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La sicurezza nel nuovo accordo interconfederale dell’artigianato

Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

13/10/2011

Il nuovo accordo interconfederale per l’artigianato attuativo del D. Lgs. 81/2008 firmato lo scorso 13 settembre tra CGI, CISL, UIL e CNA, Confartigianato, Casartigiani e Claai. A cura di Rocco Vitale, presidente dell’Aifos.

La sicurezza nel nuovo accordo interconfederale dell’artigianato

Il nuovo accordo interconfederale per l’artigianato attuativo del D. Lgs. 81/2008 firmato lo scorso 13 settembre tra CGI, CISL, UIL e CNA, Confartigianato, Casartigiani e Claai. A cura di Rocco Vitale, presidente dell’Aifos.

 
Brescia, 13 Ott - Dopo 15 anni va in soffitta il primo accordo interconfederale stipulato nel settembre 1996 all’indomani dell’emanazione del D. Lgs. 626/94. Un accordo più formale che sostanziale e che di fatto regolamentava orari e permessi dei Rappresentanti dei lavoratori ripetendo più o meno quanto già previsto dalla legge.
Con questo accordo si fa, invece, un notevole passo in avanti. Ciò è stato reso possibile dai due  decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 che ne hanno profondamente modificato il quadro normativo.
L’ accordo parte dagli istituti della rappresentanza e della pariteticità e vengono definite le procedure della bilateralità attraverso un organizzazione sul territorio nazionale così articolata:
-        Organismo Paritetico Nazionale Artigianato, OPNA
-        Organismo Paritetico Ragionale Artigianato, OPRA
-        Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, OPTA
Compito della rete paritetica dell’artigianato sarà quello primario della rappresentanza territoriale dei lavoratori e successivamente per, quanto di competenza, nel sistema informativo nazionale per la prevenzione (art. 8), l’informazione e l’assistenza alle imprese (art. 10), l’interpello (art. 12).
Il nocciolo dell’accordo, nella sostanza, indica nella rappresentanza dei lavoratori il sistema per lo sviluppo della sicurezza in azienda costituendo organismi paritetici a livello territoriale e dove viene svolta l’azione dei RLST di cui l’accordo ne definisce l’istituzione, ruoli, compiti e svolgimento dell’attività.

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La novità principale riguarda il R.L.S.T. che viene istituito in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori. Laddove sono già stati eletti i R.L.S. questi operano fino al termine del loro mandato e sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del RLS aziendale. Viene anche definito che nelle aziende con più di 15 dipendenti, qualora non sia stato eletto il RLS, opera il Rappresentante Territoriale.
Nella sostanza si rimette al centro dell’attenzione il vero ruolo che devono svolgere gli enti bilaterali con il compito primario di formare i R.L.S.T. ai fini di esercitare più efficacemente la rappresentanza dei lavoratori.
L’importanza della rappresentanza non consiste in una dichiarazione formale, ma nella definizione delle modalità di utilizzo e gestione delle risorse che consentiranno all’ente bilaterale di finanziare ed organizzare i corsi per RLST. Si tratta di un chiaro esempio di pragmatismo applicativo dell’art. 48 del D. Lgs. 81/2008 che viene attuato dall’ente bilaterale che deve, a proprie spese, formare i R.L.S.T. e metterli a disposizione delle piccole imprese. Vale la pena ricordare che ogni azienda che applica il CCNL deve versare una quota, per ogni lavoratore, all’ente bilaterale che ne costituisce il principale canale di finanziamento.
Da questa seria e reale considerazione e dal riconoscimento e dalla convinzione che l’ente bilaterale si deve occupare della sicurezza del lavoro in azienda, si realizza la possibilità del confronto e del lavoro tra i diversi soggetti che operano per la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
 
Il primo commento, che ci riporta con i piedi per terra, è stato quello del segretario confederale della CGIL Vincenzo Scudiero che sostiene come "Questo accordo, inoltre, permette di far fronte ad alcune forzature che volevano assegnare agli enti bilaterali dei compiti che non sono esattamente di loro competenza come l' asseverazione e la certificazione".
Da qui il richiamo delle parti sociali affinché gli enti bilaterali si occupino della rappresentanza dei lavori per aumentare i livelli di sicurezza e non di questioni secondarie, al momento non indispensabili ed anche poco chiare e confuse, che non rientrano tra le finalità principali e non immediate della bilateralità.
Il nuovo modello di costituzione degli organismi paritetici, come scrive Gabriella Galli, responsabile nazionale ufficio salute e sicurezza della UIL, “dovranno essere in grado di svolgere i compiti loro assegnati nel rispetto delle priorità” anche se in questi ultimi tempi sono nati enti bilaterali “impropri per caratteristiche dei componenti e per svolgimento limitato delle funzioni in particolare di quelle di base prioritarie” mentre operano solo nel campo della formazione, che tralasciando l’eccezione positiva dei bilaterali dell’edilizia, a pagamento che consente a questi “sedicenti bilaterali” di fare solo attività di business.
 
Sull’avvertimento che operano enti bilaterali “sedicenti” e “sospetti” è intervenuta con chiarezza la Circolare n. 20 del 19 giugno 2011 del Ministero del Lavoro che ne mette in guardina da quelli non costituiti da associazioni di datori di lavoro e di lavoratori rappresentative a livello nazionale e firmatari di Contratti collettivi di lavoro e deve essere operativo a livello territoriale.
Ma non basta. L’azienda che ha applicato il CCNL deve aderire al bilaterale e versare una quota per ogni lavoratore. Ed è con questi fondi che il bilaterale deve svolgere la formazione dei R.L.S.T. che poi, gratuitamente, dovranno seguire le aziende sul territorio. Di conseguenza la collaborazione con l’ente bilaterale dovrà svolgersi tra i datori di lavoro e l’ente bilaterale cui la propria azienda aderisce. Qualora l’ente bilaterale non sia presente nel settore e nel territorio o l’azienda non aderisce a nessun ente bilaterale non ci potrà essere nessuna collaborazione. La mancata collaborazione, del resto, non è sanzionata!
In questo contesto si colloca l’Accordo interconfederale dell’artigianato con un vero e proprio aiuto alle piccole imprese che si realizza come afferma Sebastiano Callieri, responsabile ufficio nazionale CGIL salute e sicurezza, con il “rafforzamento della figura del RLST generalizzata nelle imprese sotto i 15 dipendenti, e che può finalmente riuscire ad eliminare il fenomeno (ampiamente diffuso) degli RLS di “comodo”.
 
Come si vede un impegno concreto e condiviso che investe sul ruolo dei RLST che all’interno dell’aziende sono chiamati a lavorare assieme ai Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La serietà di un ente bilaterale si misura nell’assolvimento prioritario dei compiti assegnati dall’art. 51 del D. Lgs. 81/2008 che è, prima di tutto, la tutela e la prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori in azienda.
Altri compiti assegnati non sono prioritari e soprattutto non incidono sulla prevenzione della sicurezza. Calleri, in questo contesto, ritiene che gli enti bilaterali non si debbano occupare di asseverazione e a tale proposito, nel commentare, l’Accordo interconfederale riafferma “la contrarietà che abbiamo sempre espresso a una certificazione sui sistemi di gestione aziendali di stampo privatistico e che affidino un ruolo improprio alla pariteticità”.
Questo accordo del settore dell’artigianato è il primo che fa riferimento al D. Lgs. 81/2008 e all’ intesa sulla bilateralità del 28 giugno 2011 e costituisce, sicuramente, un precedente che sarà di utile riferimento per altri accordi nei diversi settore del mondo del lavoro.
 
 
Rocco Vitale, presidente dell’Aifos
 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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