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La responsabilità del coordinatore per l’esecuzione nei cantieri

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

03/01/2011

Cassazione: il coordinatore per l’esecuzione, se nel corso dei lavori si verificano delle variazioni che possono introdurre nuovi rischi, è tenuto ad adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e a sospendere eventualmente i lavori. Di G. Porreca.

La responsabilità del coordinatore per l’esecuzione nei cantieri

Cassazione: il coordinatore per l’esecuzione, se nel corso dei lavori si verificano delle variazioni che possono introdurre nuovi rischi, è tenuto ad adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e a sospendere eventualmente i lavori. Di G. Porreca.

 
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 13236 dell’8 aprile 2010 (u. p. 17/12/2009) -  Pres. Rizzo – Est. Foti – P.M. Cedrangolo - Ric. I. M.  
 
Sulla responsabilità del coordinatore per l’esecuzione nei cantieri temporanei o mobili. Commento a cura di G. Porreca.
 
In questa sentenza è ancora il coordinatore per l’esecuzione nei cantieri temporanei o mobili al centro delle attenzioni della Corte di Cassazione chiamata a confermare o meno la condanna a questi inflitta dalla Corte di Appello per non aver adeguato ed aggiornato il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alle mutate condizioni di lavoro e di sicurezza sopravvenute in un cantiere edile durante alcuni lavori di scavo. Secondo la suprema Corte il coordinatore per l’esecuzione è tenuto anche a sospendere eventualmente i lavori se si rende conto che gli stessi siano svolti con ulteriori e maggiori rischi per delle sopravvenute varianti ed in attesa che vengano installate le nuove e maggiori misure di sicurezza  a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nell’effettuazione dei lavori medesimi.


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La dinamica dell’infortunio e l’accusa.
 
La Corte d'Appello, riformando la decisione assolutoria del Gup del locale Tribunale, ha ritenuto il coordinatore per l’esecuzione colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 13 del D.P.R. n. 164 del 1956 e articolo 5, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 494 del 1996), in pregiudizio di un operaio infortunatosi mortalmente in un cantiere edile nel corso di alcuni lavori di scavo appaltati ad una impresa il cui datore di lavoro, anche lui imputato, è stato giudicato in un separato giudizio.
L’operaio si trovava a lavorare, con pala e piccone, in uno scavo di m. 1,70 di profondità e di m. 1,60 di larghezza allorquando il terreno privo di qualsiasi opera di sostegno è franato, circostanza questa che avrebbe richiesto, tenuto conto della natura di riporto del terreno stesso, un adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento considerata la necessità, emersa nel corso dei lavori per la presenza di una condotta per lo smaltimento di acque fognarie, di effettuare gli scavi più profondi rispetto a quelli originariamente previsti. L’infortunato, che si trovava in fondo allo scavo, è rimasto travolto dal terreno soprastante franatogli improvvisamente addosso mentre si stava accingendo a salire in superficie ed è deceduto per la compressione della gabbia toracica.
 
La corte territoriale, richiamando le conclusioni alle quali erano pervenuti il consulente del PM ed il perito nominato in sede di incidente probatorio, ha rilevato specifici profili di colpa nella condotta dell'imputato, per avere lo stesso omesso di aggiornare le prescrizioni di sicurezza attraverso la predisposizione di un apposito piano di lavoro che, tenendo conto dell'esigenza di eseguire uno scavo di circa m. 1,70 di profondità, prevedesse la realizzazione di opere di sostegno delle pareti le cui condizioni di instabilità, e dunque di pericolosità, derivavano, oltre che dalla maggiore profondità dello scavo, dall'instabilità del terreno già rimaneggiato per precedenti scavi. La stessa Corte non ha ritenuto invece di addebitare per il suo comportamento alcuna colpa al lavoratore che si stava accingendo a risalire dal lato opposto rispetto a quello in cui era sceso nella trincea.
 
Avverso tale sentenza di condanna l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo l'infondatezza dell'addebito mossogli di non avere previsto la realizzazione di opere di sostegno dello scavo, considerato che nel punto incriminato la larghezza dello scavo era di m. 1,60 e quindi non era necessario provvedere a rinforzi delle pareti e sostenendo altresì che la vittima era stata investita dallo smottamento del terreno mentre si trovava in un posto in cui non era previsto il transito di persone e cioè nella trincea stretta entro la quale la tubazione doveva essere posizionata dall'esterno con l'ausilio di una macchina. Secondo l’imputato, inoltre, i lavoratori, per uscire dalla trincea, potevano agevolmente utilizzare un altro tragitto, del tutto sicuro, per cui il lavoratore infortunato non aveva alcuna necessità di attraversare la trincea in quel punto né si poteva prevedere una sua condotta così assurda ed anomala. L’imputato ha sostenuto, altresì, di aver impartito precise disposizioni alle maestranze alle quali era stata interdetta la discesa nello scavo principale attraverso la piccola trincea e che inspiegabilmente, quindi, e contro tali direttive, l’infortunato aveva deciso di attraversare la trincea nel punto dove si è verificato lo smottamento
 
La decisione della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. La stessa ha fatto presente che correttamente la Corte di Appello aveva rilevato che l'imprevista presenza della rete fognaria sul posto ove dovevano essere posizionati i tubi della rete idrica, e dunque l'interferenza delle due condotte, aveva imposto di modificare l'originario piano di lavoro e di adattarlo alla nuova situazione, e che quindi era nato il dovere da parte dell'imputato ed in ragione della qualifica ricoperta di rielaborare il piano di sicurezza in vista dell'esigenza di eseguire una diversa tipologia di scavo fino ad allora realizzato con mezzi meccanici e per effettuare il quale si rendeva necessario l'intervento manuale dei lavoratori in fondo alla trincea.
Secondo la suprema Corte davanti all'evidente aumento del rischio dovuto alla maggiore profondità dello scavo ed alla non prevista, originariamente, presenza di operai sul fondo dello stesso, oltre che alla natura del terreno sul quale si andava ad operare, rimaneggiato e di riempimento della vecchia trincea, l'imputato, in violazione di precise norme antinfortunistiche “ha omesso di predisporre un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, essendosi limitato a fornire verbali e generiche indicazioni ai lavoratori (la vittima, peraltro, era stata assunta solo il giorno prima), e di prevedere interventi sul piano della sicurezza in grado di evitare crolli, e comunque di assicurare la regolare e sicura prosecuzione, oltre che dei lavori di scavo, anche di quelli, a scavo ultimato, di posa in opera dei tubi”.
A fronte di tale condotta gravemente omissiva, è stato ritenuto dalla Sez. IV del tutto priva di rilievo la decisione della vittima di risalire sul piano di campagna utilizzando una via diversa da quella da altri seguita, via peraltro mai concretamente interdetta. D'altra parte, non era stata predisposta un'apposita via di risalita né era stato allestito altro mezzo di discesa e risalita  non utilizzato dalla vittima. Le vie di risalita, ha sostenuto ancora la Corte di Cassazione, erano solo quelle venutesi a creare naturalmente dall'incedere dei lavori di scavo, per cui era del tutto prevedibile che per l'accesso alla trincea e per ritornare in superficie l’infortunato utilizzasse una di tali vie.
L'addebito che fondatamente era stato rivolto all'imputato è quello di non avere proceduto ad una revisione dell'originario piano di sicurezza e coordinamento allorché erano emerse non solo la necessità di procedere ad uno scavo più profondo di quello inizialmente previsto, ma anche la impossibilità, per la presenza della rete fognaria, di proseguire lo scavo con l'uso del mezzo meccanico oltre alla necessità di un intervento manuale dei lavoratori in fondo alla trincea. “Tutto ciò” ha sostenuto e ribadito la Corte suprema, “avrebbe dovuto comportare l'aggiornamento del piano di sicurezza che verificasse sia la tenuta del terreno di riporto sul quale si svolgeva il lavoro, sia la fruibilità di vie di discesa nella trincea e di risalita dalla stessa. Temi per nulla affrontati dall'imputato, limitatosi a verbali e generiche indicazioni”. “Se l'imputato” ha concluso la Sez. IV, “avesse attentamente esaminato la nuova situazione venutasi a creare per la presenza della rete fognaria ed avesse modificato il piano di sicurezza in coerenza rispetto al diverso e ben più grave grado di rischio dovuto alla esigenza di eseguire una diversa tipologia di scavo, eventualmente imponendo la sospensione dei lavori, in attesa dei necessari approfondimenti, l'infortunio sarebbe stato evitato”.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 13236 dell’8 aprile 2010 (u. p. 17/12/2009) -  Pres. Rizzo – Est. Foti – P.M. Cedrangolo - Ric. I. M.  - Il Coordinatore per l’esecuzione, se nel corso dei lavori dovessero verificarsi delle variazioni che possono introdurre nuovi rischi, è tenuto ad adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e a sospendere eventualmente i lavori.
 
 


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