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Il regolamento Reach e le misure di vigilanza
Padova, 13 Apr – Ci siamo riproposti in questi mesi uno sforzo comunicativo continuo per diffondere le informazioni sia sul Regolamento Reach ( regolamento n. 1907/2006), il Regolamento di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che sul Regolamento CLP ( regolamento n. 1272/2008). Due regolamenti europei che non solo porteranno ad un cambiamento radicale nella gestione e informazione delle sostanze chimiche in tutta Europa, ma che avranno ripercussioni anche sui Capi I e II del Titolo IX del Decreto legislativo 81/2008, ad esempio sulla relativa gestione e valutazione del rischio da agenti chimici.
Ci soffermiamo oggi sugli atti di un convegno che si è tenuto a Padova il 27 febbraio 2012 dal titolo “REACH e misure di vigilanza in Veneto: incontro con le autorità”.
Il convegno, organizzato dalla Confindustria Padovae dal Centro REACH Veneto - partiva dal presupposto che l’implementazione del regolamento Reach sul territorio prevede una serie di azioni di vigilanza e controllo svolta dalle autorità locali ed era rivolto a tutte le imprese che producono, importano, utilizzano sostanze chimiche come tali o all’interno di miscele.
Nell’intervento “ Regolamenti Reach e CLP: prime esperienze di controllo”, a cura del Dott. Massimo Peruzzo (ULSS 22 Bussolengo), si fa riferimento ai controlli del 2011 nel Veneto.
Alcune informazioni sui metodi di controllo riguardo alle miscele:
- “individuare la miscela: più pericolosa, più venduta;
- esaminare: la classificazione (strumenti e metodi), l’etichettatura dei contenitori, la SDS predisposta (strumenti e metodi)”.
Questi le informazioni invece sui metodi di controlli relativi alle sostanze:
- “analizzare la formulazione;
- confrontarla con la sez. 3 della SDS;
- selezionare le materie prime;
- di ciascuna esaminare: l’etichettatura, la SDS”.
Dopo aver riportato anche alcuni elementi di verifica riguardo alle informazioni (comunicazione delle informazione ai lavoratori, trasmissione delle informazione ai clienti, …), il documento riporta alcuni punti di forza riscontrati durante i controlli:
- “le aziende cominciano a gestire le sostanze chimiche con gli strumenti Reach e Clp;
- la classificazione delle miscele è corretta;
- le etichette rispondono ai requisiti;
- le SDS sono molto migliorate con i regolamenti Reach e Clp”.
Queste invece le criticità:
- “difficoltà a gestire unitariamente l’intero processo di trasmissione delle informazioni (acquisto – lavorazione – vendita);
- l’integrazione degli strumenti Reach (scenari di esposizione, MMR) nel percorso di gestione della sicurezza aziendale”.
Il documento agli atti dal titolo “ Le azioni di Confindustria Veneto a supporto delle imprese”, a cura del Dott. Marco Armillotta (Confindustria Veneto), ricorda che nel 2007, anno di entrata in vigore del Regolamento CE n. 1907/2006 ( Regolamento Reach), Confindustria Veneto:
- “costituisce insieme a Federchimica, Assolombarda ed altre Associazioni territoriali, il Centro REACh S.r.l., allo scopo di aiutare le imprese ad adempiere correttamente alle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento REACh;
- dato l’alto numero di imprese venete coinvolte nel Regolamento e la particolarità del proprio tessuto produttivo (prevalenza PMI, numero elevato di importatori e utilizzatori)” costituisce al proprio interno “il Centro REACh Veneto (sportello locale del Centro REACh), allo scopo di offrire assistenza diretta e qualificata alle aziende del territorio regionale”.
In particolare il Centro REACh persegue 2 finalità:
- “fornire assistenza alle aziende del territorio per adempiere correttamente alle previsioni del Regolamento R.E.A.Ch. (servizi alle imprese);
- rapportarsi con gli interlocutori istituzionali competenti a vario titolo in materia di REACh (Ministero, Regione e Università ecc.) per confrontarsi sui vari aspetti della materia (formazione, vigilanza ecc.)”.
Queste le richieste alla Regione riportate dal relatore nell’intervento:
- “procedere nell’ambito del dialogo avviato nel periodo sperimentale per condividere: A) un modello di vigilanza da applicare uniformemente sull’intero territorio regionale (eventualmente anche mediante linee di indirizzo); B) interpretazioni alla normativa vigente, in chiave di semplificazione, da applicare poi in maniera uniforme sul territorio;
- esercitare un forte ruolo di coordinamento e di indirizzo nei confronti di tutti i soggetti preposti al controllo;
- razionalizzare e coordinare, gli interventi ispettivi tra i vari enti preposti al controllo (SPISAL, ARPAV);
- favorire quanto più possibile la qualificazione del personale ispettivo (privilegiare il livello qualitativo del controllo su quello quantitativo);
- privilegiare nell’ambito del controllo aspetti sostanziali piuttosto che meramente formali/burocratici;
- esercitare il ruolo di assistenza (introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dell’impresa;
- promuovere occasioni di dialogo e di confronto tra gli organi ispettivi e le aziende del territorio;
- agire nelle sedi opportune affinché i costi delle ispezioni non vengano addossati alle imprese”.
Infine concludiamo con qualche informazione tratta da “ REACH e vigilanza in Veneto”, intervento a cura del Dott. Giorgio Cipolla.
Alcunidati tratti dall’intervento:
- le proporzioni dei dossier di registrazione tra gli Stati Membri: DE 23%, UK 12%, FR 9%, NL 9%, BE 8%, IT 7%, ES 6%, PL 3%, Altri 23%;
- gli ispettori visualizzeranno l’80% delle informazioni, il restante 20% tramite Autorità Competente Nazionale”.
E l’Autorità competente nazionale è il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, mentre le Autorità competenti locali sono quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato. Ad esempio nella Regione del Veneto è la Direzione Regionale Prevenzione.
Dopo aver parlato del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti (dello Stato, delle Regioni e Province Autonome), l’intervento riporta i primi risultati su 12 aziende ispezionate in Italia dall’Autorità Competente Nazionale:
- “principali non-conformità rilevate: SDS non complete, in alcuni casi non corrette;
- misure intraprese: 1 ordine amministrativo; nessuna sanzione applicata;
- osservazioni: mancanza di prova circa la comunicazione del n° pre-registrazione da parte dei fornitori verso gli attori a valle della supply chain”.
L’intervento si conclude con alcune informazioni relative:
- al Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH Anno 2011;
- al D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;
- ai criteri metodologici di orientamento per la conduzione delle ispezioni.
Gliatti del convegno:
- “ Regolamenti Reach e CLP: prime esperienze di controllo”, a cura del Dott. Massimo Peruzzo, ULSS 22 Bussolengo (file PDF, 366 kB);
- “ Le azioni di Confindustria Veneto a supporto delle imprese”, a cura del Dott. Marco Armillotta, Confindustria Veneto (file PDF, 197 kB);
- “ REACH e vigilanza in Veneto”, a cura del Dott. Giorgio Cipolla (file PDF, 782 kB).
RTM
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