Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

L’RSPP deve fare il corso di formazione generale sulla sicurezza?

L’RSPP deve fare il corso di formazione generale sulla sicurezza?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

11/12/2019

Un imprenditore agricolo che ha sostenuto il corso RSPP da 32 ore relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, assolve anche all’obbligo legato alla formazione di 12 ore?

L’RSPP deve fare il corso di formazione generale sulla sicurezza?

Un imprenditore agricolo che ha sostenuto il corso RSPP da 32 ore relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, assolve anche all’obbligo legato alla formazione di 12 ore?

La risposta a un quesito su un imprenditore agricolo RSPP.

La regione Veneto ha pubblicato sul suo sito alcune risposte a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Seppure l'organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., queste risposte possono essere d’aiuto agli operatori della sicurezza.

 

Quesito

Un imprenditore agricolo che ha sostenuto il corso RSPP da 32 ore relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro riveste anche il ruolo di socio conferitore in una Cooperativa agricola. Con il corso di 32 ore assolve anche all’obbligo legato alla formazione di 12 ore previsto dal D.Lgs. 81/2008 in quanto come socio viene equiparato al lavoratore?

 

 

Pubblicità
Dirigenti - Aggiornamento quinquennale - 6 ore
Dirigenti - Dirigenti - Aggiornamento quinquennale - 6 ore
Corso online di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per Dirigenti di tutti i settori o comparti aziendali
 

Risposta

In riferimento al quesito, fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni.

 

L’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Nell’ambito della medesima classe di rischio, la formazione erogata per lo svolgimento dei compiti di RSPP/ASPP prevista dall’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se effettuata con durata, contenuti e modalità coerenti con quanto definito mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si ritiene superiore, e pertanto comprensiva per contenuti e durata, a quella prevista per i lavoratori dal citato art. 37.

 

Si ritiene, altresì, che quanto sopra espresso sia coerente con le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all’art. 37, comma 14-bis prevede che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento […] in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: mirco girardin immagine like - likes: 0
11/12/2019 (08:47:19)
L'allegato III all'accordo stato-regioni del 7 luglio 2016 (formazione per gli Rspp), riconosce come credito totale la formazione per Rspp (mod. A - B- C) riguardo la formazione generale, specifica, Rls, Dirigente, preposto.
Rispondi Autore: Luca D. immagine like - likes: 0
11/12/2019 (09:29:12)
@marco giardin: rispetto alla formazione specifica, ciò non è detto in quanto, come da ASR 07/07/2016 - Allegato III, "la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi".
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti immagine like - likes: 0
11/12/2019 (14:11:11)
Chiedo ai presenti...Un INGEGNERE con laurea MAGISTRALE deve fare il corso MODULO "C" per poter svolgere l'incarico di RSPP ? (che sia RSPP dal 1994 o da ieri) . Mi pare che l'art.32 del dlgs 81/08 lo chieda secondo me...
Alcuni dicono che NON serva.
Rispondi Autore: Martina Papalini immagine like - likes: 0
11/12/2019 (23:03:51)
Il modulo C è di tipo specialistico e completa la formazione, assieme al modulo A e B, per lo svolgimento delle funzioni di Rspp.
Dovrebbe fornire le basi minime per:
progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza
utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la consapevolezza dei lavoratori.
Direi che decisamente non rientra nel percorso di studi classico di un ingegnere!
Rispondi Autore: Alessandro Cafiero immagine like - likes: 0
12/12/2019 (19:37:39)
Se un imprenditore agricolo ha fatto le 32 ore per RSPP, in realtà ha fatto il corso per DDL/SPP. Qundi può svolgere tale ruolo in azienda. Non c'entra nulla l'equiparazione al lavoratore ma è a tutti gli effetti rientrante nell'ASR 122011 nella firmazione DDL/SPP che nulla ha a che fare con le novità previste dall'ASR del 07/2016.
Rispondi Autore: Massimo Merico immagine like - likes: 0
14/12/2019 (08:06:09)
Rispondendo al mio omonimo, un ingegnere non ha bisogno è esonerato dalla frequenza del modulo “C”.
Rispondi Autore: Andrea Saccardo immagine like - likes: 0
14/12/2019 (08:24:39)
Intervengo si questione ingegnere RSPP
Un ingegnere con laurea magistrale rientrante tra quelle previste nel dlgs 81/08 ha i requisiti moduli A e B. Deve fare modulo C nonché aggiornamenti secondo data di conseguimento laurea.
Saluti

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

FAQ MICROCLIMA: guida pratica per la valutazione

La forza normativa dei protocolli condivisi nell’emergenza COVID-19

Art. 2087 e COVID-19: valutazione dei rischi e obblighi datoriali

Modello 231 e sistemi di gestione: l’importanza di una gestione integrata


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

12GIU

Protocollo d’intesa tra Inail e Conflavoro PMI

10GIU

Seminario gratuito “Salute e sicurezza sul lavoro: esperienze a confronto”

08GIU

Innovazione, formazione e realtà virtuale per la sicurezza in edilizia

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
12/06/2026: Corte di Cassazione Civile - Sentenza n. 25599 del 1 dicembre 2006 - Infortunio: scelta di un tecnico di fiducia.
12/06/2026: ETSI EN 304 223 V2.1.1 (2025-12) - Securing Artificial Intelligence (SAI); Baseline Cyber Security Requirements for AI Models and Systems. - Protezione dell'Intelligenza Artificiale (SAI); Requisiti fondamentali di sicurezza informatica per modelli e sistemi di intelligenza artificiale.
11/06/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 37761 del 12 settembre 2019 - Incarico di esecuzione di lavori di riparazione di un immobile senza verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo. Carenza motivazionale.
11/06/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 - Sentenza n. 7038 del 20 febbraio 2025 - Prevenzione incendio, DVR e nomina RSPP. Fatto non di lieve tenuità se sussistono plurime violazioni del D.Lgs. n. 81 del 2008.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


INDUSTRIA MECCANICA

Industrie meccaniche: i rischi nelle attività di sgrassaggio


QUESITI SULLA SICUREZZA

La copia degli attestati della formazione sulla sicurezza


RISCHIO RUMORE

Noise annoyance e benessere: normativa, prevenzione e rischi psicosociali


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Rischio esplosioni: conoscere il rischio e migliorare la prevenzione


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità