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Le verifiche finali dei lavoratori in e-Learning

Le verifiche finali dei lavoratori in e-Learning

La verifica di apprendimento deve essere effettuata in presenza solo per i corsi che prevedono la verifica finale. Una disamina della normativa, della storia e dell’evoluzione della formazione in e-Learning. Di Rocco Vitale.

Brescia, 26 Sett – La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emesso recentemente una risposta, con l’ interpello 12/2014, in relazione allo  svolgimento degli esami finali in modalità e-Learning. L’interpello dice chiaramente che “Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica finale obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione”. Tale affermazione è corretta in quanto l'Allegato I dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 al punto d) stabilisce che "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza" si riferisce ai corsi laddove tale verifica finale sia prevista.

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Nel citato Accordo Stato Regioni al punto 4 viene definita la formazione dei lavoratori esplicitandola in formazione generale e formazione specifica. In questo contesto viene chiarito che solo la formazione generale può essere effettuata in modalità e-Learning. A tale proposito non vi è nessun riferimento (e neppure nelle Linee Applicative del 25/07/12) affinché i corsi di formazione generale dei lavoratori debbano concludersi con una verifica finale di apprendimento.
 
Mentre è, invece, chiaramente specificato ai punti 5 e 6 che i corsi per i preposti e quelli per i dirigenti debbano concludersi con una prova di verifica. Lo stesso vale per i datori di lavoro.
 
Pertanto si ritiene applicabile che la verifica di apprendimento debba essere effettuata in presenza o come precisano le Linee Applicative "da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza" solo per i corsi che prevedono la “verifica finale”.
 
Il problema non si pone per la formazione specifica dei lavoratori in quanto per tale formazione non sono ammessi i corsi in modalità e-Learning. Questa impostazione, che di fatto prevede lo svolgimento in presenza della formazione specifica del lavoratori, è in coerenza con la formazione generale svolta in modalità e-Learning il cui esame finale, non previsto, di fatto viene svolto con la formazione specifica al momento della sua conclusione.
 
Del resto una applicazione logica e concreta, non puramente formale ma sostanziale della norma rende anacronistica la verifica in presenza per i corsi in e-Learning per i lavoratori. Un corso di 4 ore svolto dalle aziende in modalità e-Learning costituisce una formazione generale di base ed i lavoratori che svolgono tale formazione (nelle giuste e corrette modalità previste dall'Allegato I) non dovrebbero, poi, dedicare altre ore (tra trasporto, assenza con permessi dal lavoro, compilazione di un semplice test a risposte multiple o colloquio orale) che farebbero venire meno le motivazioni della formazione e-Learning. Infatti alla formazione generale deve seguire quella specifica per la quale è corretto prevedere la presenza in aula.
 
In un contesto differente ma, circa, con similari considerazioni la Regione Lombardia, ad esempio, con il Decreto 10087 del 6.11.2013 della Direzione Generale Salute, ha autorizzato per tutto il personale le A.S.L. la possibilità di svolgere in e-Learning anche la formazione specifica e questa non prevede nessun esame di verifica finale in presenza ma solo una verifica in via telematica con test.
 
Risulta difficile capire perché i dipendenti delle ASL della Lombardia possano svolgere la formazione specifica in e-Learning mentre a quelli delle altre ASL d’Italia sia impedito (sic!). E poi perché ai dipendenti delle ASL è consentito e perché non lo è per le Università e via dicendo. Purtroppo sta diventando la prassi di questo paese più anarchico che federale.
In questa logica si colloca anche l'aggiornamento laddove è previsto per il suo svolgimento la modalità e-Learning. Infatti a coloro che hanno già svolto la rispettiva formazione (ASPP, RSPP, Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti, Coordinatori) non è più richiesta la verifica dell'apprendimento in quanto è stata già svolta in presenza, con la loro abilitazione allo svolgimento del ruolo. L’aggiornamento non deve, quindi, verificarne l’apprendimento – in quanto già avvenuto – ma, verificare la frequenza ai corsi di aggiornamento.
 
L'Allegato I sulla formazione in e-Learning  dice chiaramente al punto d) che solo "la verifica dell'apprendimento finale va effettuata in presenza" e pertanto in tutti i casi in cui non è prevista nessuna verifica questa non può essere introdotta senza una revisione precisa da parte di un successivo Accordo Stato Regioni.
 
Non posso non ricordare come ci sono voluti ben 5 anni, dall’Accordo del 2006 a quello del 2011 affinché si potesse parlare di formazione on line o e-Learning. In questi cinque anni vi è stata una rivoluzione nell’informatica e la lentezza legislativa italiana ha solo alimentato confusione, imbrogli e mala formazione on line.
 
E-Learning senza pace. Come non ricordare la risposta dell’allora sottosegretario al lavoro che nel marzo 2007 rispondendo ad una interrogazione parlamentare sulla FAD, Formazione a Distanza (allora si chiamava così) dichiarava che “…è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l’attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema”.  Parole che non meritano nessun commento se non sorridere (per non piangere) perché la commedia da farsa è diventata tragedia. Vale la pena ricordare che la fase sperimentale delle Regioni doveva concludersi il 14 febbraio 2008 e di ciò le Linee Interpretative del 25 luglio 2012 annunciano “l’attesa della prevista revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006”. Campa cavallo.
 
L’ e-Learning rappresenta e rappresenterà sempre più una grande occasione di sviluppo e di crescita del sistema e della cultura della sicurezza. Porre freni e divieti significa andare contro il tempo e contro la storia del progresso. Servono poche e semplici regole e poi, il vero problema, non saranno le sanzioni ma, piuttosto il controllo - serio e severo - sui soggetti formatori che erogano la formazione in modalità e-Learning. A scanso di equivochi diciamo subito che intendiamo controlli di un solo ente a livello nazionale.
 
E per concludere, con chiarezza, precisione e determinazione la formazione generale dei lavoratori svolta in modalità e-Learning si conclude on line, senza alcuna verifica in presenza.
 
 
Rocco Vitale, presidente Aifos
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Filippo Pataoner - likes: 0
26/09/2014 (08:41:10)
Abbiamo intervistato (alcuni mesi fa) il pm Guariniello, proprio in merito alla verifica finale di apprendimento, anche per i test "tradizionali", ovvero non e-learning.

La sua opinione è abbastanza chiara: "bisogna disattendere ciò che prevede la norma ed è doveroso che il datore di lavoro si curi che la formazione sia stata impartita in maniera corretta, prevedendo modalità di verifica della stessa".

Se la redazione di PuntoSicuro me lo consente posso inserire il link youtube dell'intervista.

Quindi in sostanza si alla verifica anche dove la verifica non è obbligatoria?

Io rilancio dicendo: si alla verifica, ma anche ad un analisi dettagliata del prima e dopo. Ovvero da dove il lavoratore parte (il suo livello iniziale) a dove arriva (il suo livello finale di apprendimento).
Rispondi Autore: Massimo Gili - likes: 0
26/09/2014 (08:42:57)
Forse la mia domanda non è del tutto inerente all'argomento di questo articolo ma sicuramente incentrata sempre sulla formazione. vorrei sapere se qualcuno può dirmi in base a quali requisiti e caratteristiche sono stabiliti i crediti di aggiornamento RSPP dei vari corsi. Sappiamo già tutti che i convegni non sono corsi di aggiornamento RSPP (seppur nel passato siano stati organizzati convegni con attestazione di crediti aggiornamento RSPP), sappiamo anche che un incontro dover partecipi il Dott. Raffaele Guariniello vale più crediti di un altro corso ma continuo a non capire quale siano i criteri e chi li abbia definiti. grazie
Rispondi Autore: Andrea Bighi - likes: 0
26/09/2014 (09:13:54)
Relativamente alla “Formazione Generale” dei lavoratori (4 ore) svolta in modalità e-learning, vorrei sottolineare che la Commissione per gli Interpelli, nell’Interpello N. 12/2014, ha precisato quanto segue:


… E deve essere effettuata “in presenza”…
.

Cosa ne pensate?
Saluti.

Rispondi Autore: Andrea Bighi - likes: 0
26/09/2014 (09:17:39)
Relativamente alla “Formazione Generale” dei lavoratori (4 ore) svolta in modalità e-learning, vorrei sottolineare che la Commissione per gli Interpelli, nell’Interpello N. 12/2014, ha precisato quanto segue:
.

… E deve essere effettuata “in presenza”…
.

Cosa ne pensate?
Saluti.

Rispondi Autore: fabio robusti - likes: 0
26/09/2014 (09:19:52)
la variabile è la qualità del corso e-learning, del sistema di erogazione di tale corso, della effettiva assistenza, tutoraggio, verifica e controllo da parte di personali qualificato. Purtroppo oggi in italia sono spacciati per corsi e-learning "cose" che corsi elearning non sono. Chiaro quindi che un attento Guariniello stia sul "chi va là". La verifica in presenza dopo un corso e-learning di 4 ore fatto bene Fantozzi saprebbe bene come defininirla: una ..... pazzesca!
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
26/09/2014 (09:29:13)
Concordo con il prof. Vitale in tutto. Siamo in Europa e nel mondo. Ci sono le norme armonizzate riconosciute nel mondo o in Europa, mentre le Istituzioni Italiane creano norme diverse per cui sopra e sotto il PO le regole sono diverse. Un ulteriore ostacolo per gli investimenti stranieri. Per l'e-learning ricordo che ci sono importanti università, come HARWARD che mettono a disposizione corsi interamente in e-learning. L'italia non ha bisogno di ulteriori regole. Ogni organizzazione deve sentirsi libera di organizzarsi come desidera anche in termini di ore e metodologia. Quello che conta, e deve essere verificata, è l'efficacia della formazione sul campo, nella applicazione quotidiana nel garantire i comportamenti corretti.
Rispondi Autore: Giuliano Balzi - likes: 0
26/09/2014 (09:39:09)
è noto se si possono eseguire corsi specifici per i lavoratori non di sede (esempio venditori) tramite videoconferenza?
nel caso positivo che caratteristiche tecniche dovrebbe avere il sistema di videoconferenza per accertarsi e garantire che tutti i partecipanti siano effettivamente presenti alla lezione da remoto? grazie
Rispondi Autore: Andrea Bighi - likes: 0
26/09/2014 (11:53:54)
Relativamente alla formazione generale dei lavoratori (4 ore) svolta in modalità e-learning, vorrei sottolineare che la commissione per gli interpelli, nell’interpello n. 12/2014, ha precisato quanto segue:
L’accordo stato-regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning nel rispetto di quanto stabilito nell’allegato I, che al punto d) stabilisce che la verifica finale di apprendimento finale va effettuata in presenza.
Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria.

… E deve essere effettuata in presenza…

Saluti.
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
26/09/2014 (19:09:37)
Sarà una battaglia lunga e difficile ma i fatti, già in passato ci hanno dato ragione.
Vorrei però sottolineare come la nostra posizione è corretta, anche in base alla norma. Infatti la formazione dei lavoratori, ricordiamolo, sono due: generale e specifica. Solo la generale on line e quindi senza verifica in presenza mentre la specifica, giustamente, con verifiche in presenza.
Semmai è nell'interpello che si sono scordati che la formazione dei lavoratori non è una ma due.
L'ing. Borghetto ci dice che l'innovazione va avanti e non saranno le circolari a fermarla mentre è interessante lo spunto di Filippo sul quale mi riprometto di scrivere e di fare alcune analisi.
Rispondi Autore: Maria Tomasi - likes: 0
27/09/2014 (09:32:49)
Buongiorno,
come già indicato dal collega Andrea Bighi, nel testo dell'interpello 12/2014 viene detto molto chiaramente che se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning, è obbligatoria la verifica finale.
Inoltre dalla lettura combinata delle indicazioni dell'interpello (laddove si fa riferimento all'accordo 25 luglio 2012) si può evincere che la verifica finale dei corsie-learning di formazione generale può essere effettuata anche con la modalità "in presenza" mediante videoconferenza.

Mi pare che la lettura fatta dal Dott. Vitali, travisi un attimo i contenuti dell'interpello (nonchè dell'allegato I -Accordo form. lavoratori, 21 dicembre 2011.
Vitali infatti afferma che "non vi è nessun riferimento affinchè i corsi di formazione generale dei lavoratori debbano concludersi con una verifica finale di apprendimento"; forse è sfuggito alla sua analisi l'allegato I dell'accordo formazione lavoratori che indica chiaramente i requisiti dei corsi e-learning?
Ringrazio in anticipo per ogni chiarimento se ne avrà la possibilità.
Rispondi Autore: Maria Tomasi - likes: 0
02/10/2014 (17:18:06)
Buonasera,
spiace constatare che manchi un contradditorio ai dubbi espressi a margine di alcuni articoli come questo.

L'intenzione, penso di parlare a nome anche di altri colleghi, non è quella della sterile polemica, ma quella della chiarezza e del confronto.
Probabilmente i molti impegni di noi tutti non permettono di avere a volte il tempo adeguato per un tale conronto, lasciando però in sospeso questioni delicate. Cordiali saluti
Maria

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