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I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei formatori

I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei formatori
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

29/03/2017

Sull’aggiornamento dei formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di Gerardo Porreca.

I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei formatori

Sull’aggiornamento dei formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di Gerardo Porreca.


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Corso online di didattica per la qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Quesito

Un docente, già qualificato alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 6/3/2013 in tutte e tre le aree tematiche, per aggiornarsi deve effettuare ogni triennio 24 ore di docenza globali oppure le 24 ore devono essere dimostrate per ciascuna delle aree tematiche (24 h area giuridica, 24 h area tecnica, 24 h area comunicazione) per un totale di 72 ore? E cosa succede se lo stesso, trascorso il triennio, non è riuscito a completare le ore di aggiornamento? E’ tenuto a qualificarsi nuovamente?

 

Risposta

Il quesito formulato dal lettore riguarda l’aggiornamento professionale dei formatori qualificati per svolgere docenze nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro e mira sostanzialmente ad ottenere un parere sull’applicazione di quanto disposto in merito dal Decreto 6/3/2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, pubblicato sulla G. U. del 18/3/2013 ed entrato in vigore il 18/3/2014. Secondo quanto si legge nel paragrafo “Aggiornamento Professionale” di tale Decreto, infatti:

 

“Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

 ■ alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

 ■ ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione”.

 

Prima di rispondere al quesito soffermiamoci in premessa sul termine “alternativamente” che compare nel testo e che è stato già oggetto di precedenti quesiti ed anche di un interpello rivolto al Ministero del Lavoro, il n. 9/2015, finalizzato a sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell'arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore". La Commissione Interpelli nella sua risposta ha chiarito che con il termine "alternativamente" il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha inteso, invece, che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero che per tre anni va effettuata solo docenza e per i tre anni successivi vadano frequentati solo corsi di aggiornamento e convegni. La Commissione Interpelli ha messo ben in evidenza quindi sostanzialmente che nel Decreto Interministeriale il termine “alternativamente” è stato utilizzato in maniera non proprio corretta volendo lo stesso indicare una libera scelta fra le due modalità di aggiornamento.

 

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sull’aggiornamento dei formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti immagine like - likes: 0
01/04/2017 (08:11:33)
Per favore...Basta articoli "MOZZATI"...!
Rispondi Autore: Massimo Castellacci immagine like - likes: 0
03/04/2017 (07:52:04)
Concordo con Massimo Zucchiatti.
Questi articoli MOZZATI non fanno venire la voglia di abbonarsi, ma di cancellarsi dalla newsletter.
Saluti
Rispondi Autore: roberto ranaudo immagine like - likes: 0
12/04/2017 (23:25:44)
Per l' aggiornamento avendo tenuto docenza nelle aree tematiche, come si calcolano queste ore ad esempio se si è tenuto un corso rspp ddl rischio basso da 16h è un corso rls da 32 ore? Quali ore sono da calcolarsi nelle 3 aree?

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