I punti principali della circolare intervengono su:
- durata del contratto;
- trasformazione anticipata del rapporto;
- formazione esclusivamente aziendale;
- formazione e responsabilità del datore di lavoro;
- sottoinquadramento e profili retributivi
- comulabilità dei rapporti di apprendistato.
- abrogazioni
Secondo il Ministero del Lavoro, l'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 6 anni, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale. In questo periodo l'apprendista deve essere formato sul lavoro e deve poter acquisire alcune competenze di base e tecnico-professionali inerenti la qualifica che si intende ottenere. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato professionalizzante, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Nella circolare viene sottolineata l’importanza della formazione. Ricordiamo che, oltre ad essere utile per l’acquisizione delle competenze, la formazione dei nuovi assunti, dei
giovani e degli apprendisti è particolarmente importante in quanto include la prevenzione degli infortuni e tutti quegli insegnamenti necessari ad evitare
errori che potrebbero portare ad incidenti sul lavoro. Infatti con l’informazione e la formazione è possibile sensibilizzare i lavoratori verso tutte quelle precauzioni necessarie a lavorare in sicurezza, dall’uso corretto dei DPI, all’adozione di procedure di movimento che possano evitare
problemi muscolo-scheletrici, all’utilizzo dei
dispositivi di protezione delle macchine e in generale a qualsiasi precauzione utile alla riduzione del rischio.
Nella circolare si chiariscono quindi alcune delle caratteristiche che il contratto di apprendistato professionalizzante deve avere. Ad esempio è precisato che il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere le indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione. Inoltre è indicata la possibilità di sommare i periodo di apprendistato svolti nell’ ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’ apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata del contratto.
L’ultimo punto, al fine di semplificare le procedure, abroga esplicitamente con il decreto legge 112/2008:
1. La comunicazione all'amministrazione dei dati dell'apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione ( art. 1 DM 7 ottobre 1999)
2. le informazioni da dare alla famiglia dell'apprendista e la comunicazione all’ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica (artt. 21 e 24 del DPR 1668/1956)
3. la visita
sanitaria prima dell'assunzione come apprendista (art. 4 legge 25/1955).