sono i furbi che vengono premiati..... |
Rispondi Autore: Alessandro Di Domenico - likes: 0 | 18/04/2017 (10:02:41) |
sono d'accordo con Maurizio ADD |
Rispondi Autore: Maurizio Aurgi - likes: 0 | 18/04/2017 (10:36:42) |
Rimane poi da chiarire la questione dei carri raccolta se sono da considerare delle PLE senza stabilizzatori e quindi se è obbligatorio il corso oppure se si farà un altra eccezione..... |
Rispondi Autore: SCHIAVO TIZIANA - likes: 0 | 21/10/2017 (10:43:52) |
I CARRI RACCOLTA FRUTTA SONO ESENTI DALL'ACCORDO STATO REGIONE E NON SONO MAI EQUIPARATI ALLE PIATTAFORME ELEVABILI NEMMENO PER LE VERIFICHE PERIODICHE. PER DEFINIZIONE SONO PONTI SVILUPPABILI. |
Rispondi Autore: Maurizio Auri - likes: 0 | 21/10/2017 (17:35:42) |
Vi aggiorno in merito ai carri raccogli frutta. Al convegno di lunedi 16 di Bologna sui carri raccoglifrutta l'Ing. Lauredi dell'Inail ha detto che stanno predisponendo una integrazione all'accordo stato regione proprio per definire i corsi da fare per i carri raccoglifrutta. E' sicuro comunque che i corsi dovranno essere fatti. Per quanto attiene la denuncia all'Inail e la verifica periodica è obbligatoria (solo per quelli elevabili) ma questo era noto anche da prima, vedere sito INAIL. |