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L’RSPP deve fare il corso di formazione generale sulla sicurezza?

L’RSPP deve fare il corso di formazione generale sulla sicurezza?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

11/12/2019

Un imprenditore agricolo che ha sostenuto il corso RSPP da 32 ore relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, assolve anche all’obbligo legato alla formazione di 12 ore?

L’RSPP deve fare il corso di formazione generale sulla sicurezza?

Un imprenditore agricolo che ha sostenuto il corso RSPP da 32 ore relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, assolve anche all’obbligo legato alla formazione di 12 ore?

La risposta a un quesito su un imprenditore agricolo RSPP.

La regione Veneto ha pubblicato sul suo sito alcune risposte a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Seppure l'organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., queste risposte possono essere d’aiuto agli operatori della sicurezza.

 

Quesito

Un imprenditore agricolo che ha sostenuto il corso RSPP da 32 ore relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro riveste anche il ruolo di socio conferitore in una Cooperativa agricola. Con il corso di 32 ore assolve anche all’obbligo legato alla formazione di 12 ore previsto dal D.Lgs. 81/2008 in quanto come socio viene equiparato al lavoratore?

 

 

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Risposta

In riferimento al quesito, fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni.

 

L’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Nell’ambito della medesima classe di rischio, la formazione erogata per lo svolgimento dei compiti di RSPP/ASPP prevista dall’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se effettuata con durata, contenuti e modalità coerenti con quanto definito mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si ritiene superiore, e pertanto comprensiva per contenuti e durata, a quella prevista per i lavoratori dal citato art. 37.

 

Si ritiene, altresì, che quanto sopra espresso sia coerente con le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all’art. 37, comma 14-bis prevede che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento […] in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.




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Rispondi Autore: mirco girardin immagine like - likes: 0
11/12/2019 (08:47:19)
L'allegato III all'accordo stato-regioni del 7 luglio 2016 (formazione per gli Rspp), riconosce come credito totale la formazione per Rspp (mod. A - B- C) riguardo la formazione generale, specifica, Rls, Dirigente, preposto.
Rispondi Autore: Luca D. immagine like - likes: 0
11/12/2019 (09:29:12)
@marco giardin: rispetto alla formazione specifica, ciò non è detto in quanto, come da ASR 07/07/2016 - Allegato III, "la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi".
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti immagine like - likes: 0
11/12/2019 (14:11:11)
Chiedo ai presenti...Un INGEGNERE con laurea MAGISTRALE deve fare il corso MODULO "C" per poter svolgere l'incarico di RSPP ? (che sia RSPP dal 1994 o da ieri) . Mi pare che l'art.32 del dlgs 81/08 lo chieda secondo me...
Alcuni dicono che NON serva.
Rispondi Autore: Martina Papalini immagine like - likes: 0
11/12/2019 (23:03:51)
Il modulo C è di tipo specialistico e completa la formazione, assieme al modulo A e B, per lo svolgimento delle funzioni di Rspp.
Dovrebbe fornire le basi minime per:
progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza
utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la consapevolezza dei lavoratori.
Direi che decisamente non rientra nel percorso di studi classico di un ingegnere!
Rispondi Autore: Alessandro Cafiero immagine like - likes: 0
12/12/2019 (19:37:39)
Se un imprenditore agricolo ha fatto le 32 ore per RSPP, in realtà ha fatto il corso per DDL/SPP. Qundi può svolgere tale ruolo in azienda. Non c'entra nulla l'equiparazione al lavoratore ma è a tutti gli effetti rientrante nell'ASR 122011 nella firmazione DDL/SPP che nulla ha a che fare con le novità previste dall'ASR del 07/2016.
Rispondi Autore: Massimo Merico immagine like - likes: 0
14/12/2019 (08:06:09)
Rispondendo al mio omonimo, un ingegnere non ha bisogno è esonerato dalla frequenza del modulo “C”.
Rispondi Autore: Andrea Saccardo immagine like - likes: 0
14/12/2019 (08:24:39)
Intervengo si questione ingegnere RSPP
Un ingegnere con laurea magistrale rientrante tra quelle previste nel dlgs 81/08 ha i requisiti moduli A e B. Deve fare modulo C nonché aggiornamenti secondo data di conseguimento laurea.
Saluti

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