Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Lavoratori, preposti e dirigenti: le novità nella formazione
Firenze, 30 Mag – Poiché la formazione è una importante “misura di sicurezza” che svolge una funzione essenziale nel controllo dei rischi lavorativi, è necessario che il nostro giornale ne ricordi periodicamente le novità, e i principali aspetti normativi e qualitativi.
Per farlo ci soffermiamo su una relazione presentata ad un seminario che si è svolto il giorno 20 febbraio 2014 - organizzato dalla Regione Toscana e dall' Azienda Sanitaria 12 di Viareggio – dal titolo “Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori”.
L’intervento “Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi – Dip. Prev. ASL 10 Firenze, parte dall’ Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Accordo che disciplina i processi formativi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene a durata (ore minime), contenuti (minimi) e modalità (organizzazione, metodologia, attestati) con riferimento alla formazione obbligatoria (percorsi “base” e aggiornamento) di lavoratrici e lavoratori.
E si ricorda che “l’applicazione dei contenuti per la formazione dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione” dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. E nel caso “venga posto in essere un percorso formativo di contenuti e modalità differenti, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione ‘adeguata e specifica’”.
Senza dimenticare poi che i contenuti dell’accordo sono validi anche per la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 (imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).
Pubblicità
Sempre in merito al campo di applicazione l’intervento si sofferma sulle conseguenze di due provvedimenti recenti.
Ad esempio il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
Tale decreto è valido per:
- stagionali agricoli con un numero uguale o minore di 50 giornate/anno a condizione che svolgano lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali;
- occasionali agricoli: pensionati, giovani studenti <25 anni;
- attività esclusivamente in comuni montani <1.000 abit.;
- attività agricole con volumi d’affari inferiori o uguali a 20.658 euro di cui 2/3 derivanti dalla vendita prodotti”.
In cosa consistono le semplificazioni del decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali)?
All’articolo 3 si indica che gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, e limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, “si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.
Ricordando, tuttavia che nei confronti dei lavoratori non italiani, deve comunque essere garantita la comprensione dei contenuti dei documenti relativi all’informazione e formazione.
Altro aggiornamento normativo relativo alla formazione è relativo alle modifiche apportate dalla Legge 98 del 9 agosto 2013 – conversione in legge del cosiddetto Decreto del Fare – che aggiunge due nuovi commi all’articolo 3 (Campo di applicazione) del D. Lgs. 81/2008.
Sono aggiunti il:
- comma 13 bis: “con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione della documentazione che dimostri l’adempimento del D.L. degli obblighi di informazione e formazione per i lavoratori con permanenza in azienda non superiore a 50 giornate nell’arco dell’anno solare di riferimento”. È stato fatto per il settore agricolo con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dovrebbe essere fatto in futuro per altri settori lavorativi;
- comma 13 ter: “con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole e per le imprese di piccole dimensioni”.
Dopo essersi soffermato sulle novità normative, l’autore ricorda che per il lavoratore è prevista una formazione generale, con possibilità di modalità e-learning, e una formazione specifica in funzione dei settori Ateco. E si ricorda che i percorsi formativi previsti dai Titoli successivi al I° del D. Lgs. 81/2008 (macchine e attrezzature, pontisti, amianto, …) “così come l’addestramento, sono aggiuntivi”.
La formazione del preposto è costituita da quella dei lavoratori e integrata da una formazione particolare e aggiuntiva, in relazione ai compiti e ruolo di preposizione esercitato in materia si salute e sicurezza sul lavoro.
Dei vari contenuti previsti (1 Sistema di responsabilità; 2 Relazioni soggetti interni ed esterni; 3 Definizione e Individuazione dei rischi; 4 Incidenti e infortuni mancati; 5 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione; 6 Valutazione dei rischi in riferimento al suo ruolo; 7 Individuazione misure tecniche organizzative e procedurali; 8 Modalità dell’esercizio della funzione di controllo) solo per i primi cinque, al di là di eventuali progetti sperimentali regionali, è possibile utilizzare l’e-learning.
La formazione del dirigente (16 ore per tutti i settori Ateco) sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. E per tutti i moduli previsti (Giuridico normativo; Gestione ed organizzazione della sicurezza; Individuazione e valutazione dei rischi; Comunicazione, formazione e consultazione) è possibile utilizzare la modalità e-learning.
Rimandando ad una lettura integrale dell’intervento che si sofferma su vari aspetti relativi alla formazione (ruolo enti bilaterali, organizzazione, crediti formativi, avvio della formazione, …) e su altri aspetti della normativa sulla formazione (formazione datore di lavoro che svolge compiti di prevenzione e protezione, qualificazione dei formatori), concludiamo soffermandoci su alcune recenti semplificazioni della normativa e sugliaggiornamenti.
Innanzitutto un nuovo aggiornamento della normativa sulla formazione dovuto al nuovo comma 14 bis all’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del Testo Unico, inserito dalla L. 98 del 9 agosto 2013: “In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 (del D.Lgs. 81/2008, ndr). Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Infine qualche cenno agli aggiornamenti.
Nell’aggiornamento “(minimo 6 ore) non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nella formazione di base, specifica o aggiuntiva”. Ad esempio:
- per i lavoratori: “si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche, approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, sull’organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda, etc”;
- per i preposti e i dirigenti: “si dovranno trattare approfondimenti e aggiornamenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
E riguardo ai lavoratori nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa a: “trasferimento; cambio di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, introduzione di nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose, evoluzione dei rischio o insorgenza di nuovi rischi. in tali circostanze deve essere espletata la formazione specifica in relazione all’entità del rischio (basso-medio-alto)”.
“Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi – Dip. Prev. ASL 10 Firenze, seminario “Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori”.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Filippo Pataoner - likes: 0 | 30/05/2014 (07:26:26) |
Sempre più convinto che la quantità di ore non sia predittiva per l'apprendimento di una persona. Se teniamo poi conto che il 99,9% della formazione ruota ancora ai canoni classici del "docente spiega e alla fine facciamo un test"...allora siamo proprio fuori strada. Ritengo utili questi seminari, ma si ripetono all'infinito dei copia e incolla che non aggiungono valore aggiunto ad un docente. Il tema centrale è la (ri)progettazione del materiale formativo per renderlo: - facilmente comprensibile ai lavoratori - che stimoli il dibattito e il coinvolgimento - che crei stimolo a domande spontanee I presupposti per creare un tipo di corso interattivo già ci sono, però pochi di noi formatori li usano. Basti solo pensare all'evoluzione del gamification o del PT in corsi anche diversi dalla sicurezza. Peccato però che anche nel corso formatori non si fa minimamente cenno a queste tematiche. Buon corso a tutti coloro che oggi saranno in aula :) |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 30/05/2014 (07:47:56) |
Grazie del Suo commento potrebbe darci ulteriori informazioni? Personalmente nei corsi che tengo (ambito scolastico) come relatore pongo tante domande e insieme confrontiamo le diverse risposte ...a volte divento anche io un discente oltre che docente non si finisce mai di imparare dagli altri. Mandi |
Rispondi Autore: Filippo Pataoner - likes: 0 | 30/05/2014 (13:23:20) |
Salve, schematizzo in breve le azioni da compire per aumentare attenzione e apprendimento in un corso: - Materiale semplice (eliminare il superfluo) e ragionamenti logici per arrivare autonomamente alla soluzione proposta. Questo significa slide con tantissime domande e massimo 6 righe di testo. Scordiamoci di fare un "copia e incolla" dell'81/08. Tutti i corsi dovranno essere rimodellati sul grado di "cultura" del lavoratore presente. - Continue domande e risposte. Ricordiamoci che, soprattutto all'inizio, le risposte dovranno essere intuitive, per permettere a tutti di "fare giusto". - Inserire parti di esercitazioni "libere". Creare delle mappe interattive (su fogli A3) nei quali il lavoratore dovrà ripercorrere (scrivendo) i contenuti fatti durante il corso. Mi fermo qui perché altrimenti riempio tutta la pagina! Ma sarebbe interessante cominciare a parlarne di queste cose. ps: per la cronaca recentemente abbiamo svolto dei corsi a lavoratori sordo muti con questi sistemi! Risultato: hanno pure scritto su Facebook che è stato il corso migliore di sempre :) |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 30/05/2014 (14:26:53) |
Complimenti! Mi piacerebbe conoscerLa o almeno parlarle mi cerchi su Facebook con mio nome e cognome Saluti e Mandi |