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Interpello: i soggetti formatori e le associazioni senza scopo di lucro

Interpello: i soggetti formatori e le associazioni senza scopo di lucro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

17/07/2014

Nuove risposte della Commissione per gli Interpelli a quesiti relativi alla sicurezza. L’interpello 10/2014 affronta la definizione di associazioni di professionisti senza scopo di lucro con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

Interpello: i soggetti formatori e le associazioni senza scopo di lucro

Nuove risposte della Commissione per gli Interpelli a quesiti relativi alla sicurezza. L’interpello 10/2014 affronta la definizione di associazioni di professionisti senza scopo di lucro con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

 
Roma, 17 Lug – Si sente spesso parlare di organizzazioni, di “enti non a scopo di lucro” o del suo contraltare anglofono: le “non profit organizations”, italianizzato in organizzazioni no-profit. Termini, insieme a quelli di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (Onlus) o, ad esempio, di associazione di promozione sociale, di cui spesso non si conosce il reale significato.
Per non soffermarsi poi sulle zone d’ombra di questo variegato mondo: non sono infatti pochi i casi in cui l’Agenzia delle Entrate si trova a smascherare false associazioni no-profit che non hanno una forma di vita associativa e svolgono chiare attività commerciali senza reinvestire gli utili per gli scopi organizzativi.
 
Il requisito dell’assenza di scopo di lucro è presente, oltre che in diversi articoli della normativa vigente in relazione al volontariato, anche nell’ Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in relazione ad alcune tipologie di soggetti formatori. Ma con quale significato e riconoscimento?
Questo, in sintesi, è il tema del nuovo interpello pubblicato qualche giorno fa sul sito del Ministero del Lavoro.
 

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Ricordiamo che su temi di ordine generale che riguardano l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Commissione Interpelli - istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 e prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 – fornisce pareri in risposta a quesiti inviati da vari organismi, organizzazioni e enti. Pareri che, costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
 
E dei sei nuovi pareri forniti l’11 luglio 2014, il primo parere - Interpello n. 10/2014, fornito in risposta al Consiglio Nazionale degli Ingegneri – ha per oggetto proprio la “risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012”.
 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva infatti avanzato istanza di interpello “per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012”.
 
Riportiamo per chiarezza i punti 1.1, 1.2 e 1.3 della suddetta lettera B):
 
B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)
1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento
1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) INAIL;
d) le associazioni sindacali del datori di lavoro e del lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
i) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettere h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, a gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
l) le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).
 
1.2 I soggetti formatori di cui alla Sezione B punto 1.1 devono comunque essere in possesso del requisiti minimi previsti in allegato I.
1.3. Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto 1.1 intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso del requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.
 
Il CNI nel suo quesito premette che l' Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 “individua le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione”.
E in particolare – come visto sopra - l'allegato A, lettera B) individua, al punto 1, i soggetti formatori tra i quali "gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra" (punto 1.1. lett. e)).
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni, spesso, come in questo caso, estremamente concise ed essenziali.
 
La Commissione ritiene che, con la dicitura ‘associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali’, l' Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intenda riferirsi a “qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale - sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all'art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Ricordiamo, per concludere, che l’articolo 98, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008- più volte citato - riguarda i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori.
 
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 10/2014 con risposta dell’11 luglio 2014 al Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Prot. 37/0012637/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
 
 
 
RTM



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