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L’ordine professionale può imporre l'aggiornamento obbligatorio?

L’ordine professionale può imporre l'aggiornamento obbligatorio?
Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

27/01/2016

Una rilettura attuale di un vecchia sentenza della giustizia europea. Di Rocco Vitale

L’ordine professionale può imporre l'aggiornamento obbligatorio?

Una rilettura attuale di un vecchia sentenza della giustizia europea. Di Rocco Vitale

 
Solo di recente è stato portata a conoscenza, poco per la verità, una sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla causa C-1/12 che si pronunciata  in merito a  un ricorso proposto in Portogallo dall’Ordine degli esperti contabili (OTOC) contro l’Autorità della concorrenza di quel Paese.
 
ll diritto dell’Unione  non ammette che un ordine professionale imponga ai propri  membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la  concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a  danno dei suoi concorrenti con una distorsione della concorrenza sul mercato della formazione.
 

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Su questo tema, con le medesime determinazioni della Corte Europea, si era già espresso l’Antitrust portoghese in quanto l’OTOC prevede - al pari degli Ordini in Italia - modalità di formazione di assoluta dominanza che sono in contrasto con il diritto europeo. L’OTOC aveva fatto ricorso contro l’Antitrust al Tribunale di Lisbona e, questi, investito della controversia si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea.
 
Nella sua sentenza, la Corte europea dichiara, innanzi tutto, che un regolamento  adottato da un Ordine professionale quale l’Otoc  deve essere considerato come una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. D’altra parte, la circostanza che un Ordine professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri non sottrae all’ambito di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza le norme da esso promulgate e a esso esclusivamente imputabili. Inoltre,  il fatto che tali norme non abbiano influenza diretta sull’attività economica dei membri dell’Ordine professionale non incide sull’applicabilità del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, dal momento che la violazione censurata concerne un mercato nel quale  l’ordine esercita un’attività economica.
 
In secondo luogo, la Corte dichiara che un regolamento adottato da un Ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità dei loro servizi, configura una restrizione della concorrenza vietata dal diritto dell’Unione, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale Ordine professionale, e impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’Ordine.  
 
Alla luce di questa sentenza appare abbastanza evidente come la situazione italiana sia molto simile. Ordini e collegi professionali, in relazione all’aggiornamento professionale dei propri iscritti, hanno iniziato a proporre una serie di corsi cui i propri iscritti sono obbligati a partecipare al fine di raggiungere un punteggio minimo che garantisce la loro permanenza nel relativo ordine.
 
A dire il vero, in Italia, alcuni Ordini hanno ben pensato di aggirare l’ostacolo prevedendo che i corsi possono essere anche svolti da enti accreditati presso il medesimo ordine. Il gatto che si morde la coda in quanto è lo stesso Ordine, e non un organismo indipendente, che decide per l’accreditamento. Da notare che non tutti gli Ordini hanno adottato questa prassi. Non entriamo nel merito di queste tipologie di accreditamento che sono la peggiore summa delle diverse norme regionali.
 
Le norme e le procedure devono essere semplici ed allo stesso tempo serie. Allorquando un ente di formazione è già autorizzato o abilitato allo svolgimento dei corsi perché deve passare un ulteriore esame di un Ordine che possa a sua volta dichiarare idoneo o non idoneo l’ente allo svolgimento della formazione? E vero che gli esami non finiscono mai. Qui però siamo in evidente difesa dell’indifendibile e della creazione cartacea di una formazione formale burocratica che nulla a che vedere con la sostanzialità delle formazione stessa.
 
Certo che servono le regole che sono le medesime per tutti. Programma del corso, copia dell’attestato, firma dei registri di presenza, verifica finale. Del resto sono i medesimi documenti che vengono richiesti da leggi e norme, soprattutto, nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.
 
E’ sempre molto difficile in questo paese togliere privilegi e corporazioni che, nulla controllano e nulla sviluppano, se non la propria conservazione ponendosi da ostacolo allo sviluppo ed alla crescita.
 
 
Rocco Vitale
 
Corte di Giustizia Europea - causa C-1/12




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso immagine like - likes: 0
27/01/2016 (07:24:27)
Premesso che l'aggiornamento dovrebbe essere un bisogno percepito come necessario da un professionista per offrire ai propri clienti servizi di buon livello qualitativo e non imposto per legge, non si può non essere d'accordo con quanto scritto da Vitale.
Passi l'obbligatorietà dell'aggiornamento. ..... ma dove aggiornarmi lo decido io e non il mio ordine.
Rispondi Autore: matteo immagine like - likes: 0
27/01/2016 (11:41:24)
vero...vero anche che anche i requisiti per l'accreditamento regionale sono alquanto discutibili...
la differenza la fa il docente, non l'ente..
Rispondi Autore: Paolo immagine like - likes: 0
27/01/2016 (14:00:20)
Articolo fuorviante! Si fa riferimento che siano gli ordini ad imporre la formazione obbligatoria, cosa assolutamente non veritiera! La formazione obbligatoria è regolamentata da normativa di legge. Prima di scrivere certe cose almeno documentatevi! Gli ordini sono garanti che un loro iscritto la faccia come normativa IMPONE!
Rispondi Autore: giuseppe martino immagine like - likes: 0
27/01/2016 (17:28:53)
bla bla bla.... parole, parole. Io dico sempre che l'Italia ha leggi e normative all'avanguardia, praticamente perfette. Il problema è che i destinatari di tali norme e leggi sono ... gli italiani! E purtroppo coloro che devono vigilare per far rispettare norme e leggi sono pure essi italiani. Esempio clamoroso è quello dell'obbligo di ECM per i medici competenti: si parla, si parla ... ma poi tutto a tarallucci e vino (all'italiana). Faccio notare che opero in una grande azienda quale medico competente e sono in regola con gli ECM. Però il medico coordinatore dell'azienda se ne è fregato bellamente di conseguire (omissione del tutto volontaria): cioè mentre io sprecavo alcuni weekend per fare corsi per ECM (spendendo anche soldi per acquistarne), quel collega beatamente si dedicava agli svaghi... Risultato? Lui continua a fare il medico competente coordinatore come e più di prima (alla faccia dei soloni che minacciavano severe sanzioni...). mi sento cornuto e mazziato.
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto immagine like - likes: 0
27/01/2016 (19:50:53)
Articolo interessante e condivisibile. Rimango del parere che ogni professionista deve essere libero e non obbligato ad aggiornarsi. Poi sarà il mercato a fare la differenza. Un professionista poco aggiornato spende nulla, ma rischia di perdere clienti, fare danni (di cui poi dovrà rispondere). Come dice Carmelo decido io dove, quando investire il mio tempo in formazione. Non il mio ordine.
Rispondi Autore: carmelo catanosoo immagine like - likes: 0
28/01/2016 (08:31:12)
Qua nessuno sta dicendo che siano stati gli Ordini ad imporre la formazione obbligatoria.

Qui si sta dicendo che sono gli Ordini che, per riconoscere la formazione dei propri iscritti, impongono che la si debba fare presso di loro o presso enti, ecc., che sono da loro "accreditati" (e non a gratis).
E questa è una distorsione del mercato. Punto.

Se faccio il corso d'aggiornamento per RSPP presso un ente accreditato dalla regione ma non dal CNI/CNA/ccc, perchè questo non deve valere alla pari di un corso di aggiornamento da RSPP fatto presso l'ordine?

Quindi, l'importante è aggiornarsi ma non obbligatoriamente dove mi dice l'Ordine.
Questo è quello che la Corte di Giustizia UE ha affermato.
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli immagine like - likes: 0
28/01/2016 (11:15:06)
Aggiungo che, purtroppo, gli Ordini "accreditano" chi vogliono e, spesso, la qualità è scadente mancando completamente l'aspetto di "novità".
L'esempio facile è la parificazione di un corso presso il CEI con una "visita" di cantiere !!!
Altro esempio è la valutazione del "valore" del corso: stesso corso/seminario ed ogni Ordine assegna punteggio diverso !!!
Rispondi Autore: Valter Ballantini immagine like - likes: 0
14/02/2016 (17:27:44)
Articolo francamente inutile e sbagliato, che serve solo a rinfocolare inutili dibattiti.
Quella sentenza della Corte di Giustizia Europea non si può applicare in Italia, visto che in Italia l'obbligo di aggiornamento continuo per i professionisti non sanitari è sancito dalla legge, il DPR 137/2012 all'art. 12. Per i professionisti sanitari si va indietro almeno al Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Di cosa stiamo parlando?
Autore: Valter Ballantini
14/02/2016 (17:41:44)
Scusate, articolo 7 del DPR 137/2012.

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