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I quesiti sul decreto 81/08: sugli obblighi del lavoratore autonomo

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

16/10/2008

Chiarimenti sugli obblighi del lavoratore autonomo in merito alla sorveglianza sanitaria e alla partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. D.lgs 81/08, artt. 21 e 41. A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81/08: sugli obblighi del lavoratore autonomo

Chiarimenti sugli obblighi del lavoratore autonomo in merito alla sorveglianza sanitaria e alla partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. D.lgs 81/08, artt. 21 e 41. A cura di G. Porreca.

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Sugli obblighi del lavoratore autonomo. Chiarimenti circa gli articoli 21 e 41 del decreto legislativo 81/08. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
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Quesito
L’articolo 21, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 prevede che i lavoratori autonomi possano beneficiare della sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 41 (visite mediche preventive e periodiche) e possano partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo le previsioni di cui all’articolo 37. Questo significa che per gli stessi non sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e di frequentare corsi di formazione?
 
Risposta
Da una prima e superficiale lettura dell’art. 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, sembrerebbe che il lavoratore autonomo sia obbligato esclusivamente a quegli adempimenti indicati esplicitamente nel comma 1 dello stesso articolo e cioè ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 (lettera a), a munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso D. Lgs. (lettera b) ed a munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, nel caso in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (lettera c).
 
Le cose però non stanno così e ciò discende da un esame più approfondito e da una lettura più integrale del citato D. Lgs. n. 81/2008, né avrebbe senso una interpretazione delle disposizioni di legge così limitativa anche alla luce degli indirizzi forniti dalla legge delega 3/8/2007 n. 123 e della logica della prevenzione in base alla quale deve essere garantita la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro.
 
Si osserva preliminarmente che le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nell’art. 3 comma 4 dello stesso decreto e relativo al suo campo di applicazione, “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo” il quale al comma 11 precisa in più che “nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26“.
 
È evidente quindi che il legislatore, anche per dar corso alle indicazioni contenute nella già citata legge delega n. 123/2007, ha voluto, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, equiparare i lavoratori autonomi agli altri lavoratori imponendo di conseguenza a questi gli stessi obblighi che il decreto medesimo pone a carico di tutti gli altri lavoratori, fermo restando ovviamente il rispetto delle disposizioni che sono ad essi destinati specificatamente e contenute sia nell’art. 21, che detta delle prescrizioni specifiche oltre che per i componenti delle imprese familiari anche per i lavoratori autonomi, che nell’art. 26 il quale impone degli obblighi a carico anche degli stessi lavoratori autonomi nel caso di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
 
Da quanto sopra detto sembra evidente quindi che il lavoratore autonomo debba adempiere agli obblighi che il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 20 pone a carico di tutti i lavoratori. In tale articolo, peraltro, al comma 1 viene precisato che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni” e fra i suddetti obblighi è possibile riscontrare appunto al comma 2 lettera h) quello di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento ed al comma 2 lettera i) quello di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso D. Lgs. o comunque disposti dal medico competente.
 
La convinzione, a dire il vero abbastanza diffusa, che il lavoratore autonomo non abbia l’obbligo di sottoporsi alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi della propria attività lavorativa deriva da quella che si ritiene una  imprecisione del legislatore che li avrebbe dovuti inserire esplicitamente nell’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008 assieme agli obblighi in esso elencati al comma 1 nonché da una frettolosa lettura del comma 2 dello stesso articolo che indica che i soggetti di cui al comma 1, fra i quali appunto i lavoratori autonomi, hanno facoltà di:
“a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
 
È del tutto evidente ora che la facoltà che il legislatore esprime al comma 2 non è quella di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi specifici della propria attività ed alla formazione incentrata sui rischi medesimi, che come già detto si ritengono obbligatorie,  bensì di poter “beneficiare”, per dar corso alla sua autotutela, della sorveglianza sanitaria sottoponendosi a visita medica, a proprie spese, da parte del medico competente del datore di lavoro che lo ospita, così come avviene per qualsiasi altro lavoratore che è alle sue dipendenze, e di poter altresì “partecipare”, sempre a sue spese, ai corsi di formazione specifica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ai quali il datore di lavoro che lo ospita avvia i propri lavoratori dipendenti.
 
Una conferma di quanto sopra sostenuto in merito agli obblighi che il Testo Unico ha inteso porre a carico dei lavoratori autonomi discende, infine, dalla lettura dell’allegato XVII al Testo Unico medesimo riportante la documentazione che sia le imprese che i lavoratori autonomi devono rilasciare, in caso di appalto, al datore di lavoro committente prima dell’inizio dei lavori al fine di consentire allo stesso la verifica della loro idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, riportante gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, e per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) a carico del committente per conto del quale viene realizzata l’intera opera.
 
In tale allegato XVII, infatti, al comma 2 fra la documentazione che i lavoratori autonomi devono almeno esibire al committente vengono esplicitamente indicati alla lettera d) gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo”, documentazione che nel caso dei cantieri temporanei o mobili il committente è obbligato fra l’altro a trasmettere, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c) all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
 
Con la lettura dell’allegato XVII il quale, benché richiamato esplicitamente dal Titolo IV per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, si deve intendere applicabile, essendo contenuto nell’ambito dello stesso Testo Unico, anche per la verifica tecnico-professionale di tutte le attività imprenditoriali di cui all’art. 26 del Titolo I dello stesso D. Lgs. si ritiene in definitiva che non ci sia più spazio per qualsiasi altra interpretazione e che sia stato definitivamente sciolto qualsiasi dubbio in merito agli obblighi a carico dei lavoratori autonomi sia della sorveglianza sanitaria, se necessaria, che della formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



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Rispondi Autore: Amati Mirko immagine like - likes: 0
16/10/2008 (11:10)
Seguendo il ragionamento fatto, per logica il lavoratore autonomo dovrebbe fare anche la valutazione dei rischi ex art. 28, in quanto è solo in base a questa che determino l'esigenza o meno della sorveglianza sanitaria e sviluppo il programma di informazione e formazione.
Però non mi pare che l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi trovi esplicitazione in qualche disposizione.
Rispondi Autore: roberto romanini immagine like - likes: 0
03/05/2011 (09:33:41)
Gentili colleghi ho letto il Vs chiarimento e mi permetto di fare un’ osservazione.
si cita l’allegato XVII ed in particolare il p.to 2 lett.d dove erroneamente si riporta:
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

in realtà il D.Lgs.81/08 scrive :

attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove ESPRESSAMENTE previsti
dal presente decreto legislativo

Forse alla luce di questa differenza( per me sostanziale) quanto scritto non potrebbe essere rivisto considerato anche che in più convegni tenuti da ispettori Spisal si afferma il contrario? Saluti
Rispondi Autore: Stefano Fiori immagine like - likes: 0
15/06/2011 (16:33:51)
Non condivido per nulla il ragionamento dell'ing. Porreca che ritengo ovviamente una errata ma legittima opinione personale.
L'attenta lettura del D.lgs 81 lascia palesemente intendere che l'idoneità fisica e la formazione specifica debba riferirsi ai LA laddove esplicitamente prevista dal D.Lgs 81: vedi ad esempio lavori su funi, Amianto, Palificazioni, ecc.
Rispondi Autore: Romanini Roberto immagine like - likes: 0
15/06/2011 (16:50:32)
ho ricevuto una mail dall'Ing. Porreca il quale in merito alla discussione precisa che le sue considerazioni sono state prodotte in riferimento al D_Ls.81/08 prima versione. Con le modifiche apportate dal 106 infatti è stato modificato anche l'allegato xvii dando ragione alle nostre osservazioni
Rispondi Autore: un ispettore immagine like - likes: 0
13/03/2012 (08:39:19)
Il dubbio è già stato chiarito, comunque anche il Direttore Pennesi ha confermato che la visita medica e la formazione per i lavoratori autonomi non sono un obbligo giuridico.
Ovviamente sorge l'obbligo nel caso la visita medica fosse prevista da norme specifiche (come c'è in casi particolari per la formazione, vedi ad esempio il recente Decreto sui luoghi confinati).

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